Il Presidente Nazionale Avv. Romano, accompagnato dalla Pres.ssa della sezione romana Avv. Lucilla Margherita, in rappresentanza dei giovani avvocati e quindi dell' "A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani" ha partecipato alla
trasmissione di RAIutile dalle 10.00 alle 10.30 del 21.02.2007 dal titolo “Professionisti a giudizio dell’Antitrust” con ospiti anche l’Ing. Ferdinando Luminoso Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri , il Dott. Giuseppe Galasso, Responsabile Direzione Industria e Servizi Antitrust
http://www.agcm.it/ e di un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense.
Qui troverete elencata la lista preannunciata degli interventi della giornata dedicata ai professionisti.
Diretta Lavoro 21 febbraio 2007 - Dalle 8 alle 11
QUALE FUTURO PER LE PROFESSIONI?
Al via il lavoro delle commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera per una completa indagine conoscitiva sulla riforma delle professioni. Sul tavolo, oltre al disegno di legge del Ministro Mastella, altre quattro proposte presentate dai deputati Siliquini, Mantini, Vietti e Laurini. Libero accesso alle professioni, libera concorrenza e abolizione delle tariffe minime, sono alcuni dei punti all'ordine del giorno. Nella diretta settimanale dedicata al lavoro di RaiUtile in onda domani, 21 febbraio, dalle 8 alle 11, il punto sulla riforma delle professioni.
8.00 – 8.30
ASPETTANDO LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
Roberto Orlandi
Vicepresidente CUP
Giuseppe Lupoi
Coordinatore Nazionale CoLAP
8.30 – 9.30
RIFORMA DELLE PROFESSIONI: PROPOSTE DI LEGGE
Roberto Orlandi
Vicepresidente CUP
Giuseppe Lupoi
Coordinatore Nazionale CoLAP
On. Pierluigi Mantini
L’Ulivo
On. Maria Grazia Siliquini
Alleanza Nazionale
On. GIUSEPPE CHICCHI
L’Ulivo
On. Giancarlo Laurini
Forza Italia
Ass. Tiziano Salvaterra
Assessore Istruzione Provincia Autonoma di Trento
Coordinamento delle Regioni
9.30 – 10.30
CHE EFFETTI HA AVUTO LA BERSANI?
Giuseppe Galasso
Responsabile Direzione Industria e Servizi Antitrust
SERGIO VEROLI
Vice Presidente Federconsumatori
Consigliere del CNF
Gaetano Romano
Presidente Nazionale "A.N.P.A. – Giovani Legali Italiani"
Ing. ferdinando LUMINOSO
Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri
GIACOMO LEOPARDI
Presidente FOFI – Federazione degli Ordini dei Farmacisti
10.30 – 11.00
PREVIDENZA PER I PROFESSIONISTI
Giovanni Battafarano
Capo Segreteria Ministro del Lavoro
Avv. Maurizio De Tilla
Presidente Associazione degli enti previdenziali privati ADEPP
Presidente della Federazione Avvocati d’Europa/ Ordini Forensi d’Europa
Presidente Cassa Forense
Virgilio Baresi
Presidente Commissione costituenda Cassa di Previdenza Revisori contabili e tributaristi
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La Stampa 3/01/2007
Avvocati, inchiesta sulle tariffe
Indagine Antitrust sugli ordini: disapplicate le leggi sulla concorrenza.
STEFANO LEPRI
ROMA
Qualche professionista ha provato a farsi pubblicità, e il suo Ordine l’ha richiamato. E anche la tariffa libera non marcia. Obbligati a recepire le liberalizzazioni del decreto Bersani dell’estate scorsa - divieto di tariffe minime, permesso di farsi pubblicità - diversi Ordini professionali sono andati in cerca di cavilli per ridurne la portata. Così l’Autorità Antitrust ha deciso di muoversi, e in fretta. Apre un’indagine conoscitiva per capire se la legge è stata violata, e intende concluderla in pochi mesi.
L’indagine riguarda gli Ordini degli architetti, avvocati, commercialisti e ragionieri, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e dentisti, notai, periti industriali, psicologi. Tutti, insomma; ma i sospetti si concentrano su alcuni. È dentro l’Ordine degli avvocati che la resistenza è stata più forte; appena qualche giorno fa, il Consiglio nazionale forense ha approvato modifiche al codice deontologico che pongono molte condizioni all’esercizio della pubblicità.
Al fondo, ci sono due visioni incompatibili. Per l’Autorità Antitrust, i liberi professionisti sono imprenditori; dunque sono liberi di farsi concorrenza l’un l’altro sui prezzi, e renderlo noto attraverso la pubblicità. Per i vertici degli Ordini invece la concorrenza libera - poiché gli iscritti agli albi sarebbero «troppi» - provocherebbe uno scadimento della qualità. Ma esistono molti professionisti giovani che nelle nuove norme vedono una possibilità di farsi strada in un ambiente finora chiuso.
Ad esempio, l’Associazione nazionale dei procuratori legali ha annunciato che invierà un dossier al Garante per la concorrenza e il mercato.
Ricorda l’Antitrust che il decreto Bersani «introduce il divieto di tariffe obbbligatorie, abolisce il divieto di pubblicità professionale e di costituzione di società interdisciplinari tra professionsiti». Già risulta che «alcuni organismi rappresentativi dei professionisti hanno assunto decisioni volte a interpretare in senso restrittivo le disposizioni». Negli uffici dell’Antitrust non si vuole dire di più. Ma salta agli occhi che, nel nuovo codice dentologico degli avvocati, fresco di pochi giorni, la pubblicità della categoria è sottoposta a una pedante serie di vincoli, che paiono pensati soprattutto per rendere più difficile l’affermazione delle società di avvocati (la forma prevalente negli Usa e in molti altri Paesi).
Negli annunci, stabilisce il nuovo codice, si dovrà per forza indicare: «I nominativi dei professionisti che compongono lo studio qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma societaria», e «il consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti», «il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia»; dopodiché l’Ordine vigilerà se gli annunci rispettino «la dignità e il decoro della professione».
Ma le resistenze sono molte, nascoste anche nella burocrazia: l’Antitrust rileva che il governo stesso si è contraddetto, con un decreto legislativo sull’ordinamento del notariato emesso il 1° agosto in materia di libertà degli onorari in cui non si teneva conto del decreto Bersani di quattro settimane prima. La decisione di aprire l’indagine arriva quando il Parlamento sta per cominciare la discussione del disegno di legge Mastella sulla riforma delle professioni.
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30/1/2007
Indagine Antitrust su 14 Ordini
Albi & mercato. L’Autorità vuole verificare (‘adeguamento detta disciplina deontologica atte misure
Sotto esame le regole su tariffe, pubblicità e società multidisciplinari
Un dossier su l4 Ordini professionali per verificare il reale “allineamento” dei codici deontologici alla liberalizzazione di tariffari e pubblicità informativa, varata dalla legge Bersani (248/2006). Non solo. Per l’Antitrust sarà anche l’occasione per passare al setaccio l’intero corpus delle norme sulla condotta professionale, al quale potrebbero restare “impigliate” formulazioni di recepimento particolarmente restrittive o anticoncorrenziali. In questo caso, l’Antitrust potrebbe mettere in campo gli strumenti a disposizione a tutela della concorrenza. Ieri l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduta da Antonio Catricalà, ha annunciato l’apertura di un’indagine conoscitiva sullo stato di adeguamento delle libere professioni alle regole introdotte l’estate scorsa. Sotto la lente, saranno gli Albi di architetti, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali e psicologi. Entro il 1°gennaio 2007, in base all’articolo 2 comma 3 del Dl 223/2006 (poi convertito dalla legge 248/2006) Ordini e Collegi dovevano adeguare la deontologia, recependo l’abolizione dei minimi tariffari e l’apertura alla pubblicità informativa e alle società multidisciplinari. «La verifica — spiega l’Antitrust — riguarderà in particolare l’avvenuta abolizione delle disposizioni deontologiche che contengono limitazioni alla concorrenza relative alle tariffe fisse o minime, la reale libertà per i professionisti di farsi pubblicità e di ricorrere, nel caso degli avvocati, ai patti di quota lite, e il riconoscimento della libertà di costituire società interdisciplinari tra professionisti». Dall’Antitrust fanno sapere che l’operazione non sarà solo una verifica del formale recepimento delle novità. Dopo l’entrata in vigore della legge Bersani, sottolinea il Garante, «alcuni organismi rappresentativi dei professionisti hanno assunto decisioni che interpretano queste norme in senso restrittivo». Così come «non coerenti» appaiono le modifiche alla legge notarile, in materia di onorari, «apportate con un decreto legislativo successivo all’entrata in vigore della legge Bersani» (il decreto legislativo 249 del i agosto 2006 ndr). Infine, diverse sono le segnalazioni giunte all’Autorità, da parte di professionisti, che lamentano di essere stati “scoraggiati” o frenati dai propri Ordini dall’avvalersi delle «leve concorrenziali» previste dal decreto Bersani, soprattutto, nel campo della pubblicità informativa. Essendo un’indagine conoscitiva, i tempi non sono perentori, ma l’Authority fa sapere di voler procedere con celerità. Nei prossimi giorni sarà richiesto per iscritto ai Consigli nazionali l’invio di codici, statuti e documentazione supplementare. Dopo l’analisi dei “faldoni”, l’Antitrust procederà, per tutte o per alcune categorie, con un’audizione. Gli Ordini, intanto, ostentano serenità e la certezza di aver receputo correttamente le “liberalizzazioni” targate Bersani. Non commentano il riferimento al decreto legislativo che li riguarda i notai, che sono disponibili a fornire ogni chiarimento all’Authority, ma ricordano che il decreto legislativo è un atto emanato dal Governo, mentre «la deontologia è stata ampiamente resa conforme alle nuove norme entro i termini previsti». Secondo Pierluigi Tirale (vicepresidente del Consiglio nazionale forense) è «del tutto logico che l’Antitrust intenda monitorare gli effetti del pacchetto “liberalizzazioni”». «Riteniamo — continua Tirale — di aver aperto in modo totale al patto di quota lite (fatto salvo l’articolo 1261 del Codice civile, che vieta la cessione completa del credito), ma anche alla pubblicità e alle specializzazioni conseguite, su tutti i mezzi di comunicazione».
Mentre plaudono all’iniziativa i giovani legali dell’Anpa.
Si dicono “precursori” delle liberalizzazioni i dottori commercialisti e i ragionieri. I presidenti Antonio Tamborrino e William Santorelli ricordano come «le tariffe non erano neanche prima un obbligo deontologico, né mai è stato fatto divieto di pubblicità». Per le professioni” tecniche”, invece, resta il nodo tariffe sugli appalti. In maniera indiretta per gli architetti e più esplicita per gli ingegneri: «i corrispettivi per i lavori pubblici, esplicitamente previsti dal codice appalti, devono restare minimi tassativi». Laura Cavestri
(ANSA) - ROMA, 29 gen - I Giovani Legali daranno il loro contributo al Garante per la Concorrenza ed il Mercato che ha annunciato una indagine sul reale adeguamento dei codici deontologici professionali alla Legge Bersani. Lo fa sapere Gaetano Romano, presidente dell’ "Anpa (Associazione nazionale praticanti ed avvocati) - Giovani Legali Italiani", plaudendo al controllo Antitrust. «Invieremo un dossier - spiega Romano - con le nostre considerazioni ed interpretazioni in merito all’effettivo adeguamento del codice deontologico forense all’abolizione totale del divieto di patto di quota lite, delle tariffe minime ed alla possibilità riconosciuta agli avvocati di fare pubblicità informativa con le sole limitazioni previste dalla Legge Bersani. (ANSA). I03-FM 29-GEN-07 19:59 NNN
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La formazione forense sotto esame all’Antitrust
Il fascicolo sul tavolo di Antonio Catricalà, presidente dell’Antitrust, su come i codici deontologici si stanno adeguando alle liberalizzazioni del decreto Bersani, contiene anche il regolamento sulla formazione continua degli avvocati approvato dal Consiglio nazionale forense. Il Garante, infatti, ha accolto la segnalazione dell’Associazione nazionale forense: «Non esistono, e non potranno esistere esclusive — commenta soddisfatto Bruno Sazzini, segretario generale dell’Anf — Bisogna garantire un elevato livello di professionalizzazione che certo non si ottiene creando monopoli». Un’altra associazione,l’Anpa- Giovani legali italiani, chiede a Catricalà la totale riforma del codice, in particolare per quanto riguarda le regole sulla pubblicità. Accade così che mentre l’Antitrust va avanti con l’indagine conoscitiva su 14 Ordini professionali (oltre agli avvocati, ci sono, tra gli altri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, farmacisti, ingegneri, medici, notai, psicologi), alcuni settori delle speciali, stesse professioni prendono l’iniziativa e chiedono più “concorrenza e trasparenza” a tutti i livelli. Il recepimento delle regole su abolizione dei minimi tariffari e limiti alla pubblicità (e la conseguente revisione della deontologia a proposito) non sembra (ancora) né sere no né scontato. Una settimana fa, Catricalà, davanti alle commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera, ha parlato di «quadro non confortante» e di un principio, quello del decoro del professionista, usato spesso e volentieri per aggirare le nuove norme. Ora due associazioni di avvocati gli chiedono di fare di più. L’Anf rivendica la libertà a formare i propri iscritti «nel pieno rispetto delle libertà e delle autonomie di ciascuno» in modo che si sviluppi «un confronto serio e costruttivo, senza autoritarismi». «Non si comprende — sostiene l’Anpa-Giovani Legali Italiani — perché ancora il codice vieti di dare notizia pubblica dei nomi dei clienti che vi acconsentono ai fini della pubblicità. E perché non si possa fare pubblicità elogiativa e comparativa che rispetti i criteri di trasparenza e veridicità». Angela Manganaro
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Settimanale "Panorama"
Avvocati a giudizio dall’Antitrust
09/2/2007
Professionisti. L’uno-due di Bersani e Catricalà
Le lettere dell’Antitrust sono già state imbucate. Destinatari: 14 ordini professionali, ai quali il garante per la concorrenza chiede una serie di documenti per verificare se hanno adeguato i loro codici deontologici alla legge sulle liberalizzazioni, Un’indagine dovrebbe chiudersi entro la fine dell’estate. Così i professionisti, chiusi nella manovra a tenaglia del ministro Pierluigi Bersani da una parte e dello sceriffo del mercato Antonio Catricalà dall’altra, non sembrano avere via di scampo: devono accettare un mondo in cui, come prescrivono le novità introdotte il 1° gennaio dalla legge Bersani, non ci sono più tariffe minime obbligatorie, si può fare pubblicità, si possono costituire società tra professionisti. Norme che scalfiscono le rigidità di un mercato, quello dei servizi professionali, dove l’Italia è sempre in coda alle classifiche internazionali dell’Ocse. E dove operano quasi 1,3 milioni di persone,dai 123 mila architetti ai 57 mila psicologi. Scontata la reazione positiva dei consumatori: per Paolo Martinello,presidente di Altroconsumo, i clienti avranno più strumenti per scegliere un professionista (oggi non si sa neppure in quale settore opera un avvocato) e potranno sapere in anticipo quanto costa una causa (con le tariffe minime fare un preventivo era più difficile). E tra gli oltre 170 mila avvocati che l’impatto della liberalizzazione sarà più forte. Un esempio? Con la fine delle tariffe minime, per cause civili al di sotto dei 50 mila euro gli avvocati potranno offrire assistenza in tribunale a meno di 3 mila euro; mentre per i processi di valore superiore a quella somma (all’incirca un terzo) legale e assistito potranno patteggiare una percentuale sul compenso che il giudice liquiderà al vincitore. Una svolta storica, se si considera che in questo modo l’avvocato sarà disposto a giocarsi tutte le sue carte pur di vincere: ne va della sua retribuzione. Non solo, la legge Bersani, eliminando il divieto di pubblicità, dovrebbe attivare investimenti in comunicazione per circa mezzo milione di euro: già sono spuntate qua e là le prime inserzioni di piccoli studi legali sul quotidiani gratuiti milanesi e romani. Paola Parigi, avvocato consulente di marketing per studi legali, giudica favorevolmente la riforma perché metterà gli avvocati sullo stesso piano di altri professionisti, come i commercialisti, abituati a mercati più competitivi. E rivela di aver ricevuto un’impennata di richieste di informazioni da parte di studi legali riguardo alla pubblicità e alla creazione di siti web. Un’occasione per mettere a punto le prime strategie di comunicazione ci sarà dall’11 al 13 maggio a Cervia Milano Marittima, dove si terrà la prima fiera delle professioni legali, la Lex Expo (
http://www.lexexpo.com).
Non ha dubbi Gaetano Nicosia, un giovane legale autonomo iscritto all’albo di Milano, sul fatto che abbassare le tariffe e comunicarle tramite la pubblicità è Io strumento per aumentare la concorrenza.
Sulla stessa linea il suo rappresentante, Gaetano Romano, presidente dell’Associazione Nazionale dei praticanti e dei Giovani Avvocati (anpa): «L’offerta di servizi a prezzi competitivi si lega bene alla possibilità di comunicare le tariffe al cittadino».
Al terremoto Bersani, appena assorbito dal codice deontologico, potrebbe seguire lo scossone Mastella. Il ministro della Giustizia con un disegno di legge all’esame del Parlamento introduce due ulteriori novità: ridurre e accorpare gli ordini (minacciando l’eliminazione della categoria e della Cassa forense); consentire l’ingresso dei soci di capitali di minoranza negli studi. Innovazioni a catena che riformando la disciplina legale, rimasta ferma dal 1933, spaccano la categoria. Lo scontro è di natura culturale. Giovanni Lega, presidente dell’associazione che raggruppa i principali studi italiani (Asla), quelli che fatturano 1 miliardo di euro su un totale di 7, si schiera a favore delle liberalizzazioni, che considera una presa di coscienza da parte del governo di cambiamenti che da tempo colpiscono il settore stragiudiziale, quella attività svolta dagli avvocati fuori dalle aule dei tribunali. La crescita di operazioni societarie e finanziarie ha infatti attratto in Italia numerosi studi internazionali. «Il nostro Paese importa servizi legali per 12 milioni di euro» fa notare Roberto Cappello, presidente della Agiconsul. «Una somma» aggiunge «che potrebbe finire nelle tasche dei tanti giovani avvocati italiani che vivacchiano con i microcontenziosi», Contro le liberalizzazioni l’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua, una specie di parlamentino di 26 membri eletto dai delegati degli iscritti ai 115 ordini locali), il Consiglio nazionale forense (Cnf, l’istituto che disciplina gli albi) e la Cassa forense (l’ente previdenziale). Secondo Michelina Grillo, presidente dell’Oua, «la caduta delle tariffe minime che permette agli avvocati di proporre servizi legali a qualsiasi costo innesca una competizione talmente sfrenata da rendere difficile il controllo e la garanzia della qualità della consulenza, e incerto il valore di liquidazione del patrocinio per i non abbienti».Schierandosi contro la pubblicità, gli anti-Bersani fanno poi sapere che la comunicazione di titoli, qualifiche e specializzazioni da parte di un avvocato dovrebbe essere soggetta al controllo preventivo del Consiglio nazionale forense. «li controllo a posteriori previsto dalla legge» dice Maurizio de Tilla,presidente della Cassa degli avvocati, «è difficilmente realizzabile».Ma i consumatori non solo sono soddisfatti della liberalizzazione, ma insistono: «Questa è solo l’anteprima della riforma» sostiene Martinello di Altroconsumo «ll prossimo passo è l’abolizione di quegli ordini che rappresentano un blocco all’accesso alle professioni». Guido Fontanelli (ha collaborato Daria
Bianchi)
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Ma la riforma è ancora zoppa
13/2/2007 Panorama
La liberalizzazione vista dal presidente dell’Adam Smith Society
«Soldi». «Sì avvoca’, dobbiamo farci dare un sacco di soldi perché io so’ innocente. «No, non hai capito: soldi, tu, per me, ce ne hai? ». «Iiiih. Pussa via. Giudice, l’avvocato m’ha chiesto i soldi! ».Così, più o meno, la scena del nostro filosofo nazionale, Alberto Sordi - Nando Moriconi, nel grande film Un giorno in pretura. Gli ordini professionali, invece, tendono a dimenticare il vil denaro e a enfatizzare dignità, decoro, integrità. Tutte caratteristiche importanti, per carità, ma secondarie rispetto al nocciolo della questione: nello scambio economico che avviene tra il prestatore di servizi-professionista e il cliente-consumatore come può quest’ultimo ricevere il massimo beneficio al minor prezzo? Inoltre, come assicurare che il benessere complessivo della società aumenti il più possibile a seguito di questo scambio di prestazioni? La risposta non è difficile: massimizzando l’efficienza attraverso metodi antichi ma pur sempre vivi quali concorrenza, trasparenza, libertà di contratto, minima ingerenza dello Stato, regole certe. Elementi che incentivano non solo a essere efficaci ma anche virtuosi e affidabili. Ecco perché l’opera di liberalizzazione delle professioni intellettuali che il governo ha intrapreso a seguito del disegno di legge approvato lo scorso novembre è necessaria: l’attuale assetto normativo, anche dopo il decreto Bersani, pone infatti significative barriere all’ingresso nel mercato, protegge la posizione dei professionisti, limita l’informazione a favore del consumatore, Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i principali argomenti del contendere. Tariffe: il decreto Bersani ha abolito gli onorari minimi ma ha mantenuto quelli massimi, Mentre avvocati e commercialisti non hanno alcun motivo di lamentarsi per l’abrogazione (la tariffa minima era una tassa sui clienti poveri mentre i ricchi o se la potevano permettere o la ignoravano in barba ai regolamenti ministeriali), il mantenimento della massima è insensato. Dai tempi dell’imperatore Diocleziano il blocco dei prezzi non ha mai funzionato e, per quel che concerne i professionisti, toglie la possibilità dì proporre la formula «no win-no pay»., ossia si paga solo se si ottiene il risultato. Formula che facilita l’accesso ai servizi professionali a patto che si possa ben remunerare chi presta il servizio con successo. Pubblicità: il disegno di legge del governo ammette la pubblicità, purché non «crei il bisogno, È una norma più che saggia: non si capisce perché si possano fare spot per aggeggi pericolosi come le auto o i medicinali e non per i geometri. Accesso: il tirocinio abbassato a 12 mesi sembra una buona idea, mentre la previsione di un «equo compenso a favore dei praticanti è la solita trovata populistica. La paga «equa a a Reggio Calabria sarà ritenuta tale nei centro di Milano? E l’apporto di clientela come verrà calcolato rispetto alla preparazione tecnica? Insomma, non era meglio lasciar fare alle parti? Deontologia: assolutamente condivisibile l’idea di formare delle commissioni disciplinari miste che prevedano professionisti di altre circoscrizioni e, soprattutto, anche soggetti non iscritti all’ordine. Far giudicare un professionista solo da parte di colleghi che esercitano nella stessa piazza è inevitabilmente influenzato da fattori che è ragionevole limitare. Società professionali: il governo è stato troppo conservatore; non c’è ragione di impedire società miste e partecipazione illimitata al capitale da parte di non iscritti all’albo. Quando c’è bisogno di soldi non si capisce perché il prestito bancario è moralmente superiore all’acquisto di azioni. Il progetto di legge contiene luci e ombre, dunque, È importante che il governo, passando all’attuazione, elimini le incrostazioni presenti, altrimenti si sarà persa un’occasione di iniettare efficienza alla nostra economia e, mentre ci si può sempre appellare alla clemenza della corte, il mercato, si sa, si impietosisce poco.
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Professioni: Catricala', Quadro Non Confortante Su Apertura Mercato
(ASCA) - Roma, 8 mar - Gli ordini professionali stentano ad adeguare i loro codici deontologici alla eliminazione delle tariffe minime o fisse per i servizi, eliminazione introdotta con il decreto Bersani di luglio. Il provvedimento dava tempo fino al primo gennaio 2007 per adeguare i codici, ma dai primi dati che emergono dall'indagine conoscitiva avviata dall'Antitrust ''il quadro che emerge non e' confortante''. Lo ha riferito il presidente dell'Autorita' per la concorrenza, Antonio Catricala', nell'audiizone alla Camera sulla riforma degli ordini professionali. ''Molti ordini hanno mantenuto nei propri codici deontologici disposizioni intese a limitare i comportamenti economici dei professionisti - ha spiegato Catricala' - in termini di prezzi offerti e di promozione della propria attivita'''. Il presidente dell'Antitrust ha inoltre rilevato la permanenza di norme, nelle sezioni dei codici che disciplinano i rapporti tra colleghi, da cui traspare ''un'accezione negativa della concorrenza''. Il ddl di riforma degli ordini professionali, predisposto dal ministro della giustizia Clemente Mastella, presenta ''aspetti innovativo'', ha spiegato Catricala', tra cui il richiamo ai principi della concorrenza, per la previsioni del parere dell'Autorita' sui decreti delegati, la previisone di un tirocinio obbligatorio solo per le professioni di interesse generale. Vi sono tuttavia'' alcune ombre''. Secondo Catricala' andrebbe chiarito meglio il significato di professioni di 'interesse generale' e sarebbe ''auspicabile'' una modifica sul punto che permetta a tutte le associazioni di professionisti, non solo a quelle riconosciute, di rilasciare attestazioni particolari
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GIOVANI AVVOCATI: ABBIAMO DEPOSITATO PRESSO L’ ANTITRUST IL NOSTRO DOSSIER IN ORDINE ALL’INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ORDINI E SUI CODICI DEONTOLOGICI PROFESSIONALI
“L’ “Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati -Giovani Legali Italiani” rende noto di avere inviato la settimana scorsa all’Autorità Garante Concorrenza E Mercato un proprio dossier in ordine all’indagine conoscitiva sugli Ordini e sui codici deontologici professionali.
Come rappresentante dei Giovani Avvocati ,invitato alla trasmissione dal titolo “Professionisti a giudizio dell’Antitrust” trasmessa su RAIUTILE il 21.02.2007, avevo già anticipato qualche punto del dossier alla presenza anche dell’Ing. Ferdinando Luminoso Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri , del Dott. Giuseppe Galasso, Responsabile Direzione Industria e Servizi Antitrust e di un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense Avv. Martuccelli.
Quest’ iniziativa è coerente al nostro supporto - come Giovani Avvocati - alla Legge Bersani e tende ad evidenziare come il Consiglio Nazionale Forense ,a nostro parere, non abbia introitato ,all’interno del codice deontologico forense riformato, tutte le modifiche relative alle liberalizzazioni delle professioni.
Riassumiamo qui i punti principali del nostro dossier - di supporto all’indagine conoscitiva - che rilevano le incongruenze con la Legge Bersani:
- Non si comprende per quale motivo, al riformato art. 17, il nuovo codice deontologico forense ancora vieti agli avvocati, ancorché i clienti vi consentano, che si possa dare notizia pubblica, ai fini di pubblicità informativa, circa il nome dei loro assistiti..
- Nell’art 17 bis tra gli elementi che "possono essere inseriti" a titolo di pubblicità informativa , non sono citati anche "il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni" (dizione espressamente utilizzata dalla Legge Bersani).
- il codice deontologico forense fa più volte riferimento ,al fine di delimitare anche la possibilità di pubblicità informativa, a concetti come “dignità e decoro” , - che sono assai vaghi, che non coincidono con quelli di “trasparenza e veridicità”, i quali invece sono gli unici , secondo la Legge Bersani , che dovrebbero delimitare la pubblicità informativa
- Il nuovo art 45 del codice deontologico forense prevede che il patto di quota lite tra cliente ed avvocato sia possibile sempre che " i compensi siano proporzionati all'attività svolta"; tuttavia gli unici due criteri che nella Legge Bersani "delimitano" espressamente il patto di quota lite sono solo la forma scritta e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Il Dossier ,nella sua versione per esteso , è a disposizione dei Sigg.ri Giornalisti previa richiesta all’Ufficio di Presidenza Nazionale
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Giovani Legali contro il Cnf
Non ha apportato le modifiche relative alle liberalizzazioni
L' Associazione Nazionale Giovani Legali Italiani rende noto di avere inviato all'Autorità Garante Concorrenza e Mercato un proprio dossier in ordine all'indagine conoscitiva sugli Ordini e sui codici deontologici professionali. "Quest' iniziativa è coerente al nostro supporto, come Giovani Avvocati, alla Legge Bersani e tende ad evidenziare -sottolinea il presidente dell'Anpa, Gaetano Romano- come il Consiglio Nazionale Forense ,a nostro parere, non abbia introitato, all'interno del codice deontologico forense riformato, tutte le modifiche relative alle liberalizzazioni delle professioni. Non si comprende per quale motivo -continua il presidente dei giovani legali italiani- al riformato art. 17, il nuovo codice deontologico forense ancora vieti agli avvocati, ancorché i clienti vi consentano, che si possa dare notizia pubblica, ai fini di pubblicità informativa, circa il nome dei loro assistiti”. A giudizio dell'Anpa, inoltre, "nell'art 17 bis tra gli elementi che "possono essere inseriti" a titolo di pubblicità informativa , non sono citati anche "il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni", dizione espressamente utilizzata dalla Legge Bersani". Il codice deontologico forense fa più volte riferimento ,al fine di delimitare anche la possibilità di pubblicità informativa, a concetti come ''dignità e decoro'' , che, a detta dell' associazione dei giovani legali italiani- sono assai vaghi,e non coincidono con quelli di ''trasparenza e veridicità, i quali invece sono gli unici, secondo la Legge Bersani , che dovrebbero delimitare la pubblicità informativa". Viene infine osservato che il nuovo art. 45 del codice deontologico forense prevede che il patto di quota lite tra cliente e avvocato sia possibile sempre che " i compensi siano proporzionati all'attività svolta". Tuttavia, conclude l'Anpa, "gli unici due criteri che nella Legge Bersani "delimitano" espressamente il patto di quota lite sono solo la forma scritta e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti
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CONSIDERAZIONI DELL’ “A.N.P.A.- GIOVANI LEGALI ITALIANI” IN ORDINE ALL’EFFETTIVO ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO IN DATA 16.12.2007 DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Messina, 05.03.2007
Alla Pregiata Attenzione dell’Ecc.ma
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma – Italia
L’“Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati – Giovani Legali Italiani” (in seguito definita con l’acronimo statutario abbreviato “A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani”), rappresentata dal Presidente Nazionale pro tempore Avv. Gaetano Romano e domiciliata, ai fini della presente, [....................................], rassegna alla Pregiata Attenzione della Vostra Ecc.ma Autorità le sottostanti considerazioni in ordine alla reale conformità alla Legge 204/2006 del codice deontologico forense, riformato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16.12.2006,. http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=10&action=view&idmessaggio=4261
1. Informazioni sul denunciante
L’”A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” – giusto il rinnovato acronimo associativo in forma abbreviata in luogo di quello precedente “A.N.P.A.” non più esistente a seguito di delibera assembleare associativa ordinaria in Perugia in data 27.05.2006 - rappresenta e tutela a livello Nazionale e comunitario i circa 80.000 praticanti ed i Giovani Avvocati Italiani ed è infatti l’unica espressione del mondo forense presieduta a livello nazionale da un Giovane Avvocato (ovvero non iscritto allo speciale Albo dei Patrocinanti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione).
Per maggiori info vedasi il sito http://www.anpaitalia.it/ e per chiarimenti sulla presente denuncia potete rivolgerVi a:
[....................................]
2. Brevi premesse
Durante l’iter legislativo del DL 223/2006 , l’”A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” ha rappresentato - sui maggiori organi di informazione cartacei, nonchè radiotelevisivi - l’adesione dei Giovani Avvocati Italiani alle liberalizzazioni in ordine al sistema tariffario, alla pubblicità, ed alle società interprofessionali.
Tale consenso - più in generale da parte dei liberi professionisti - è stato confermato persino da un recente sondaggio che il settimanale “il Mondo R.C.S.” del 19.01.2007 ha realizzato con Tomorrow Swg (allegato 1), secondo cui il 62,5% del campione (1.654 liberi professionisti interpellati) si è dichiarato d’accordo con l’abolizione delle tariffe minime, ed addirittura il 72,5% si è dichiarato d’accordo con la pubblicità informativa.
In ossequio all’articolo 2 comma 3 del DL 223/2006 (poi convertito dalla legge 248/2006, citata per comodità in seguito anche come “Legge Bersani”), il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto in data 16.12.2006 a formalizzare le riforme del codice deontologico forense , in particolare in tema di sistema tariffario, di pubblicità, e di società interprofessionali; sul punto si veda http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=10&action=view&idmessaggio=4261
Essendo venuti a conoscenza, attraverso i mezzi di comunicazione, circa l’apertura di un’indagine conoscitiva da parte dell’ Ecc.ma Autorità adita nei confronti degli Ordini Professionali e dei codici deontologici al fine di verificarne l’adesione delle modifiche alla Legge succitata, ed avendo come Giovani Avvocati già maturato precedentemente alcuni dubbi in merito all’effettività delle riforme, l’ “A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” ha ritenuto opportuno offrire in comunicazione le sottoscritte deduzioni.
3 Considerazioni dell’ “A.N.P.A.- GIOVANI LEGALI ITALIANI” in ordine all’effettiva conformita’ alla legge 248/2006 del Codice Deontologico Forense approvato in data 16.12.2006 dal Consiglio Nazionale Forense
3.1 Il parziale adeguamento del Codice Deontologico Forense alla Legge Bersani
Innanzitutto, quanto meno di dubbia opportunità è la valutazione prettamente “politica” ,a nostro parere, svolta - in merito alla Legge Bersani - da parte di un organo istituzionale professionale come il C.N.F. che, nella premessa alla relazione di accompagnamento alla riforma del codice deontologico,http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=10&action=view&idmessaggio=4261 – sottolinea che “...........sebbene sia opinabile che le misure imposte rappresentino uno strumento adeguato al perseguimento dei fini enunciati dal testo normativo e nonostante sia criticabile l'assoggettamento di una professione di rango costituzionale, la cui funzione è quella della difesa dei diritti ai principi di tutela della concorrenza che regolano l'attività delle imprese......”.
In tal modo, il C.N.F. - oltre a rappresentare una posizione prettamente politica sull’argomento (minoritaria come si è visto dal sondaggio ) di parte dell’avvocatura - non ad esempio certo quella dei Giovani come noi - sembra non aderire sostanzialmente alla solida indicazione dell’ U.E. secondo cui gli studi legali sono imprese ed in ossequio alla quale, tra l’altro, la Vostra Ecc.ma Autorità è correttamente deputata a verificare il grado (e distorsione) delle dinamiche concorrenziali anche nell’ambito delle libere professioni.
3.2
Art 17
La Legge Bersani, in merito alla pubblicità informativa sull'attività professionale, richiede unicamente che questa sia connotata dai "criteri di trasparenza e veridicità".
Non si comprende quindi per quale motivo, al riformato art. 17, il nuovo codice deontologico forense ancora vieti, ancorché i clienti vi consentano, che si possa dare notizia pubblica, ai fini di pubblicità informativa, circa il loro nome.
Con la Legge Bersani questo divieto dovrebbe ritenersi decaduto.
Non si comprende parimenti il motivo per il quale, oltre che proibire giustamente la pubblicità ingannevole, sia però vietata anche quella elogiativa e comparativa che, comunque, rispetti i suddetti "criteri di trasparenza e veridicità".
Inoltre, appare poi non supportabile da alcuna ragione il fatto per cui,sempre secondo il medesimo articolo, ”l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati” sono consentite solo “ a fini non lucrativi”.
3.3
Art 17 bis
La nuova normativa deontologica, siccome riformata, non è esaustiva e può risultare fuorviante persino per gli stessi Avvocati.
Essendo stato scelto dal Consiglio Nazionale Forense un canone di dubbia utilità teso ad individuare non solo addirittura gli elementi che "devono" (sic!) , ma anche gli elementi che "possono" essere indicati a titolo di pubblicità informativa, sarebbe stato indispensabile inserire nella norma deontologica, tra questi elementi che "possono essere inseriti", anche "il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni" (dizione espressamente utilizzata dalla Legge Bersani).
Il fatto che nella norma deontologica tra gli elementi,alcuni financo superflui, che "possono" essere inseriti come pubblicità informativa, non figurino anche i prezzi praticati, vera rivoluzione della Legge Bersani,dimostra come non si sia lasciato spazio ad alcuna altra informazione che non sia inclusa nella lista.
Invero, non essendoci una voce come quella relativa ad “il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni" , automaticamente si chiude la strada a ogni tipo di informazione facoltativa che non sia ricompresa nella lista. In buona sostanza, stando alla lettera del 17 bis, non è consentito inserire la voce anzidetta nella pubblicità informativa. Pertanto, il 17 bis non solo è fuorviante, ma sotto questo profilo, recepisce in modo diametralmente opposto i precetti contenuti nella Legge Bersani, rendendo vietato qualcosa che quest' ultimo invece espressamente autorizza.
Per questo motivo l’antico principio secondo cui ciò che non è vietato è autorizzato, non può essere qui richiamato ed in ogni caso sarebbe stato più corretto inserire nell’articolo solo gli elementi la cui menzione è vietata a titolo di pubblicità informativa, in modo da evitare una classificazione a dir poco pedante e di dubbia utilità su ciò che deve e ciò che può essere inserito.
Si fa presente anche che di questo articolo si è discusso durante lo speciale TV trasmesso su “RAIutile” del 21.02.2007 e dal titolo “Professionisti a giudizio dell’Antitrust”.
Ospiti della trasmissione oltre allo scrivente in rappresentanza dei giovani avvocati e quindi dell’“A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani”, vi erano l’Ing. Ferdinando Luminoso, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Dott. Giuseppe Galasso, Responsabile Direzione Industria e Servizi Antitrust ed il Consigliere in rappresentanza del C.N.F.
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Si fa riserva, ove richiesto, di inviare copia della videoregistrazione su supporto analogico VHS.
Non si comprende, poi, quale sia la ratio per la quale lo stesso articolo ammetta esclusivamente l’utilizzo di siti web che abbiano “domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa”.
Non crediamo che questa norma possa essere considerata a presidio dei "criteri di trasparenza e veridicità" che sono gli unici - lo ripetiamo – che devono informare la pubblicità informativa professionale.
Nondimeno, gli Ordini Professionali sono deputati, secondo quanto espressamente previsto nella Legge Bersani, a verificare solo il rispetto della trasparenza e della veridicità del messaggio informativo, ma non è previsto che il controllo, ad esempio sui siti internet, debba essere preventivo, come invece prevede il nuovo art 17 bis del codice deontologico forense.
A nostro parere, il controllo e l'eventuale sanzione possono avvenire d'ufficio da parte dell'Ordine, non prevedendo la Legge Bersani che il singolo avvocato abbia l'obbligo preventivo di comunicare agli ordini le forme ed il contenuto del proprio messaggio informativo.
In ogni caso, non si comprende - se come pare dalla collocazione nella statuizione deontologica - questo obbligo preventivo riguardi solo i contenuti dei siti internet e non anche gli altri mezzi di comunicazione.
Per assurdo, se l’avvocato volesse evitare un controllo preventivo sulla pubblicità informativa basterebbe, infatti, l’utilizzo di un mezzo diverso da quello informatico.
3.4
Art 19
L’art 19 riformato del codice deontologico forense recita: “È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro”, quindi ancorando a dei principi assai vaghi e discrezionali (“correttezza e decoro”) la possibilità di acquisire clientela.Anche l’art 17 del codice deontologico forense limita la pubblicità informativa a mezzo di alcuni parametri assai discutibili come “dignità e decoro”.
E’ indubbio che questa eccessiva discrezionalità, sia in questo articolo, sia nell’articolo 17, non rassicuri ex ante il professionista, essendo, tra l’altro, questi due criteri diversi rispetto a quelli di “trasparenza e la veridicità”, gli unici citati espressamente dalla Legge Bersani.
Il terzo e quarto paragrafo del medesimo art 19 restringono il campo d'azione di pubblicità del professionista, mentre la Legge Bersani liberalizza la pubblicità informativa, i cui unici limiti sono, esclusivamente, la trasparenza e la veridicità del messaggio informativo.
Paradossalmente, secondo il nuovo codice deontologico forense è possibile raggiungere il pubblico in generale, mentre secondo l’art 19, non è possibile offrire la propria prestazione professionale “al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Vale rilevare che, invece, nei paesi anglosassoni tale modalità è parte integrante della pubblicità informativa.
Ancora più discutibile l’ultimo paragrafo che vieta “l’offerta, senza esserne richiesto, di una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare”.
Il cd “divieto di accaparramento della clientela” ,che altro non è ,a nostro parere, che il diritto all’offerta delle proprie prestazioni professionali a tutela del consumatore, è quindi confliggente con la liberalizzazione della pubblicità informativa, che è limitata esclusivamente dalla Legge Bersani ai due criteri predetti.
3.5
Art 45
Il nuovo art 45 del codice deontologico forense prevede che il patto di quota lite sia possibile sempre che " i compensi siano proporzionati all'attività svolta"; tuttavia gli unici due criteri che nella Legge Bersani "delimitano" espressamente il patto di quota lite sono la forma scritta e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Nella Legge Bersani, quindi, non si fa riferimento a compensi proporzionati all'attività svolta (come invece recita il codice deontologico forense riformato) ma solo a compensi parametrati agli obiettivi perseguiti.
Attività svolta e risultati raggiunti sono due elementi per nulla coincidenti.
L'attività svolta può essere minima o massima ma l'elemento da parametrare, per la Legge Bersani, è il risultato raggiunto, non l'attività svolta.
Il patto di quota lite non è ancorato, e qui è la rivoluzione della Legge Bersani, all'attività svolta, come invece avviene con il tariffario forense, ma al risultato.
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5 Cosa ci aspettiamo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’ “A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” chiede all’Ecc.ma Autorità adita che, al termine dell’indagine conoscitiva, si faccia luogo ad una riforma del codice deontologico forense che, in aderenza assoluta alla Legge Bersani ed eliminando gli effetti distorsivi della concorrenza precedentemente citati, garantisca ai concorrenti sul mercato dei servizi legali in Italia opportunità e libertà anche e soprattutto al fine di avvantaggiare il cittadino consumatore.
E’ di palmare evidenza, infatti, che, nell’indeterminatezza dei precetti deontologici, il professionista non utilizzerà le nuove opportunità della Legge Bersani proprio per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari.
Le informazioni contenute nella presente e negli allegati sono fornite dall’ “A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” in buona fede.
Messina, 05. 03. 2007
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(Avv. Gaetano Romano)
S’allegano i seguenti documenti:
1. Articolo de “IL MONDO RCS” del 19.01.2006