Italia Oggi 15/10/09 
                    Promossa la formazione continua
                    Sono da ritenere legittimi sia il regolamento per la 
                    formazione continua approvato dal Consiglio nazionale 
                    forense (Cnf), sia i regolamenti approvati dai singoli 
                    Consigli dell'Ordine degli avvocati, anche nella parte in 
                    cui prevedono sanzioni disciplinari nei  confronti di coloro 
                    che non osservano i relativi adempimenti. Questo è quanto ha 
                    confermato il Tar Lazio - Roma, Sezione III quater con la 
                    sentenza del 6 ottobre 2009 n. 9770. La vicenda oggetto 
                    della decisione del Tribunale amministrativo è la seguente.
                    Il Codacons aveva impugnato il 
                    regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense (Cnf) 
                    ed il relativo regolamento d'attuazione adottato dal 
                    Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per la 
                    formazione continua, con particolare riferimento alle 
                    modalità volte a garantire la corretta osservanza degli 
                    obblighi di formazione sopra citati. Secondo 
                    i ricorrenti la potestà di emanare regolamenti sulla 
                    formazione degli avvocati italiani ed in particolare la 
                    potestà di imporre loro specifici obblighi formativi non era 
                    stata assegnata da nessuna legge. L'unica fonte attributiva 
                    di tale potere sarebbe l'art. 13 del codice deontologico, 
                    che però risulta privo della natura e della caratteristica 
                    di legge, costituendo solo espressione di poteri 
                    autorganizzativi degli Ordini professionali allo scopo di 
                    stabilire gli obblighi di correttezza degli iscritti e per 
                    regolare la propria funzione disciplinare. Il Tribunale 
                    amministrativo ha respinto il ricorso. Il Collegio rileva 
                    che la fonte del potere di emanare norme di deontologia 
                    professionale vincolanti per i singoli professionisti in 
                    materia di formazione professionale e le relative sanzioni è 
                    costituita dagli artt. 12, I comma, e 38, I comma, del rdl 
                    n. 1578 del 1933. In tal senso si era già espresso in 
                    precedenza con la sentenza del 17 luglio 2009, n. 7081. La 
                    fonte del potere di adottare,  noltre, norme interne a 
                    garanzia della qualità delle prestazioni professionali si 
                    rinviene nell'art. 2, comma 3, del dl n. 233 del 2006 
                    convertito in legge n. 248 del 2006. Nell'ordinamento, 
                    quindi, esiste una norma che non solo consente, ma impone 
                    agli ordini professionali di adottare «misure» riguardanti 
                    l'aggiornamento professionale degli iscritti. La serietà 
                    delle «misure» comporta «la necessità di sanzioni per il 
                    loro mancato rispetto, che può trovare risposta nel potere 
                    di regolamentazione deontologica degli ordini 
                    professionali». Si presenta, così, legittima la norma 
                    contenuta nell'art. 13 del codice deontologico avente a 
                    oggetto il dovere professionale degli iscritti di rispettare 
                    i regolamenti concernenti gli obblighi ed i programmi 
                    formativi. La disposizione, secondo i giudici 
                    amministrativi, «completa» la disciplina sulla formazione 
                    che trae, come detto, il suo potere specifico dalla citata 
                    norma di legge del 2006. Si tratta, peraltro, di 
                    disposizioni poste nell'interesse della collettività ad una 
                    prestazione professionale sempre migliore, che riguardano le 
                    modalità di acquisizione di quei presupposti culturali 
                    necessari all'esercizio della professione.
                  
                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  
                    
                       
                    
                      L' Unione dei Giovani Avvocati Italiani ha concesso il 
                      patrocinio al "CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA DI 
                      ALTA FORMAZIONE IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE E INVESTIGATIVE 
                      - CRINVE 2010" DAL 04 AL 07 MARZO 2010 A MANTOVA.Per 
                      maggiori info: