L'A.N.P.A E LE ALTRE
ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI GIOVANI PROFESSIONISTI -
INTERVISTATE SUL CORRIERE DELLA SERA E SUL SOLE 24
ORE - CHIEDONO L'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE GIUDIZIALI
Lunedì 23.01.2006 a pg 22 del Corriere
Economia,supplemento gratuito del Corriere della Sera,rubrica
"Professioni & Futuro", è stato
richiesto il parere dell'Associazione Nazionale dei
Praticanti e dei Giovani Avvocati sulle tariffe forensi
anche in correlazione all'esame di Stato forense.
Ringraziamo il Corriere
della Sera, il supplemento "Corriere Economia" del
lunedì, nonchè il Sig. Giornalista Dott. Felice Fava per la
cortese attenzione prestata ai Giovani Legali Italiani.
Continueremo a seguire il
"Corriere Economia", importante supplemento del
lunedì del Corriere della Sera, la sua interessantissima
rubrica interna "Professioni & Futuro", esempio
di informazione a 360°, corretta ed equilibrata e che
presta particolare attenzione alle Giovani Generazioni.
Qui trovate anche il link per
l'articolo originale
http://www.centrostudicni.it/midcom-serveattachmentguid-7b215ccb3238775fe6e8837c568821d3/SIA1255.PDF
Corriere Economia del
Corriere della Sera 23.01.2006 a pg 22
Tariffe minime: Sirica contro
Lupoi
«Garanzia di qualità per il
cliente», dice il leader del Cup.
di Felice Fava
Farsi scrivere una lettera
da un avvocato costa 300-400 euro, si ottiene un documento di
valutazione del rischio, stilato da un ingegnere, sborsando
3-4 mila euro, l'architetto chiede 10-15 mila euro per una
ristrutturazione edilizia del valore di 100 mila euro,
l'onorario di un rogito notarile per un immobile di 150 mila
euro si aggira sui 2-3 mila euro. Sono alcuni esempi di
tariffe minime imposte dagli Ordini professionali. È persino
difficile stabilirle con esattezza, le variabili sono tante e
spesso gli operatori devono ricorrere all'ausilio dei software
per calcolarle. Comunque, una cosa è certa: sono uno dei
baluardi innalzato per fortificare il sistema corporativo. In
certi casi se gli iscritti non le rispettano si chiude un
occhio, a volte anche due, in altri il trasgressore rischia
sanzioni amministrative e, secondo i codici deontologici più
rigidi, persino la radiazione, cosa del resto mai avvenuta.
Chi difende a spada tratta
il baluardo delle tariffe minime è Raffaele Sirica, leader
del Cup, il Comitato unitario professioni, cui fanno
riferimento tutti i 28 Ordini italiani. «Sono una forte
garanzia di qualità per il cliente - dice perentorio Sirica -
presto presenteremo un studio affidato ad alcune facoltà di
Economia dal quale emerge che le tariffe minime vanno a tutto
vantaggio della collettività. Basti pensare agli appalti
pubblici, dove sono proprio i prezzi minimi a tutelare la
trasparenza e a impedire un'eventuale e sospetta prestazione
gratuita. Non solo, allo stato attuale non esiste uno studio
rigoroso a livello europeo che dimostri l'incompatibilità tra
il principio della concorrenza, i minimi tariffari e la tutela
degli interessi generali».
Chi è invece si è battuto
strenuamente per la liberalizzazione quando era presidente
dell'Oice, l'Associazione italiana delle organizzazioni
d'ingegneria e architettura, è Giuseppe Lupoi, diventato poi
il fondatore del Colap, il Coordinamento nazionale delle
libere professioni, formato da 150 sodalizi. Ma anche altri
votano a sfavore.
«Le tariffe minime - spiega
Alberto Mingardi, direttore del dipartimento Antitrust
dell'Istituto Bruno Leoni - sono il modo più plateale con cui
gli Ordini impediscono la concorrenza. In nessun altro settore
vi sono tariffe imposte, è il mercato a regolare prezzi. Sono
una garanzia per gli iscritti, ma finiscono per penalizzare i
giovani. Introdurre la concorrenza nel mondo delle professioni
significa favorire l'abbassamento dei costi nell'interesse dei
consumatori».
«Il concetto di tariffa
minima è un'anomalia italiana - sostiene Elena Zunino,
presidente Ape, l'Associazione professionisti europei laureati
- nelle grandi nazioni del Nord Europa, come Francia e
Inghilterra, non esiste neppure l'Ordine degli ingegneri. Vi
sono associazioni professionali che non impongono rigidi
vincoli, ma si basano sul rispetto di una vera deontologia.
Con la tariffa minima si penalizzano le nuove leve, perché i
clienti, a parità di prestazione, preferiscono affidarsi a
uno specialista con più esperienza. Senza dimenticare le
implicazioni di carattere economico, infatti, spesso i costi
previsti da alcuni Ordini risultano troppo elevati, se non
quasi insostenibili, per le piccole imprese».
I praticanti e
giovani avvocati dell'Anpa concordano nel sostenere che i «minimi»
costituiscono uno sbarramento alla possibilità di lavorare e
per bocca del suo presidente evidenziano un'incongruenza di
fondo. «L'Ordine nazionale forense - afferma in modo
provocatorio Gaetano Romano - sostiene che l'esame di Stato
garantisce la professionalità e nel contempo dice che al di
sotto delle tariffe minime non si può garantire la qualità.
Bene, se così fosse, dobbiamo abolire l'esame o le tariffe,
le due imposizioni non possono coesistere».
«Non siamo solo dei liberi
professionisti - afferma Bruno Barzellotti, presidente della
commissione Tariffa del Consiglio nazionale del notariato - ma
anche pubblici ufficiali, per cui è quasi obbligatorio
prevedere una tariffa pubblica. Fermo restando questo
concetto, penso siano maturi i tempi di una riforma delle
tariffe notarili con l'obiettivo di praticare onorari più
flessibili, magari da concordare con il cliente». Ma c'è già
chi ha optato per la sostanziale abolizione.
«Noi lo abbiamo fatto nel
2001, precorrendo i tempi rispetto alle direttive europee -
precisa Antonio Tamborrino, presidente del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti - ora l'Ordine ha elaborato costi
tabellari puramente indicativi e prevale la libera
contrattazione tra il professionista e il cliente. Sarebbe
auspicabile che altri Ordini seguissero la nostra strada».
Una linea peraltro già adottata anche dal Consiglio nazionale
dei ragionieri e periti commerciali. Chi invece non vuole
sentire parlare di abolizione degli onorari minimi è l'Ordine
nazionale forense che, a garanzia del diritto di difesa, ha
previsto persino i limiti massimi. Decisione quanto meno
aleatoria che nella realtà finisce per impallidire di fronte
alle parcelle milionarie chieste dagli studi legali più
affermati e dagli avvocati di grido.
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Verso una nuova vittoria dei Giovani Legali
sulle tariffe forensi
Dopo la grande vittoria sulla
Commissione Siliquini contro i Giovani (uno dei pochi casi
in 5 anni, insieme alla querelle in ordine all' art 18
Statuto Lavoratori ad inizio legislatura, in cui il
Governo ha deciso di soprassedere a fronte di un insostenibile
dissenso) forse siamo vicini ad una nuova grande vittoria
(anche questa in cui da soli come Giovani Legali Italiani
abbiamo combattuto contro tutti).
Qui di seguito l'articolo sul
Sole 24 Ore di giovedì 02.02.2006 sulla relazione
dell'Avvocato Generale presso l'U.E. che ha dichiarato le
tarifffe forensi in Italia anticoncorrenziali e contrarie
alle normative comunitarie (come noi diciamo da tempo).
Si profila per i giovani
avvocati la possibilità di "smuovere" il mercato
professionale ed avere più possibilità di acquisire
clientela e per i praticanti abilitati anche di potere
praticare tariffe libere (non più essere limitati
ingiustamente ed obbligatoriamente al 50% del
tariffario forense rispetto agli avvocati come è adesso).
Nondimeno ricordiamo che nel
caso in cui venissero liberalizzate le tariffe minime
verrebbe anche meno l'attuale "scure"
disciplinare sui Praticanti e sui Giovani Avvocati rappresentata
dalla immediata sottoposizione a provvedimento disciplinare
da parte dei C.d.O. in caso di applicazione di tariffe
libere (attualmente vietate anche dal codice deontologico
forense).
Grossa novità anche per quanto
riguarda il gratuito patrocinio:In calce alla mail
l'ordinanza della C.Cost. n.350 in
cui è espressamente precisato che "il sistema di
liquidazione degli onorari civili è imposto da una norma di
legge che, come tale, può legittimamente derogare anche ai
minimi tariffari"
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Il Sole 24 Ore
Giovedì 02.02.2006
www.ilsole24ore.com
ROMA. Il Consiglio nazionale forense si trincera nel silenzio:
«La causa è in corso. Continuiamo a sostenere la nostra
tesi. Ci esprimeremo a pronuncia avvenuta». Le sigle
dell'avvocatura, invece, fanno quadrato sulla difesa
dell'inderogabilità degli onorari minimi che le conclusioni
dell'avvocato generale della Corte Ue hanno bollato come «ingiustificata
restrizione alla libera prestazione dei servizi».
«Un atteggiamento non nuovo - ha detto Michelina Grillo,
presidente dell'Oua – contro cui abbiamo già argomentato in
modo articolato. Non c'è dubbio che la tariffa professionale
vada resa più leggibile e comprensibile per il cliente.
Tuttavia, i minimi restano una tutela per il cittadino, cui può
essere garantita una prestazione qualificata solo in presenza
di una soglia certa di retribuzione per il professionista. Ci
soddisfa invece il riconoscimento, da parte della Corte Ue,
della legittimità delle tariffe stragiudiziali».
Su quest'ultimo punto, ha spiegato Walter Militi, presidente
dell' Aiga, «saremmo stati anche disposti a rivedere le
rigidità degli onorari. Mentre restiamo perplessi sulla
lesione alla libertà di stabilimento che deriverebbe dai
minimi in parcella, che sono stabiliti da una legge italiana e
devono essere applicati, senza discrimine, da tutti i
professionisti che intendano operare nel nostro Paese».
Positiva solo la valutazione dell'Anpa (l'associazione
praticanti e avvocati). Per il presidente, Gaetano
Romano, «non è chiaro perché l'avvocato generale Ue abbia
espresso una posizione severa sulla sola inderogabilità dei
minimi e non anche sul tariffario stragiudiziale, non
meritevole di tutela pubblica. In ogni caso, si stabilisce un
indirizzo importante e si riconosce come contraria ai principi
comunitari la strenua difesa degli onorari contro i giovani
portata avanti dal nostro Paese».
L CA.
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Ordinanza della Corte Costituzionale investita del giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di giustizia) sollevato in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione dai Tribunali
di Catanzaro e Firenze.
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza n. 350 del 15-29/07/2005
Camera di Consiglio del 22/06/2005
Decisione del 15/07/2005 Deposito del 29/07/2005
Ordinanze di rimessione
899/2004 930/2004 983/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO " rel.
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell'art. 130 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
promossi con ordinanze del 12 maggio 2004 dal Tribunale di
Catanzaro, e del 13 aprile 2004 e 5 dicembre 2003 dal
Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 899, 930
e 983 del registro ordinanze 2004 e pubblicate della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 46, 47 e 49, prima serie
speciale, dell'anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12
maggio 2004 (reg. ord. n. 899 del 2004), emessa sulla istanza
di liquidazione di onorario di avvocato per il patrocinio a
spese dello Stato in un processo civile concluso con sentenza
di condanna del convenuto e compensazione delle spese di lite,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
nella parte in cui prevede che, nel caso di patrocinio a spese
dello Stato, gli importi spettanti al difensore, che devono
essere liquidati, ai sensi dell'art. 82 dello stesso decreto,
in modo da non superare i valori medi della tariffa
professionale vigente, siano ulteriormente ridotti della
meta’, ove si tratti di processi civili ed amministrativi;
che il giudice a quo, sospeso il procedimento di liquidazione,
e premesso, quanto alla propria legittimazione a proporre
incidente di costituzionalita’ nella fase attuale, che il
provvedimento sulla liquidazione delle spese e’ pronunciato
all'esito di una fase processuale, ed e’ suscettibile di
impugnazione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115
del 2002, rileva che, nel caso di specie, in cui il valore
della controversia e’ pari ad € 900,00, facendo
applicazione dei predetti criteri, gli importi finali
risulterebbero inferiori ai minimi tariffari, desumendo da
cio’ la irragionevolezza della disciplina censurata, in
quanto il legislatore, nel prevedere l'abbattimento della
meta’ dei compensi, gia’ valutati secondo valori medi, non
ha considerato la possibilita’ che in tal modo vengano
violati i minimi tariffari, gia’ giudicati inderogabili,
eccettuata la ipotesi di manifesta sproporzione rispetto alla
prestazione professionale;
che la norma impugnata, osserva il rimettente, impone al
difensore di prestare la propria opera per un compenso
inferiore al minimo previsto, cio’ che, in circostanze
normali, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e
fatto suscettibile di sanzione disciplinare; laddove il
legislatore si sarebbe potuto limitare a prevedere che il
difensore della parte ammessa al patrocino a spese dello Stato
debba svolgere la propria opera professionale retribuita
secondo la misura minima prevista dalle tariffe professionali;
che la normativa di cui si tratta appare inoltre al giudice a
quo censurabile anche sotto altro profilo, in quanto, nel
prevedere la diminuzione della meta’ del compenso del
difensore nei processi civili ed in quelli amministrativi, e
non anche in quelli penali, introdurrebbe nell'ordinamento una
irragionevole disparita’ di trattamento di situazioni
identiche, non potendosi, astrattamente ed
indiscriminatamente, ipotizzare una minor valenza della difesa
nei processi civili ed amministrativi rispetto a quelli
penali;
che il Tribunale di Firenze, nel procedimento di liquidazione
degli onorari di un c.t.u. medico-legale nella causa civile
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili di un
matrimonio, con ordinanza del 13 aprile 2004 (reg. ord. n. 930
del 2004), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dello
stesso art. 130 del citato decreto presidenziale, nella parte
in cui prevede che gli importi spettanti all'ausiliario del
giudice nominato nel corso del processo civile siano ridotti
della meta’;
che il rimettente fa presente che, dopo che il giudice
istruttore aveva provveduto, con decreto in data 20 gennaio
2003, alla liquidazione della somma di € 580,48 a titolo di
onorari al c.t.u., ponendola in via provvisoria a carico delle
parti solidalmente, lo stesso aveva revocato il decreto
dichiarando, con provvedimento in data 10 novembre 2003, non
luogo a provvedere allo stato sulla richiesta di liquidazione
di detti onorari, e rinviandone l'esame all'esito del
giudizio;
che, quindi, con sentenza emessa nella stessa data della
ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la causa
era stata decisa;
che il giudice a quo rileva che il c.t.u. aveva quantificato
la propria richiesta di liquidazione senza tener conto del
dimezzamento imposto dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002,
e, osservato che comunque sono dovuti gli importi risultanti
dall'applicazione dell'art. 21 del d.m. 30 maggio 2002 e dal
dimezzamento di cui al citato art. 130, e, pertanto, liquidata
la somma di € 290, 77, ritiene rilevante, con riguardo
all'ulteriore importo richiesto, oltre che non manifestamente
infondata, la questione di legittimita’ costituzionale di
detta norma nella parte in cui prevede tale riduzione per il
solo ausiliario nominato nel corso del processo civile, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa della
disparita’ di trattamento rispetto all'ausiliario che svolga
il suo incarico nell'ambito del processo penale;
che la medesima questione e’ stata sollevata dal Tribunale
di Firenze con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2003,
pervenuta alla Corte solo il 9 novembre 2004 (reg. ord. n. 983
del 2004), nel corso del procedimento di liquidazione degli
onorari di avvocato relativi ad una causa di separazione
giudiziale fra coniugi.
Considerato che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del
12 maggio 2004, e il Tribunale di Firenze, con due distinte
ordinanze 13 aprile 2004 e 5 dicembre 2003, hanno sollevato
questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 130 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a
spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai
consulenti ed agli ausiliari del giudice – che, per quanto
riguarda, in particolare, i primi, non possono comunque
superare, a norma dell'art. 82 dello stesso decreto, i valori
medi delle tariffe professionali vigenti – siano ridotti
della meta’, ove si tratti di procedimenti civili ed
amministrativi, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
per la disparita’ di trattamento rispetto alla disciplina
degli stessi compensi nei processi penali, ed inoltre (profilo
evidenziato dal solo Tribunale di Catanzaro), per la
irragionevolezza della normativa, che, nel prevedere detto
abbattimento, consente che siano violati i minimi tariffari;
nonche’ dell'art. 24 della Costituzione (censura sollevata
dal solo Tribunale di Catanzaro);
che le ordinanze di rimessione sollevano questioni di
legittimita’ costituzionale della stessa disposizione di
legge con motivazioni che sono in parte identiche ed in parte
analoghe, sicche’ i relativi giudizi devono essere riuniti
per essere decisi con unico provvedimento;
che la giurisprudenza di questa Corte e’ costante nel
ritenere che la garanzia costituzionale del diritto di difesa
non esclude, quanto alle sue modalita’, la competenza del
legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte
discrezionali non irragionevoli (v., tra le altre, sentenza n.
394 del 2000; ordinanza n. 299 del 2002);
che, quanto alla legittimita’ delle differenze nella
disciplina dei diversi tipi di processo, questa Corte ha
sottolineato, in linea di principio, che la intrinseca
diversita’ dei modelli del processo civile e di quello
penale non consente alcuna comparazione (v., tra le altre,
ordinanze n. 317 del 2004; n. 500 del 2002; 429 del 1998);
che la diversita’ di disciplina fra la liquidazione degli
onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo
penale trova fondamento nella diversita’ delle situazioni
comparate (da una parte gli interessi civili, dall'altra le
situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio
dell'azione penale: v. sentenza n. 165 del 1993);
che la circostanza dedotta secondo cui il sistema di
liquidazione degli onorari civili impone al difensore di
prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo
previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri
deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare,
e’ costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che
il sistema di liquidazione e’ imposto da una norma di legge,
che, come tale, puo’ legittimamente derogare anche ai minimi
tariffari;
che le questioni, pertanto, vanno dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimita’ costituzionale dell'art. 130 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro,
e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA