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L'A.N.P.A. Verona con il suo Presidente Avv. Sara Natali
ottengono un rivoluzionario regolamento della pratica forense


 

I Colleghi veneti presenti nella Commissione Giovani per la riforma del regolamento della pratica forense presso il Foro veneto ottengono un risultato epocale di tutela dei praticanti avvocati scaligeri.

Per esteso è possibile leggerlo su :http://www.ordineavvocati.vr.it/index2.html

Complimenti anche al Sole24 Ore ed alla giornalista Dott.ssa Chiara Conti che hanno individuato per primi lo spirito innovativo di questo regolamento della pratica forense.


SOLE 24 ORE

Il regolamento dell'Ordine di Verona

Legali, rigore sul tirocinio

VERONA • Per avere le carte in regola ed essere ammesso all'esame di Stato da avvocato, il praticante, ogni semestre, dovrà annotare nel suo libretto almeno trenta udienze. È questa una delle principali novità con cui dovranno fare i conti gli iscritti al Registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona, promotore di un nuovo regolamento per lo svolgimento della pratica forense. Il provvedimento, approvato il 20 dicembre, consta di 20 articoli: vista la sua portata innovativa, il documento potrebbe diventare il modello-pilota • anche per altri Ordini.

Il regolamento, però, non si limita ad aumentare le presenze in tribunale (quando la normativa-quadro di riferimento, il Dpr 101/1990, fissa solo il requisito di 20 udienze) ma, per la prima volta, stabilisce anche una ripartizione. In particolare, dieci udienze dovranno riguardare la materia penale, dieci il civile, le altre sono "a scelta", purché non si tratti di "appuntamenti" di mero rinvio o di udienze "filtro", che intervengono se il procedimento viene definito con remissione di querela. La stessa descrizione analitica ritorna per gli atti che ogni sei mesi il praticante è chiamato a indicare nel suo libretto: almeno cinque atti giudiziali o stragiudiziali a cui ha collaborato; tre questioni giuridiche da lui esaminate, più una relazione in cui ha approfondito una questione di diritto.

Tutto ciò risponde a un obiettivo. «Il regolamento — spiega Niko Galante, della commissione "giovani" dell'Ordine impegnata nella redazione del regolamento — si propone di combattere la pratica fittizia. Per questo abbiamo precisato diritti e doveri a carico sia del praticante che del dominus».

Basti pensare alla disposizione che ha messo nero su bianco la possibilità, per il praticante, di diradare la frequentazione dello studio in prossimità della prova scritta e orale dell'esame di abilitazione, fino a sospenderla nell'immediatezza dello stesso. Inoltre, anche gli avvocati più restii a delegare compiti ai loro collaboratori dovranno adeguarsi: non potranno più affidare attività di segreteria in misura esclusiva o prevalente. Stop anche al divieto, per il praticante, di seguire pratiche proprie, alla sola condizione che la sua attività non interferisca con quella del dominus.

Il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione legale vale un anno di pratica presso uno studio; viene ammessa poi la pratica "integrativa", vale a dire, l'opportunità di seguire l'attività di un altro studio oltre al proprio.

L'articolato ribadisce anche l'obbligo di corrispondere al praticante un compenso proporzionato al suo apporto professionale, dopo il periodo iniziale di apprendimento. «la previsione — commenta Gaetano Romano, presidente dell'Anpa, l'Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati — ripropone l'articolo 26 del Codice deontologico di categoria, senza stabilire una sanzione disciplinare nell'ipotesi di inosservanza, trattandosi di una norma programmatica e non precettiva». Per Romano, comunque, «si tratta di un buon regolamento: nella prospettiva di bandire la pratica legale abusiva, garantisce tutela al praticante, senza al tempo stesso aggravare troppo la posizione del dominus». Chiara Conti

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