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L'A.N.P.A E LE ALTRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI GIOVANI PROFESSIONISTI - INTERVISTATE SUL CORRIERE DELLA SERA E SUL SOLE 24 ORE - CHIEDONO L'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE GIUDIZIALI
 
 
 
Lunedì 23.01.2006 a pg 22 del Corriere Economia,supplemento gratuito del Corriere della Sera,rubrica "Professioni & Futuro", è stato richiesto il parere dell'Associazione Nazionale dei Praticanti e dei Giovani Avvocati sulle tariffe forensi anche in correlazione all'esame di Stato forense.

Ringraziamo il Corriere della Sera, il supplemento "Corriere Economia" del lunedì, nonchè il Sig. Giornalista Dott. Felice Fava per la cortese attenzione prestata ai Giovani Legali Italiani.

Continueremo a seguire il "Corriere Economia", importante supplemento del lunedì del Corriere della Sera, la sua interessantissima rubrica interna "Professioni & Futuro", esempio di informazione a 360°, corretta ed equilibrata  e che presta particolare attenzione alle Giovani Generazioni.

Qui trovate anche il link per l'articolo originale

http://www.centrostudicni.it/midcom-serveattachmentguid-7b215ccb3238775fe6e8837c568821d3/SIA1255.PDF 

Corriere Economia del Corriere della Sera 23.01.2006 a pg 22

 

Tariffe minime: Sirica contro Lupoi

«Garanzia di qualità per il cliente», dice il leader del Cup.

di Felice Fava

Farsi scrivere una lettera da un avvocato costa 300-400 euro, si ottiene un documento di valutazione del rischio, stilato da un ingegnere, sborsando 3-4 mila euro, l'architetto chiede 10-15 mila euro per una ristrutturazione edilizia del valore di 100 mila euro, l'onorario di un rogito notarile per un immobile di 150 mila euro si aggira sui 2-3 mila euro. Sono alcuni esempi di tariffe minime imposte dagli Ordini professionali. È persino difficile stabilirle con esattezza, le variabili sono tante e spesso gli operatori devono ricorrere all'ausilio dei software per calcolarle. Comunque, una cosa è certa: sono uno dei baluardi innalzato per fortificare il sistema corporativo. In certi casi se gli iscritti non le rispettano si chiude un occhio, a volte anche due, in altri il trasgressore rischia sanzioni amministrative e, secondo i codici deontologici più rigidi, persino la radiazione, cosa del resto mai avvenuta.

Chi difende a spada tratta il baluardo delle tariffe minime è Raffaele Sirica, leader del Cup, il Comitato unitario professioni, cui fanno riferimento tutti i 28 Ordini italiani. «Sono una forte garanzia di qualità per il cliente - dice perentorio Sirica - presto presenteremo un studio affidato ad alcune facoltà di Economia dal quale emerge che le tariffe minime vanno a tutto vantaggio della collettività. Basti pensare agli appalti pubblici, dove sono proprio i prezzi minimi a tutelare la trasparenza e a impedire un'eventuale e sospetta prestazione gratuita. Non solo, allo stato attuale non esiste uno studio rigoroso a livello europeo che dimostri l'incompatibilità tra il principio della concorrenza, i minimi tariffari e la tutela degli interessi generali».

Chi è invece si è battuto strenuamente per la liberalizzazione quando era presidente dell'Oice, l'Associazione italiana delle organizzazioni d'ingegneria e architettura, è Giuseppe Lupoi, diventato poi il fondatore del Colap, il Coordinamento nazionale delle libere professioni, formato da 150 sodalizi. Ma anche altri votano a sfavore.

«Le tariffe minime - spiega Alberto Mingardi, direttore del dipartimento Antitrust dell'Istituto Bruno Leoni - sono il modo più plateale con cui gli Ordini impediscono la concorrenza. In nessun altro settore vi sono tariffe imposte, è il mercato a regolare prezzi. Sono una garanzia per gli iscritti, ma finiscono per penalizzare i giovani. Introdurre la concorrenza nel mondo delle professioni significa favorire l'abbassamento dei costi nell'interesse dei consumatori».

«Il concetto di tariffa minima è un'anomalia italiana - sostiene Elena Zunino, presidente Ape, l'Associazione professionisti europei laureati - nelle grandi nazioni del Nord Europa, come Francia e Inghilterra, non esiste neppure l'Ordine degli ingegneri. Vi sono associazioni professionali che non impongono rigidi vincoli, ma si basano sul rispetto di una vera deontologia. Con la tariffa minima si penalizzano le nuove leve, perché i clienti, a parità di prestazione, preferiscono affidarsi a uno specialista con più esperienza. Senza dimenticare le implicazioni di carattere economico, infatti, spesso i costi previsti da alcuni Ordini risultano troppo elevati, se non quasi insostenibili, per le piccole imprese».

I praticanti e giovani avvocati dell'Anpa concordano nel sostenere che i «minimi» costituiscono uno sbarramento alla possibilità di lavorare e per bocca del suo presidente evidenziano un'incongruenza di fondo. «L'Ordine nazionale forense - afferma in modo provocatorio Gaetano Romano - sostiene che l'esame di Stato garantisce la professionalità e nel contempo dice che al di sotto delle tariffe minime non si può garantire la qualità. Bene, se così fosse, dobbiamo abolire l'esame o le tariffe, le due imposizioni non possono coesistere».

«Non siamo solo dei liberi professionisti - afferma Bruno Barzellotti, presidente della commissione Tariffa del Consiglio nazionale del notariato - ma anche pubblici ufficiali, per cui è quasi obbligatorio prevedere una tariffa pubblica. Fermo restando questo concetto, penso siano maturi i tempi di una riforma delle tariffe notarili con l'obiettivo di praticare onorari più flessibili, magari da concordare con il cliente». Ma c'è già chi ha optato per la sostanziale abolizione.

«Noi lo abbiamo fatto nel 2001, precorrendo i tempi rispetto alle direttive europee - precisa Antonio Tamborrino, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - ora l'Ordine ha elaborato costi tabellari puramente indicativi e prevale la libera contrattazione tra il professionista e il cliente. Sarebbe auspicabile che altri Ordini seguissero la nostra strada». Una linea peraltro già adottata anche dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. Chi invece non vuole sentire parlare di abolizione degli onorari minimi è l'Ordine nazionale forense che, a garanzia del diritto di difesa, ha previsto persino i limiti massimi. Decisione quanto meno aleatoria che nella realtà finisce per impallidire di fronte alle parcelle milionarie chieste dagli studi legali più affermati e dagli avvocati di grido.

 

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Verso una nuova vittoria dei Giovani Legali sulle tariffe forensi

Dopo la grande vittoria sulla Commissione Siliquini contro i Giovani (uno dei pochi casi in 5 anni, insieme alla querelle in ordine all' art 18 Statuto Lavoratori ad inizio legislatura, in cui il Governo ha deciso di soprassedere a fronte di un insostenibile dissenso) forse siamo vicini ad una nuova grande vittoria (anche questa in cui da soli come Giovani Legali Italiani abbiamo combattuto contro tutti).
Qui di seguito l'articolo sul Sole 24 Ore di giovedì 02.02.2006 sulla relazione dell'Avvocato Generale presso l'U.E. che ha dichiarato le tarifffe forensi in Italia anticoncorrenziali e contrarie alle normative comunitarie (come noi diciamo da tempo).
Si profila per i giovani avvocati la possibilità di "smuovere" il mercato professionale ed avere più possibilità di acquisire clientela e per i praticanti abilitati anche di potere praticare tariffe libere (non più essere limitati ingiustamente ed obbligatoriamente al 50% del tariffario forense rispetto agli avvocati come è adesso).
Nondimeno ricordiamo che nel caso in cui venissero liberalizzate le tariffe minime verrebbe anche meno l'attuale "scure" disciplinare sui Praticanti e sui Giovani Avvocati rappresentata dalla immediata sottoposizione a provvedimento disciplinare da parte dei C.d.O. in caso di applicazione di tariffe libere (attualmente vietate anche dal codice deontologico forense).
 
Grossa novità anche per quanto riguarda il gratuito patrocinio:In calce alla mail l'ordinanza della C.Cost. n.350 in cui è espressamente precisato che "il sistema di liquidazione degli onorari civili è imposto da una norma di legge che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari"
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Il Sole 24 Ore Giovedì 02.02.2006
www.ilsole24ore.com

ROMA. Il Consiglio nazionale forense si trincera nel silenzio: «La causa è in corso. Continuiamo a sostenere la nostra tesi. Ci esprimeremo a pronuncia avvenuta». Le sigle dell'avvocatura, invece, fanno quadrato sulla difesa dell'inderogabilità degli onorari minimi che le conclusioni dell'avvocato generale della Corte Ue hanno bollato come «ingiustificata restrizione alla libera prestazione dei servizi».
«Un atteggiamento non nuovo - ha detto Michelina Grillo, presidente dell'Oua – contro cui abbiamo già argomentato in modo articolato. Non c'è dubbio che la tariffa professionale vada resa più leggibile e comprensibile per il cliente. Tuttavia, i minimi restano una tutela per il cittadino, cui può essere garantita una prestazione qualificata solo in presenza di una soglia certa di retribuzione per il professionista. Ci soddisfa invece il riconoscimento, da parte della Corte Ue, della legittimità delle tariffe stragiudiziali».
Su quest'ultimo punto, ha spiegato Walter Militi, presidente dell' Aiga, «saremmo stati anche disposti a rivedere le rigidità degli onorari. Mentre restiamo perplessi sulla lesione alla libertà di stabilimento che deriverebbe dai minimi in parcella, che sono stabiliti da una legge italiana e devono essere applicati, senza discrimine, da tutti i professionisti che intendano operare nel nostro Paese».
Positiva solo la valutazione dell'Anpa (l'associazione praticanti e avvocati). Per il presidente, Gaetano Romano, «non è chiaro perché l'avvocato generale Ue abbia espresso una posizione severa sulla sola inderogabilità dei minimi e non anche sul tariffario stragiudiziale, non meritevole di tutela pubblica. In ogni caso, si stabilisce un indirizzo importante e si riconosce come contraria ai principi comunitari la strenua difesa degli onorari contro i giovani portata avanti dal nostro Paese».
L CA.

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Ordinanza della Corte Costituzionale investita del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia) sollevato in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione dai Tribunali di Catanzaro e Firenze.


CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza n. 350 del 15-29/07/2005
Camera di Consiglio del 22/06/2005
Decisione del 15/07/2005 Deposito del 29/07/2005
Ordinanze di rimessione
899/2004 930/2004 983/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO " rel.
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi con ordinanze del 12 maggio 2004 dal Tribunale di Catanzaro, e del 13 aprile 2004 e 5 dicembre 2003 dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 899, 930 e 983 del registro ordinanze 2004 e pubblicate della Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 47 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 maggio 2004 (reg. ord. n. 899 del 2004), emessa sulla istanza di liquidazione di onorario di avvocato per il patrocinio a spese dello Stato in un processo civile concluso con sentenza di condanna del convenuto e compensazione delle spese di lite, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, che devono essere liquidati, ai sensi dell'art. 82 dello stesso decreto, in modo da non superare i valori medi della tariffa professionale vigente, siano ulteriormente ridotti della meta’, ove si tratti di processi civili ed amministrativi;
che il giudice a quo, sospeso il procedimento di liquidazione, e premesso, quanto alla propria legittimazione a proporre incidente di costituzionalita’ nella fase attuale, che il provvedimento sulla liquidazione delle spese e’ pronunciato all'esito di una fase processuale, ed e’ suscettibile di impugnazione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, rileva che, nel caso di specie, in cui il valore della controversia e’ pari ad € 900,00, facendo applicazione dei predetti criteri, gli importi finali risulterebbero inferiori ai minimi tariffari, desumendo da cio’ la irragionevolezza della disciplina censurata, in quanto il legislatore, nel prevedere l'abbattimento della meta’ dei compensi, gia’ valutati secondo valori medi, non ha considerato la possibilita’ che in tal modo vengano violati i minimi tariffari, gia’ giudicati inderogabili, eccettuata la ipotesi di manifesta sproporzione rispetto alla prestazione professionale;
che la norma impugnata, osserva il rimettente, impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, cio’ che, in circostanze normali, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare; laddove il legislatore si sarebbe potuto limitare a prevedere che il difensore della parte ammessa al patrocino a spese dello Stato debba svolgere la propria opera professionale retribuita secondo la misura minima prevista dalle tariffe professionali;
che la normativa di cui si tratta appare inoltre al giudice a quo censurabile anche sotto altro profilo, in quanto, nel prevedere la diminuzione della meta’ del compenso del difensore nei processi civili ed in quelli amministrativi, e non anche in quelli penali, introdurrebbe nell'ordinamento una irragionevole disparita’ di trattamento di situazioni identiche, non potendosi, astrattamente ed indiscriminatamente, ipotizzare una minor valenza della difesa nei processi civili ed amministrativi rispetto a quelli penali;
che il Tribunale di Firenze, nel procedimento di liquidazione degli onorari di un c.t.u. medico-legale nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, con ordinanza del 13 aprile 2004 (reg. ord. n. 930 del 2004), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dello stesso art. 130 del citato decreto presidenziale, nella parte in cui prevede che gli importi spettanti all'ausiliario del giudice nominato nel corso del processo civile siano ridotti della meta’;
che il rimettente fa presente che, dopo che il giudice istruttore aveva provveduto, con decreto in data 20 gennaio 2003, alla liquidazione della somma di € 580,48 a titolo di onorari al c.t.u., ponendola in via provvisoria a carico delle parti solidalmente, lo stesso aveva revocato il decreto dichiarando, con provvedimento in data 10 novembre 2003, non luogo a provvedere allo stato sulla richiesta di liquidazione di detti onorari, e rinviandone l'esame all'esito del giudizio;
che, quindi, con sentenza emessa nella stessa data della ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la causa era stata decisa;
che il giudice a quo rileva che il c.t.u. aveva quantificato la propria richiesta di liquidazione senza tener conto del dimezzamento imposto dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, osservato che comunque sono dovuti gli importi risultanti dall'applicazione dell'art. 21 del d.m. 30 maggio 2002 e dal dimezzamento di cui al citato art. 130, e, pertanto, liquidata la somma di € 290, 77, ritiene rilevante, con riguardo all'ulteriore importo richiesto, oltre che non manifestamente infondata, la questione di legittimita’ costituzionale di detta norma nella parte in cui prevede tale riduzione per il solo ausiliario nominato nel corso del processo civile, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa della disparita’ di trattamento rispetto all'ausiliario che svolga il suo incarico nell'ambito del processo penale;
che la medesima questione e’ stata sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2003, pervenuta alla Corte solo il 9 novembre 2004 (reg. ord. n. 983 del 2004), nel corso del procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato relativi ad una causa di separazione giudiziale fra coniugi.
Considerato che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 maggio 2004, e il Tribunale di Firenze, con due distinte ordinanze 13 aprile 2004 e 5 dicembre 2003, hanno sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti ed agli ausiliari del giudice – che, per quanto riguarda, in particolare, i primi, non possono comunque superare, a norma dell'art. 82 dello stesso decreto, i valori medi delle tariffe professionali vigenti – siano ridotti della meta’, ove si tratti di procedimenti civili ed amministrativi, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparita’ di trattamento rispetto alla disciplina degli stessi compensi nei processi penali, ed inoltre (profilo evidenziato dal solo Tribunale di Catanzaro), per la irragionevolezza della normativa, che, nel prevedere detto abbattimento, consente che siano violati i minimi tariffari; nonche’ dell'art. 24 della Costituzione (censura sollevata dal solo Tribunale di Catanzaro);
che le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimita’ costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni che sono in parte identiche ed in parte analoghe, sicche’ i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che la giurisprudenza di questa Corte e’ costante nel ritenere che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalita’, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli (v., tra le altre, sentenza n. 394 del 2000; ordinanza n. 299 del 2002);
che, quanto alla legittimita’ delle differenze nella disciplina dei diversi tipi di processo, questa Corte ha sottolineato, in linea di principio, che la intrinseca diversita’ dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione (v., tra le altre, ordinanze n. 317 del 2004; n. 500 del 2002; 429 del 1998);
che la diversita’ di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversita’ delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale: v. sentenza n. 165 del 1993);
che la circostanza dedotta secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, e’ costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione e’ imposto da una norma di legge, che, come tale, puo’ legittimamente derogare anche ai minimi tariffari;
che le questioni, pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita’ costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA