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Botta e risposta via E-mail A.N.P.A - On. Stefano Zappalà


Abbiamo ricevuto e pubblichiamo per correttezza la seguente mail dall'On. Stefano Zappalà Europarlamentare Italiano http://www.zappalaonline.org/ inviata al Presidente Nazionale.

L'Onorevole Zappalà è stato il relatore della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche approvata all'unanimità l'11 Maggio u.s. da parte del Parlamento Europeo.
Anche il Consiglio ha poi dato il via libera a questa normativa.


L'emendamento 3 alla Direttiva ha suscitato proteste assai vibrate nei confronti del relatore medesimo perchè a parere dei Giovani Legali Italiani trattasi di una normativa che impedirà ai Colleghi che vorranno utilizzare la famosa "scorciatoia spagnola" di poterne usufruire.


Di seguito la mail integrale dell'On. Zappalà e più sotto la nostra replica che riecheggia le proteste incessanti da parte di tutti i Colleghi.

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Egregio Presidente,

ho letto con sorpresa quanto Ella scrive a proposito della direttiva qualifiche professionali.
Sorpresa in quanto è palese che Ella non conosce le istituzioni europee, il loro funzionamento, ma soprattutto non conosce la finalità della direttiva.


Premesso che Forza Italia non c'entra nulla, anche se io appartengo a tale forza politica, La informo che la direttiva ha ottenuto il voto favorevole unanime dell'intero Parlamento Europeo, e quindi di tutte le forze politiche, ma anche il placet sia del Consiglio che della Commissione.La direttiva non riguarda l'accesso alle professioni e quindi non travalica i diritti dei singoli Stati membri, ma riguarda la circolazione dei professionisti tra i vari Stati membri e quindi il reciproco riconoscimento.Non è, nè può essere la scorciatoia per evitare o superare surrettiziamente le norme nazionali, che sono salvaguardate da precisi principi previsti nei trattati.


Ciascuno può pensarla come vuole, ma da persone colte mi aspetto sempre anche critiche, purchè fondate su presupposti di conoscenza e di responsabilità.
Sono disponibile a partecipare ad un pubblico dibattito, se lo vorrà e se concorderemo una data.


Certamente non è giocando ad escludendum verso la stampa o strumentalmente verso una forza politica che si risolvono i problemi, anche perchè tutte le forze politiche sono schierate sulla mia visione della materia.
Spero che Ella pubblicherà sul Suo sito questa mia risposta.

Cordiali saluti
On. Stefano Zappalà

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Egr. Onorevole,


a differenza di buona parte dei politici, gli appartenenti alla classe forense sono adusi suffragare i propri assunti con dati concreti;nè ci risulta che la classe politica abbia tra le proprie prerogative anche quella di dispensare "patenti" di "competente in diritto comunitario".


Le esporrò il ragionamento che altri pregevoli Colleghi ci hanno rappresentato nei giorni scorsi e che ha determinato la protesta nei Suoi confronti.

Saranno i Colleghi a giudicare.
L'emendamento 3 riportato è quello originale della direttiva tranne le variabili in motivazione recate tra parentesi che abbiamo inserito per adattare l'emendamento al caso abogados.

Emendamento 3
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) La presente direttiva è relativa al riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro. Essa, tuttavia, non riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri in virtù della presente direttiva. Di conseguenza, le persone in possesso di qualifiche professionali riconosciute in virtù della presente direttiva non possono avvalersi di tale riconoscimento per ottenere, nel proprio Stato membro di origine, diritti diversi da quelli che vengono loro conferiti dalla qualifica professionale ottenuta in quello Stato membro.

Motivazione
Il trattato vieta ogni discriminazione basata sulla residenza per quanto riguarda il diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Se un cittadino ha conseguito, in uno Stato membro, determinate qualifiche professionali e vuole utilizzarle per esercitare la professione in un altro Stato membro dove risiede, ma non è in possesso dei requisiti richiesti per esercitare tale professione a livello nazionale, si troverà nella posizione di poter beneficiare della presente direttiva, a condizione che il riconoscimento non significhi una semplice elusione di regolamenti nazionali più restrittivi. In altre parole, se lo Stato membro X (Spagna) ha concesso le qualifiche professionali Z (Abogado) sul suo territorio, attraverso il semplice riconoscimento delle qualifiche conferite al richiedente nello stato membro Y (Italia -Licenciado en Derecho / Dottore in Giur.) (qualifiche che lo Stato membro Y (Italia) non considera sufficienti per esercitare la professione sul proprio territorio,) (come nel caso dell'Italia) il suddetto richiedente non può chiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali Z (Abogado / Avvocato) nello Stato membro Y (Italia) se non può provare di aver effettivamente migliorato la propria formazione attraverso l'acquisizione di una ulteriore formazione professionale e/o l'esperienza maturata nello Stato membro X (Spagna). La definizione di migrante è stata data dalla Corte di giustizia nella causa
C-115/78.


A noi sembra apodittico che l'emendamento servirà ad impedire a migliaia di Colleghi di potersi abilitare facilmente a mezzo della scorciatoia spagnola.Il fatto che Ella sia stato addirittura relatore di questa direttiva (e della quale tra l'altro ci risulti financo si vanti) La obbliga ad assumersene politicamente tutti gli indesiderati effetti, comprese le proteste per email di tantissimi Colleghi che non siederanno certo tra i banchi del Parlamento Europeo, ma che sanno tutelare i propri interessi.


Qualora volesse replicare ancora siamo a Sua disposizione;La preghiamo tuttavia di lasciare perdere gli esami di diritto comunitario che come è evidente sono assolutamente fuori luogo, in particolare nel caso di specie.Parimenti il discorso afferente i Suoi consigli vari di fine mail.

Cordiali Saluti
Gaetano Romano