Su "Quotidiano Libero"
articolo dell' Avv. Vincenzo Vitale "Corsi di aggiornamento obbligatori per spillare quattrini agli avvocati" del 04.12.2007
trovate l'articolo a pg 15 di questa rassegna stampa in pdf
http://media.camerepenali.it/rassegna/RS261.pdf
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Il Quotidiano Repubblica (edizione Milano) ha pubblicato un interessantissimo articolo sulla formazione permanente diventata un "business"
Titolo "Tornano a scuola 18mila avvocati"
Devono Incamerare 90 crediti ogni triennio, ma non ci sono corsi per tutti.
E la loro formazione è già diventata un business
 
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Passiamo in rassegna ,con il nostro commento in rosso, i punti più contrastati del (contestatisssimo) regolamento per la formazione obbligatoria ed a pagamento
 
Articolo 1
Formazione professionale continua
1. L’avvocato iscritto all’albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
 
Adesso non solo l'avvocato, ma anche il praticante abilitato al patrocinio,nei termini suindicati, sarà obbligato coattivamente a perder tempo, a nostro parere, con le lezioni "formative":ribadiamo la necessità che una formazione sia esonerata da ogni tipo di pagamento di spese, che sia lasciata all'autonomia del libero professionista e soprattutto che non sia gestita attualmente in monopolio dagli Organi Forensi (ricordiamo formati da nostri diretti concorrenti sul mercato professionale)
 
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Articolo 3
Eventi formativi
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
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b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine.
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3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
 
Se ne deduce che quasi in ogni evento formativo ,comunque, il CNF o i CDO locali etc hanno l'ultima parola persino per l'accreditamento.
Lo riteniamo un monopolio inaccettabile sulle spalle degli Avvocati (specie dei Giovani Avvocati) e dei Praticanti abilitati.
E' da notarsi come ad esempio alcune attività ("commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale") presumibilmente possa partecipare solo una limitatissima parte degli avvocati italiani.
Un qualunque Consigliere del CNF (che ha votato presumibilmente il regolamento) ad esempio partecipando anche ad un gruppo di lavoro (auto-istituito dallo stesso CNF di cui ovviamente lo stesso consigliere fa parte) potrà contribuire ad adempiere in parte il proprio obbligo "formativo".
Tali eventi non avranno forse delle spese ergo si presume che i Consiglieri del CNF faranno formazione ,in questi casi, senza forse pagare le spese vive degli eventi formativi medesimi,come invece è richiesto di fare ad un semplice avvocato per la propria formazione coattiva.
Si noti che poi il CNF o i Consigli dell'Ordine possano decidere a loro discrezionalità (lettera c) altri eventi caso per caso!
 
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Articolo 4
Attività formative
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame.
e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’ordine competenti.
 
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Se ne deduce che sembrano favoriti nella scelta degli eventi formativi anche gli esponenti del mondo accademico e simile etc (professori universitari e simili, autori di testi,commissari d'esame,"docenti" delle scuole forensi e scuole di specializzazione etc);gli altri Colleghi che  vanno giornalmente in tribunale e che fanno solo gli avvocati non ne potranno godere.
Ovviamente il target medio di coloro i quali godranno di questa sorta di benefit non è certo giovane nella maggior parte dei casi.
Anche qui tali eventi non avranno presumibilmente delle spese vive e quindi oltre ad essere favoriti (dato che gli eventi di cui agli artt 3 e 4 sono tutto  a nostro parere  tutto fuorchè aggiornamento o formazione professionale da spendere nella "vita da tribuale")  gli stessi soggetti non avranno forse da pagare le spese vive di parte degli eventi formativi ;ad un  semplice avvocato (che sono il 99% degli avvocati) sarà richiesto invece di pagare le spese vive per tutti i propri eventi formativi. 
 
 
Articolo 5
Esoneri
1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.
 
Anche qui.Esenzioni ,relativamente alla materie di insegnamento,sempre per il mondo accademico; non ne capiamo la motivazione.In cosa consiste qui l'aggiornamento? Perchè ancora questo favore specie per il mondo accademico?
 
2. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
– gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
– grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
– altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.
 
Il Consiglio dell’ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
 
Il Consiglio Nazionale Forense si arroga il diritto di scegliere volta per volta "altre ipotesi" di esonero non ben specificate.
Il Consiglio dell'Ordine poi addirittura può esentare chi abbia superato 40 anni di iscrizione all'albo professionale.
Possiamo presumere la motivazione di questa ulteriore - a nostro parere-  discriminazione nei confronti dei giovani avvocati (ed anche dei meno giovani).
Forse per la presunta maggiore preparazione attese le decine di anni di iscrizione?
Avremmo su questo moltissimi dubbi in merito.
Forse per l'età avanzata? Ed allora se non si può assistere agli eventi formativi per l'età avanzata, come si può fare l'avvocato (con lo stress e la fatica che questo provoca)?
Le discriminazioni e la discrezionalità (specie contro i più giovani) aumentano secondo noi a livelli davvero inaccettabili.
 
 
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Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
 
Tutto questo regolamento è funzionale poi ad irrogare sanzioni (non esclusa la radiazione a quanto pare) a carico degli avvocati ed ai praticanti abilitati,come specificato sopra, in caso di inosservanza della formazione coattiva.
 
 
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’ordine
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3. I Consigli dell’ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’ordine o nell’ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.
 
Come abbiamo sempre detto se ne deduce che tutte le spese vive degli eventi formativi saranno a carico degli stessi "fruitori" della formazione "coattiva".
Pertanto non basta la perdita di tempo - a nostro parere - correlata all'obbligo coattivo di partecipare a degli eventi formativi (dovendo tralasciare quindi l'attività lavorativa), ma tutto ciò è aggravato dal pagamento di tutte le spese vive degli eventi "formativi".
 
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Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’ordine
1. Il Consiglio dell’ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
 
I Consigli dell'Ordine si fanno sempre più controllori dei propri iscritti addirittura con la possibilità di una commissione ad hoc che controlli sulla formazione degli stessi iscritti agli albi .
 
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COMUNICATO STAMPA
 
I GIOVANI AVVOCATI CONTRO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: “DATA L’ INERZIA DELL’ANTITRUST ITALIANO, L’ “A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI” HA INVIATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA UNA DENUNCIA CONTRO IL REGOLAMENTO DEL C.N.F. IN TEMA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA A SPESE DEGLI AVVOCATI (VERO E PROPRIO “BUSINESS ECONOMICO”)

“L’ “Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati -Giovani Legali Italiani” rende noto di avere appena inviato alla Commissione Europea Divisione “Competition” (Concorrenza) - ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 1/2003 e per violazione dell’art. 81 del Trattato CE - una formale denuncia contro il Regolamento sulla formazione professionale permanente licenziato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 Luglio 2007 ed in vigore del 01.01.2008.
Tale regolamento ,voluto dai vertici dell’avvocatura ma assai contrastato dalla base della classe forense, è stato persino già impugnato innanzi al Tar Lazio con due distinti ricorsi ,ancora pendenti, presentati da due diversi gruppi di avvocati italiani.
Il Regolamento del C.N.F. (organo che - com’è noto - per la normativa comunitaria è una associazione di imprese) obbliga tutti gli avvocati iscritti all’albo italiano degli avvocati e quelli stranieri - esercenti la professione forense in Italia - ad osservare un sistema formativo a crediti (90 per ogni triennio) – peraltro gestito in forma monopolistica e fautore di dinamiche anticoncorrenziali e discriminatorie – pena nel futuro financo l’impossibilità ad esercitare la professione forense (l’art 6 del Regolamento non esclude infatti nemmeno la radiazione per coloro i quali non lo osservassero).
Con i prezzi inaccessibili di alcuni eventi formativi , specchio di un nuovo “business economico” a spese della base dell’ avvocatura , si elimineranno in breve tempo concorrenti nel mercato, specie i più Giovani ed i meno “protetti” ,come gli avvocati stranieri in Italia o gli avvocati italiani all’estero, essendo troppo oneroso l’esercizio della professione. Com’è noto nei pochi corsi formativi gratuiti non vi sono abbastanza posti disponibili.
Da una nostra ricerca abbiamo verificato che a Roma circa 22 eventi formativi hanno ciascuno un costo superiore a 200 euro e che circa 8 singoli eventi formativi vanno dai 750 euro ai 3.000 euro ! A Milano circa 20 singoli eventi formativi hanno ciascuno un costo da 400 euro ad un massimo di 5.000 euro !
Sono esclusivamente il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini degli Avvocati locali, organizzatori di alcuni eventi formativi, a decidere - in assoluto monopolio e discrezionalità - se accreditare o non accreditare altri eventi formativi organizzati da altri enti (italiani e stranieri, pubblici e privati). E’ come se fosse la BMW a decidere se le automobili FIAT possono avere accesso o no al mercato di vendita automobilistico!
Il Regolamento prevede poi una varietà intollerabile ed assai discrezionale di esenzioni e /o facilitazioni tra cui perfino l’esenzione , ai sensi dell’art. 5, per chi abbia superato 40 anni di iscrizione all'albo professionale.
Nella denuncia l' “A.N.P.A.- GIOVANI LEGALI ITALIANI” ha richiesto alla Commissione anche l’adozione - ex art. 8 del Regolamento 1/2003 - di opportune misure cautelari, quali l’ingiunzione, rivolta al C.N.F., di sospendere da subito l’applicazione del regolamento anticoncorrenziale.
L’ “A.N.P.A.- GIOVANI LEGALI ITALIANI” rileva di avere preso questa iniziativa data anche l’ ingiustificabile inerzia dell’ Autorità Garante Concorrenza del Mercato presso cui avevamo presentato – ormai nel lontano 02.04.2007 - una formale denuncia sullo stesso tema e presso cui è ancora pendente un’indagine conoscitiva sugli ordini professionali. Con grande rammarico abbiamo verificato che ,a distanza di quasi un anno e nonostante una nostra lettera di formale messa in mora inviata nel dicembre scorso, l’ A.G.C.M. non ha ritenuto di emanare alcuna decisione definitiva nell’ambito all’ indagine conoscitiva sugli ordini professionali privando così di tutela la base dell’avvocatura. Ricordiamo con amarezza - essendo stati ospiti nell’ occasione anche noi come rappresentanti dei Giovani Avvocati come - in occasione di un’ interessante trasmissione televisiva satellitare di più di un anno fa in data 21.02.2007 su “RAI-utile” intitolata “Professionisti a giudizio dell’Antitrust” condotta dalla Dott.ssa Marina Nalesso - un esponente dell’Antitrust, Dott. Giuseppe Galasso, ebbe a dire che l’indagine sugli ordini professionali sarebbe terminata entro “l’inizio dell’estate” (2007)!
Inutile dire che - ad oggi - incredibilmente nessuna sanzione è stata ancora irrogata da parte dell’ Ente presieduto dal Dott. Antonio Catricalà.
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L’ 'Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati -Giovani Legali Italiani' rende noto di avere appena inviato alla Commissione Europea Divisione 'Competition' (Concorrenza) - ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 1/2003 e per violazione dell’art. 81 del Trattato CE - una formale denuncia contro il Regolamento sulla formazione professionale permanente licenziato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 Luglio 2007 ed in vigore del 01.01.2008.

"Tale regolamento, voluto dai vertici dell’avvocatura ma assai contrastato dalla base della classe forense - spiega il presidente dell'associazione Gaetano Romano - è stato persino già impugnato innanzi al Tar Lazio con due distinti ricorsi ,ancora pendenti, presentati da due diversi gruppi di avvocati italiani. Il Regolamento del C.N.F. (organo che - com’è noto - per la normativa comunitaria è una associazione di imprese) obbliga tutti gli avvocati iscritti all’albo italiano degli avvocati e quelli stranieri - esercenti la professione forense in Italia - ad osservare un sistema formativo a crediti (90 per ogni triennio) – peraltro gestito in forma monopolistica e fautore di dinamiche anticoncorrenziali e discriminatorie – pena nel futuro financo l’impossibilità ad esercitare la professione forense (l’art 6 del Regolamento non esclude infatti nemmeno la radiazione per coloro i quali non lo osservassero)".Con i prezzi inaccessibili di alcuni eventi formativi, specchio di un nuovo 'business economico' a spese della base dell’ avvocatura, denunciano i Giovani Avvocati ANPA, si elimineranno in breve tempo concorrenti nel mercato, specie i più Giovani ed i meno 'protetti', come gli avvocati stranieri in Italia o gli avvocati italiani all’estero, essendo troppo oneroso l’esercizio della professione."Com’è noto nei pochi corsi formativi gratuiti non vi sono abbastanza posti disponibili. - prosegue Romano - Da una nostra ricerca abbiamo verificato che a Roma circa 22 eventi formativi hanno ciascuno un costo superiore a 200 euro e che circa 8 singoli eventi formativi vanno dai 750 euro ai 3.000 euro! A Milano circa 20 singoli eventi formativi hanno ciascuno un costo da 400 euro ad un massimo di 5.000 euro ! Sono esclusivamente il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini degli Avvocati locali, organizzatori di alcuni eventi formativi, a decidere - in assoluto monopolio e discrezionalità - se accreditare o non accreditare altri eventi formativi organizzati da altri enti (italiani e stranieri, pubblici e privati). E’ come se fosse la BMW a decidere se le automobili FIAT possono avere accesso o no al mercato di vendita automobilistico!"Il Regolamento prevede poi - denunciano gli avvocati ANPA - una varietà intollerabile ed assai discrezionale di esenzioni e /o facilitazioni tra cui perfino l’esenzione , ai sensi dell’art. 5, per chi abbia superato 40 anni di iscrizione all'albo professionale. Nella denuncia l''A.N.P.A.- Giovani Legali Italiani' ha richiesto alla Commissione anche l’adozione - ex art. 8 del Regolamento 1/2003 - di opportune misure cautelari, quali l’ingiunzione, rivolta al C.N.F., di sospendere da subito l’applicazione del regolamento anticoncorrenziale. L’ 'A.N.P.A.-G.L.I.' rileva di avere preso questa iniziativa data anche "l’ ingiustificabile inerzia dell’ Autorità Garante Concorrenza del Mercato presso cui avevamo presentato – ormai nel lontano 02.04.2007 - una formale denuncia sullo stesso tema e presso cui è ancora pendente un’indagine conoscitiva sugli ordini professionali"."Con grande rammarico - conclude Romano - abbiamo verificato che, a distanza di quasi un anno e nonostante una nostra lettera di formale messa in mora inviata nel dicembre scorso, l’ A.G.C.M. non ha ritenuto di emanare alcuna decisione definitiva nell’ambito all’ indagine conoscitiva sugli ordini professionali privando così di tutela la base dell’avvocatura. Ricordiamo con amarezza - essendo stati ospiti nell’ occasione anche noi come rappresentanti dei Giovani Avvocati come - in occasione di un’ interessante trasmissione televisiva satellitare di più di un anno fa in data 21.02.2007 su 'RAI-utile' intitolata 'Professionisti a giudizio dell’Antitrust' condotta dalla Dott.ssa Marina Nalesso - un esponente dell’Antitrust, Dott. Giuseppe Galasso, ebbe a dire che l’indagine sugli ordini professionali sarebbe terminata entro 'l’inizio dell’estate' (2007)! Inutile dire che - ad oggi - incredibilmente nessuna sanzione è stata ancora irrogata da parte dell’ Ente presieduto dal Dott. Antonio Catricalà".
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Pubblichiamo alcuni stralci della Relazione Annuale per l’inaugurazione dell’anno forense 2007 (consultabile integralmente sul sito www.consiglionazionaleforense.it ) dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof. Avv. Guido Alpa
 
Sotto l’intestazione “La seconda fase del XXVIII Congresso forense” si legge che“ :
 
[..............] Alla sessione di Milano (del Congresso Nazionale Forense n.d.r.) [..............] Il dibattito si è soprattutto svolto intorno ai profili politici, per cercare di capire come raggiungere il risultato di ridurre l'enorme schiera di avvocati iscritti agli albi e di aspiranti , per far sì che la "legione" non divenisse un ostacolo al suo stesso sviluppo e al suo stesso benessere. Si è dunque parlato dei filtri all'ingresso, dell'aggiornamento professionale, della qualificazione professionale. [..............]
 
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Diamo notizia che insigni amministrativisti (anche notissimi professori universitari) hanno presentato al TAR Lazio un ricorso contro il regolamento della formazione obbligatoria ed a pagamento voluto dal CNF. 
Un altro ricorso al TAR Lazio ed un'altro al Tar Friuli-Venezia Giulia rappresenta la dimostrazione del contrasto tra avvocati e CNF.
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Il 15.04.2008 dalle 10.15 l' "A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI" su http://www.elleradio.it/index.php a difesa degli avvocati sulla formazione e contro il CNF

15 Aprile 2008
ORE 00,00 - 03,00 HO SCELTO LA RADIO
ORE 03,00 - 04,00 SELEZIONE MUSICALE BY ANTONIO
ORE 04,00 - 05,00 SPECIALE MUSICALE
ORE 05,00 - 06,00 V.I.P.
ORE 06,00 - 07,00 GUARDA CHE RADIO
ORE 07,00 - 07,30 LA SENTENZA
ORE 07,30 - 10,00 CALCIO E SOCIETA'
ORE 10,00 - 13,00 HO SCELTO LA RADIO
Interverranno

GIORDANO BISERNI - Presidente Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale
AVV. GAETANO ROMANO - Presidente Giovani Legali Italiani
MARIA CATENA INGRIA - Farmacista
ENRICO ROMAGNA MANOJA - Giornalista Direttore Settimanale "Il Mondo"
MAURO PASSEROTTI - Vice Difensore Civico Comune di Roma
LUIGI BACIALLI - Giornalista Direttore "Canale Italia"
CARLO PARODI - Presidente Associazione Nazionale Amministratori Condominiali
STEFANO MASINI - Responsabile Consumi "Coldiretti"
PROF. CARLO RIMINI - Docente Diritto Privato
LIVIO COLOMBO - Giornalista Direttore Settimanle "Oggi"
PINO FERRARI - Giornalista Direttore Agenzia Stampa "News Agil" in Diretta dal Parlamento
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Alcuni brani tratti da:
Lo scatto dell'e-learning de Il Sole 24 Ore
di francesca barbieri - fabrizio patti
11/02/2008
 
............"Gli ordini sono al tempo stesso promotori, gestori e controllori del lifelong learning - lamenta Masiello - c'è un evidente conflitto di interesse". E particolamente duro è stato lo scontro per gli avvocati tra Consiglio Nazionale Forense e l'associazione "ANPA-GIOVANI LEGALI ITALIANI".Questi ultimi hanno presentato lo scorso aprile una denuncia all' Antitrust , chiedendo la sospensione del regolamento firmato a Luglio dallo stesso Consiglio Nazionale. Secondo l'associazione sarebbe anticoncorrenziale che gli eventi formativi siano accreditati solo dal Consiglio Nazionale Forense e dagli Ordini locali e il fatto che per pochi eventi ci siano eventi ad hoc organizzati senza spese. L'Antitrust , fatto notare che il regolamento non è stato sospeso, fa sapere che sugli ordini professionali , e anche sulla loro attività di formazione, è in corso un'indagine conoscitiva. Il parere dell'Autorità si saprà alla chiusura del fascicolo previsto tra circa due mesi. Mentre l'  "ANPA-GIOVANI LEGALI ITALIANI" annuncia il ricorso alla Commissione Europea, divisione Competition."Il Regolamento forense . sottolinea Gaetano Romano presidente ANPA-GIOVANI LEGALI ITALIANI" comporta accordi e pratiche che provocano dinamiche anticoncorrenziali a danno non solo degli avvocati italiani, ma anche dei professionisti stranieri che intendono esercitare in Italia e degli enti di formazione".
 
L'intero articolo qui:
 
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Per scaricare il fac simile della Petizione nazionale organizzata dall' "U.G.A.I." ,e che è in atto a disposizione di tutti gli avvocati per la stampa e la diffusione presso i Fori italiani per l'abolizione immediata dell'obbligo di formazione continuo ed a pagamento, andare su
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Il Sole 24 Ore Sull’ accreditamento archiviate le polemiche 11/2/2008
Avvocati. La fase transitoria
Parte da quest’anno anche per gli avvocati l’obbligo della formazione continua. Nel triennio 2008-2010 crediti da raggiungere saranno 50, che diventeranno 90 quando il sistema andrà a regime. A poco più di un mese dall’inizio, il presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf), Guido Alpa, traccia un quadro positivo: «La reazione degli avvocati è stata eccellente — commenta -. Ho verificato personalmente la solerzia di ordini in varie regioni, tra cui la Sicilia. Ho avuto impressioni positive a Sciacca, ad Agrigento e soprattutto a Gela, dove a un seminario sul diritto di famiglia erano presenti 500 avvocati. Quanto ai grandi ordini, le difficoltà a gestire i tanti iscritti sono in via di superamento, anche per il ricorso al1’e-learning. L’avvio dell’obbligo è stato segnato da aspre polemiche. L’Unione delle Camere penali, in particolare, aveva contestato l’interpretazione data dal Cnf ai protocolli sulla formazione continua siglati con le associazioni forensi più rappresentative riconosciute in ambito congressuale. Dopo lo scontro di fine anno,è stato chiarito che i corsi organizzati da queste associazioni non hanno bisogno dell’accreditamento dell’ordine locale. Per esempio, se la Camera penale di Bolognavuole organizzare un corso, basta che comunichi il programma all’Unione delle camere penali. Questa verifica che il contenuto sia coerente con il protocollo e lo comunica al Cnf. Nel caso il consiglio non avanzi obiezioni, il corso è accreditato. A livello locale, associazioni e ordine si accordano poi su come controllare la frequenza e proficuità dei corsi. I due contendenti derubricano ora lo scontro al rango di «equivoci risolti». Un altro punto critico riguarda i costi per l’aggiornamento. Secondo un calcolo del Sole 24 Ore del Lunedì, a Milano il costo medio di ogni credito dei corsi inseriti nell’offerta formativa è di 57 euro (Iva inclusa), che scendono a 25 non considerando i corsi più “lussuosi”. Di circa 28 euro a credito è la media dei crediti a Roma. Il Cnf sottolinea di aver dato disposizione agli ordini di di organizzare corsi gratuiti. In effetti, a Milano 10 dei 19 corsi organizzati dall’ordine non si pagano. In 9 casi su 10, tuttavia, i posti disponibili sono già esauriti. Fa.Pa.
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Formazione continua... senza verifica. Perchè dire "no" al diktat del Cnf
14/1/2008 da Diritto e Giustizia
di Tommaso Servetto - Avvocato in Torino

Dall’1 gennaio 2008 decorre il primo periodo di valutazione della formazione continua degli avvocati come da regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2007. Con tale dettato normativo il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto il dovere, per gli avvocati, di partecipare alle attività di formazione continua, così come disciplinata dallo stesso regolamento, attribuendo ai Consigli dell’Ordine il dovere di controllo. Ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento l’obbligo della formazione professionale continua è assolto con la partecipazione documentata ai seguenti eventi:

a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematica, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
b) partecipazione a commissioni di studio o gruppi di lavoro;
c) altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine;
d) lo svolgimento di particolari attività come quella di essere relatori ai convegni, avere effettuato pubblicazioni in materia giuridica, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato e, buon ultimo, il compimento di attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense o dai competenti Consigli dell’Ordine.
Ai sensi dell’art. 6 delle disposizioni in commento il mancato assolvimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare la cui sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione.Le disposizioni in parola vengono ad individuare due importanti novità nel panorama forense: la prima è che la formazione professionale può avvenire solo attraverso i criteri individuati dal governo professionale; la seconda che l’inadempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. Se si può, anzi si deve, accogliere con entusiasmo la seconda delle citate innovazioni che viene a specificare delle regole molto generiche contenute negli artt. 12 e 13 del codice deontologico: «L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza»; non può essere esente da alcune osservazioni critiche la prima. La critica discende dal fatto che le regole emanate dal governo dell’avvocatura sono più di facciata che di vera sostanza perché non vi è nessuna verifica dell’effettivo e concreto aggiornamento del professionista bensì solo la verifica che lo stesso abbia partecipato agli eventi individuati raccogliendo quelli che, pomposamente chiamati crediti professionali, si possono chiamare più umilmente punti, almeno 30 punti ogni anno. Non importa se il professionista entrato, dopo avere pagato il diritto di accesso, alla sala convegni si dedichi alla lettura dei quotidiani (magari sportivi) anziché al gioco della play – station o a trasmettere e ricevere messaggini telefonici (meglio se amorosi) l’importante è che abbia partecipato al convegno, pagato e raccolto i punti (non è neanche previsto l’obbligo di applaudire il relatore). Il Consiglio dell’Ordine attesterà alla collettività che quel professionista offre il massimo delle garanzie professionali e la forma è salva (Decoubertianamente l’importante è partecipare). Se invece il professionista, scrupoloso e zelante, cura costantemente la propria preparazione ed il proprio aggiornamento professionale utilizzando canali diversi da quelli previsti dal regolamento come i giornali e le riviste specializzate, banche dati e monografie tematiche, dovrà essere sanzionato con una delle sanzioni, previste dalla legge professionale del 27 novembre 1933, che vanno dall’avvertimento fino alla radiazione. In sintesi chi non partecipa ai convegni e tavole rotonde potrà anche essere radiato dall’albo! Allora non è vero che viene sanzionato il mancato aggiornamento professionale, bensì la mancata raccolta dei punti attraverso la partecipazione ai convegni!Mi sembra così dimostrata la prima osservazione critica: la declamata formazione professionale è più forma che sostanza, anzi solo forma. Non basta! All’art. 2, comma 5, della normativa in commento è previsto che per dare informazioni a terzi sulla propria attività prevalente il professionista debba avere raccolto, nell’anno precedente l’informazione, non meno di 30 crediti (punti) nell’ambito dell’esercizio dell’attività che intende indicare. Capiterà che se un cliente mi chiede se sono un penalista dovrò dirgli: «Raccolgo 30 punti e ti rispondo l’anno prossimo!». Non ha importanza per il nostro Consiglio che un avvocato abbia, in 20-30 anni di carriera, partecipato, magari con ottimi risultati per i propri assistiti, a centinaia di processi penali anche delicati dal punto di vista professionale e giuridico, che abbia trattato avanti la Corte di Cassazione spinose questioni di diritto, che abbia istruito ed educato alla professione decine di giovani, oggi brillanti avvocati, l’unico elemento di valutazione è che questi abbia raccolto i punti assistendo ai convegni! Mi sorge una domanda: è costituzionalmente legittimo il dictat del Consiglio Nazionale Forense fatto proprio dai vari Consigli territoriali? Non va dimenticato che la professione di avvocato è una libera professione intellettuale rientrante tra quelle indicate dall’art. 2229 c.c. e che l’art. 33 della nostra tanto vituperata costituzione (definita di recente dal Presidente della Repubblica una signora con qualche ruga ma ancora di aspetto giovanile) prevede la necessità dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale. Dopo avere superato l’esame di Stato il professionista iscritto all’albo ha il dovere di continuare ad aggiornarsi ma ha anche il diritto di farlo come ritiene più consono alle sue esigenze. Se è vero, come è vero, che spetta all’Ordine professionale l’accertamento del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo può questo impormi le modalità con cui debbo curare il mio doveroso aggiornamento professionale? La risposta che mi posso dare è che tale imposizione venga a violare gli artt. 3 e 41 della Costituzione generando, l’illecito disciplinare così come previsto, una situazione di diseguaglianza tra soggetti che posseggono lo stesso grado di aggiornamento professionale ma prodotto in maniera diversa violando altresì il principio di libertà dell’iniziativa economica privata atteso che la gestione di uno studio è certamente da ricomprendersi tra le iniziative economiche libere. Prescindendo comunque dalla correttezza costituzionale, la normativa è lesiva a mio parere del diritto di ognuno di studiare ed aggiornarsi secondo la propria organizzazione, metodologia ed iniziativa, non è chi non veda come la nuova normativa abbia un carattere meramente politico che, nascondendosi dietro l’esigenza della tutela della collettività dei cittadini, mira semplicemente a generare una nuova categoria di professionisti: quella dei convegnisti che saranno, col tempo, sempre più pagati a spese di chi è costretto, per legge, ad ascoltarli. Un balzello bello e buono. Mi chiedo allora perché i componenti della categoria non reagiscano atteso che, a parte gli interessati quali i componenti degli Ordini ed i vertici delle Associazioni, tutti i soggetti coinvolti, non ho ancora sentito un avvocato che apprezzi l’idea proposta (anzi imposta dal Consiglio Nazionale Forense) quale il regolamento impositivo delle specifiche modalità di aggiornamento professionale. Che anche gli avvocati abbiano smarrito la proverbiale aggressività contro ogni forma di sopruso? Che anche gli avvocati, ormai intruppati nelle varie, forse troppe, associazioni si siano appiattiti ed abbiano smarrito la capacità di critica e di protesta? Non lo credo, penso sia solo rassegnazione, ma gli avvocati non possono e non devono rassegnarsi perché è nella natura dell’avvocato; devono esercitare il loro diritto costituzionalmente garantito di difendersi, di difendere la loro autonomia e capacità organizzativa. Un modo per far comprendere il proprio dissenso potrebbe essere quello di astenersi dal votare alle prossime elezioni dei Consigli dell’Ordine.
In conclusione per evitare l’obiezione di coloro che sostengono che le critiche debbono essere anche propositive propongo una valutazione effettiva annuale, a campione, per la verifica concreta del grado di aggiornamento professionale degli avvocati con relativa sanzione sospensiva per chi non superi la prova e che, magari, i Consigli dell’Ordine comincino a sanzionare coloro che si rendono responsabili di gravi errori professionali per imperizia e scarsa diligenza; cosa che fino ad oggi non mi risulta essere avvenuta. La mia dignità di avvocato mi impone di astenermi da modalità di aggiornamento imposte che non garantiscono affatto una effettiva formazione ed aggiornamento ma sarò pronto ad accettare la sfida. Pur essendo io l’ultimo degli avvocati mi rifiuto, dopo 25 anni di professione, di essere trattato come un “bamboccione”.
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OBBLIGHI DI FORMAZIONE PERMANENTE o... PERMANENTE FORMAZIONE DI OBBLIGHI?

A cura dell'Avvocato Rodolfo Murra

Il titolo del seminario odierno è, diciamocelo, un po’ provocatorio. Si parla dell’obbligo di formazione continua, introdotto dal Consiglio nazionale forense, ma si potrebbe al contempo parlare della “formazione continua di obblighi” che lo stesso CNF impone ai Consigli distrettuali: come dire, cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia (sempre un obbligo ci tocca sopportare e quindi adempiere).
Il giorno 18 gennaio si festeggiano i martiri Cosconio, Zenone e Melanippo.
Evidentemente costoro non debbono aver ispirato eccessivamente il Consiglio nazionale Forense il quale, in quel giorno, ha approvato il Regolamento sulla Formazione professionale permanente, che è diventata da quel momento un obbligo per gli avvocati, rilevante non più solo sul piano etico ma anche su quello disciplinare. Tuttavia non è chiaro se il Regolamento in questione sia stato davvero licenziato in quella data (malgrado la stessa sia stata citata da più fonti, ivi compreso il Notiziario dell’Ordine di Roma: cfr. n. 1/2007, pagg. 46 ss.), atteso che il Consiglio nazionale nei suoi documenti ufficiali parla di un Regolamento il cui testo è stato approvato il 13 luglio (poco male, lì il Santo è Serapione di Alessandria).
Il 9 novembre, invece, la Chiesa festeggia pure le martiri Eustolia e Sopatra, le quali non debbono aver dato una grande mano al Consiglio dell’Ordine romano, che proprio in quel giorno ha invece adottato il suo “regolamentino” sulla formazione continua. In una adunanza straordinaria, dedicata per prassi alle sole iscrizioni all’Albo dei laureati dell’ultima ora (per poter permettere loro di non perdere un anno di pratica forense), il Consiglio dell’ordine capitolino, “dopo ampia discussione” – come si legge nelle premesse del documento – ha deciso di approvare un proprio Regolamento attuativo, composto in tutto da 7 articoli (di cui 2 inutili ed uno scontato), sull’obbligo della formazione continua. Il parto, dopo l’ampia discussione, deve essere stato assai difficoltoso….
Insomma, cari ragazzi, si torna – dal 1° gennaio prossimo – sui banchi di scuola. Ma, soprattutto, si è costretti a spendere tanti soldi, per far arricchire società (vecchie o nuove) che operano nel campo della “didattica”, le quali da questa estate si stanno attrezzando – affilando lunghi coltelli – per sfruttare al massimo il business della formazione professionale continua.
Ma non è finita qui: il Consiglio nazionale forense, con deliberazione del 30 ottobre scorso (per la cronaca, sempre San Serapione, ma stavolta di Antiochia!), ha deciso, in deroga alle norme transitorie del Regolamento, di far retroagire al 1° settembre scorso (2007) il beneficio dell’accreditamento. Dunque gli eventi formativi svoltisi tra il settembre e la fine del presente anno potranno essere utili per l’acquisizione dei crediti. Tale decisione si è assunta, a detta del CNF, “visto il fattivo atteggiamento con il quale i Consigli dell’Ordine, Associazioni forensi ed enti diversi hanno mostrato di accogliere l’iniziativa regolamentare assunta in materia di formazione continua” (sic!).
Come vedremo tra un attimo l’approvazione del Regolamento del CNF non costituisce una cosa di una gravità inaudita perché manca nell’ordinamento giuridico una norma che attribuisca al medesimo CNF il potere di emanare un regolamento come quello approvato il giorno dei martiri Cosconio, Zenone e Melanippo o, se si vuole, di Serapione. La cosa grave è che si è introdotta, senza una norma di legge, una nuova condizione per essere (rectius, rimanere) iscritto all’Albo degli avvocati. Tale condizione è quella dettata dall’obbligo di raggiungere i famosi 90 crediti formativi nel triennio: chi non arriva a tale quota rischia di non poter più continuare ad esercitare. E questo effetto è stato stabilito dal Parlamento, espressione del Popolo sovrano? No. E’ stato previsto da una disposizione del Governo, che da quel Parlamento trae la propria fiducia? No. Questo è un effetto sancito da un organismo, il CNF, che per legge (l’unica legge che oggi vige in materia, cioè quella del 1933), non ha che 4 funzioni: quella giurisdizionale (che si realizza nel giudicare sui ricorsi proposti avverso le decisioni degli Ordini territoriali in materia disciplinare); quella di tenuta degli albi e di reclami elettorali; quella della tenuta dell’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi le magistrature superiori; ed infine quella, meramente consultiva, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano, direttamente e indirettamente, la professione forense. Basta: non c’è la funzione di dettare regole che vincolino, oltre le materie ora elencate, gli Ordini forensi territoriali.
La cosa ancor più grave è che i Consigli distrettuali si stanno man mano adeguando alla decisione del CNF, probabilmente allo scopo di esercitare anche loro un potere in materia: quello di accreditare enti ed istituzioni nel campo della formazione permanente (in difetto quel potere sarebbe avocato dal CNF). I Consigli si sono adeguati a tal punto da far dire al CNF che “è apprezzabile il fattivo atteggiamento con il quale hanno mostrato di accogliere l’iniziativa regolamentare”. Venezia, Monza, Vicenza ed ora Roma hanno scimmiottato, con un loro “regolamentino”, il “regolamentone” del CNF (peraltro si tratta, come si vedrà, di un articolato assai modesto, composto da 11 articoli).
Qualcuno ha osservato che il dovere dell’avvocato di aggiornarsi è già scritto nell’art. 1176 c.c. che impone al professionista (non solo forense) di mantenere sempre un livello di perizia adeguato al caso che si affronta (diligenza nell’espletamento di una prestazione professionale); altri hanno notato che è l’art. 13 del Codice deontologico, cui tra un po’ si accennerà, ad aver già sancito tale dovere, la cui trasgressione ha rilevanza disciplinare. Tant’è che si ha l’obbligo di non accettare un incarico quando si è consapevoli di non aver le conoscenze tecniche idonee ad espletarlo.
Non è difficile ribattere che altro è un dovere generico di esser diligenti, decidendo ad esempio di studiare il caso con la massima cura pur senza aver prima seguito specifici eventi formativi, altro è imporre, per norma di secondo livello, una formazione che potrebbe non essere gratuita: nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può essere costretta senza una norma di legge, recita l’art. 23 della Costituzione!
 
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Andiamo per ordine. Il testo diciamo “storico” dell’art. 13 del Codice deontologico forense approvato dal CNF il 17.4.1997 conteneva già il dovere di aggiornamento professionale prescrivendo che era obbligo dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo la conoscenza con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività. Si trattava di una norma saggia. Sia perché non parlava di “formazione”, ma di conservazione ed accrescimento del bagaglio culturale già posseduto (chè un avvocato non deve essere “formato”), sia perché si riferiva ai soli “settori” nei quali l’avvocato esercitava la professione.
Nel 2002 il CNF, nel voler seguire a tutti i costi quel che si stava facendo in altri mondi professionali (si pensi al sistema “sanità” dove i crediti formativi riguardano tutti, dal portantino, all’infermiere, al primario, e dove prosperano ricchissime società di formazione), ha adottato una delibera, il 26 ottobre (quando, per la cronaca, si festeggia San Gaudioso di Salerno), dove si iniziava a parlare di obbligo di formazione permanente, realizzata con lo studio individuale (ma và?) e la partecipazione ad iniziative culturali in campo, però, giuridico e forense (non in quello calcistico…). Si vocifera che Monsieur de Lapalisse abbia fatto parte, al suo tempo, del CNF.
E’ chiaro che una siffatta prescrizione configurava una mera banalità, a meno di non volerla intendere come un desiderio a che i Consigli territoriali iniziassero una seria politica per l’aggiornamento professionale, non attuata solo nell’imminenza delle elezioni forensi.
Nell’estate del 2006 il CNF ha diffuso una bozza, assolutamente larvata, di schema di regolamento sulla formazione continua, trasmettendola ai vari Consigli dell’Ordine. Nessuno si è occupato più di tanto di questa iniziativa, essendo apparsa ai più una decisione del CNF di voler “apparire” più che “essere”.
Ed invece, come fulmine a ciel sereno, a metà gennaio dell’anno in corso, il Consiglio nazionale tira fuori dal cilindro questo coniglio del Regolamento (mi si scusi il bisticcio tra Consiglio e coniglio) sul quale alcun dibattito si era aperto tra quelle che sono le protagoniste principali ed assolute della vita forense quotidiana, i centri di aggregazione dei legali che effettivamente esercitano la professione: le associazioni, cioè, degli avvocati. Ed è di luglio, appunto, l’approvazione definitiva,
Va sottolineata un’operazione di chirurgia giuridica che è passata sotto silenzio: con la “scusa” di dover aggiornare il Codice deontologico ai più recenti interventi giurisprudenziali, il CNF (che in silenzio stava già lavorando al testo del regolamento sulla formazione) si è riunito nel gennaio del 2006 decidendo di aggiungere anche un nuovo comma all’art. 13 del Codice deontologico, il terzo, che così recita: “E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi”.
Quali sono, in linea generale, le cose che non vanno di questa decisione assunta dal CNF? Sono molteplici.
1) Prima fra tutte, e subito rimarcata dall’opinione pubblica forense, è stata appunto la totale assenza di dialogo con le associazioni forensi (oggi definite dal CNF come organismi che “hanno mostrato entusiasmo e fattiva collaborazione nell’accogliere l’iniziativa regolamentare”!). Il mancato coinvolgimento della classe interessata dalla decisione che il CNF andava prendendo appare come un segno di vera e propria prevaricazione, di imposizione dall’alto di misure che dovevano essere “negoziate” con i diretti interessati, sulla vita dei quali quelle misure vanno ad incidere in ogni senso (economico, professionale, logistico, ecc.).
2) In secondo luogo è gravissimo che il CNF si appropri di un potere che la legge non gli riconosce. Proprio quest’anno, in occasione dell’inaugurazione dell’anno forense, e quindi in concomitanza con l’approvazione del famigerato articolato, il Presidente Guido Alpa esprimeva nella sua relazione l’auspicio che il Parlamento potesse emanare una legge per introdurre norme sull’aggiornamento permanente. Il passo della relazione è il seguente: “Il C.N.F., mediante la sua Commissione deontologica e mediante il gruppo di studio dedicato alla redazione di un progetto di riforma del procedimento disciplinare, già dall'inizio dei lavori della Consiliatura attuale aveva avviato un processo di riforma delle regole che governano la professione. Coltivando la speranza, poi rivelatasi purtroppo del tutto infondata, che i Governi e i Parlamenti che si sono succeduti avrebbero approvato un provvedimento legislativo che in via d'urgenza potesse migliorare il sistema di accesso alla professione, integrare i poteri di vigilanza degli Ordini sugli avvocati iscritti che non esercitano la professione, introdurre norme sull'aggiornamento permanente”.
Se, allora, è proprio il Presidente del CNF a riconoscere che occorre una norma di rango primario a disciplinare la materia dell’aggiornamento professionale, con quale potestà normativa il CNF impone un Regolamento ai vari Ordini distrettuali e, in buona sostanza, ad ogni iscritto agli Albi? E’ sin troppo evidente che nella specie si è violato il principio della legalità, sul quale riposa l’azione di ogni Pubblica amministrazione (qual è in fin dei conti il CNF, considerato a buon diritto un ente pubblico non economico, tanto che ad esso si applicano normative tipiche della funzione amministrativa, quale la legge generale sul procedimento, la L. n. 241/90). La fonte del potere dell’emanazione di norme di natura regolamentare, e quindi cogenti per i relativi destinatari siccome individuati o individuabili, non può che essere la legge: e qui la legge manca. Manca in modo così palese che è lo stesso Presidente del CNF ad invocarne l’emanazione!
Io credo che non si abbiano notizie di formali impugnative del Regolamento del 18 gennaio/13 luglio solo perché queste impugnative non occorrono: non è infatti necessario impugnare un atto amministrativo che presuppone l’esistenza di norme di legge per essere emanato, in assenza conclamata di queste norme. Se il portiere di casa mia redigesse, che so, un’ordinanza sindacale, nessuno lo chiamerebbe, per ciò solo, Sindaco; quando il Ministro della salute dovesse ordinare alle nostre truppe, all’estero in missione di pace, di rientrare in Italia, ebbene farebbe un atto non illegittimo, non nullo, ma inesistente, emanato in assoluta assenza di potere. Ed infatti il CNF questo lo sa bene, tanto da spostare il tema del rispetto di un atto illegittimo non sul piano del diritto, ma su quello deontologico puro (comma 3 art. 13).
3) Il terzo problema è dato dalla penalizzazione dei giovani, che in quanto usciti “freschi” dall’Università, ed avendo da poco tempo terminato la pratica e superato l’esame di abilitazione forense, sono in genere più aggiornati di tanti cinquantenni che conosciamo tutti. Eppure con questo regolamento loro hanno gli stessi obblighi, sono costretti a partecipare a corsi sovente costosissimi, non avranno mai alcuna esenzione (non sono così “grandi” da poter essere componenti di commissione per l’esame di Stato, non sono così esperti da poter far ospitare le loro firme nelle Riviste giuridiche). Eppure sono tra noi quelli che sanno parlare almeno una lingua straniera, quelli che si muovono meglio di noi nel mondo dell’informatica, nell’editoria elettronica.
4) Altro problema è quello della mortificazione della concorrenza. Occorre verificare da chi gli organismi di formazione sono e saranno composti. C’è il rischio, cioè, che quello della formazione continua diventi un modo alternativo per fare “selezione”: chi non ha il tempo di collezionare i 90 crediti può incorrere nella sanzione della cancellazione. E chi può giurare che questo non sia un sistema per sbarazzarsi di un po’ di avvocati, visto che il loro numero è diventato così spaventoso? Il destino professionale di colleghi è affidato a chi, della formazione forense, fa un proprio affare economico, a maggior ragione se è avvocato egli stesso. E’ sufficiente, con il sistema dell’accreditamento, che un Consiglio dell’ordine voglia perseguire l’intento selettivo per poter raggiungere l’obiettivo: si decide quale deve essere il corso al quale far partecipare l’utenza; se si tratta di un corso affidato in regime di monopolio basta fissare un corrispettivo economico elevato per l’iscrizione per tagliar fuori i giovani.
5) Altro aspetto è quello appunto delle sanzioni. La formazione permanente assume la caratteristica di una seconda specie di abilitazione. Dopo quella acquisita per aver superato un esame pubblico, la formazione diventa una nuova forma di verifica, legata al puntuale e costante aggiornamento non libero ma “orientato”, decisa stavolta però non dal Legislatore (quello del ’33 è comunque tale) ma dal CNF!
6) Esiste chi pratica un fortissimo aggiornamento (magari svolto in altri Paesi europei che non in Italia) presso istituti che qui da noi neppure ambiscono lavorare. Ebbene, se questi Enti non ottengono l’accreditamento (magari non hanno alcun interesse a tanto), i corsi da costoro svolti non saranno validi e, quindi, il partecipante avvocato non avrà alcun credito. La sperequazione ed il sospetto di favoritismi, legati al business personale, nell’ambito del sistema dell’accreditamento, non potranno così essere eliminati. Il tema della formazione gratuita è solo sfiorato nel regolamento, ed affidato ad un mero auspicio (art. 7), tanto da far pensare ad una “modalità etica”, con la quale il CNF ha solo pensato a togliersi un peso dalla coscienza.
7) C’è, infine, un problema di “concorrenza” non disciplinata tra Consiglio nazionale forense e Consigli territoriali oltre che tra questi e gli enti che via via si vanno ad accreditare. Sotto il primo profilo è infatti possibile che un evento un Consiglio dell’Ordine non intenda accreditare e che il nulla osta sia invece dato dal CNF, o viceversa (il meccanismo è reso peraltro assai agile col sistema del silenzio assenso). Sotto il secondo aspetto va detto che i Consigli forensi, essendo loro stessi organizzatori di eventi formativi, finiscono per “competere” con tutti gli altri soggetti (pubblici o privati) addetti alla formazione, e poi esercitano su di essi i controlli e le verifiche, in un sistema duale davvero poco coerente.
8) Si è deciso di regolamentare solo la formazione generalista e quella prevalente, ma non anche specialistica, sul presupposto che questa necessitasse maggior tempo per essere disciplinata.
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Esaurite le critiche di carattere generale, non perché non ve ne sarebbero altre ma perché il tempo a disposizione per esporle tutte, può ora passarsi all’esame del testo del Regolamento del CNF e da quello del regolamentino del Consiglio romano.
L’art. 1 ha cura di specificare che con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense”. Tale formazione diventa d’ora in poi un obbligo deontologico, un dovere professionale, per tutti gli iscritti all’Albo. Il CNF, parlando sostanzialmente di “mantenimento” ed “accrescimento” della preparazione ha inteso sposare la logica del c.d. lifelong learning, concetto di chiara matrice sovranazionale (on continuing training) oggetto di alcune raccomandazioni del Consiglio europeo. Sino ad ora per “formazione” si intendeva genericamente quasi esclusivamente un percorso preparativo all’ingresso nel mondo del lavoro, che si limitava, una volta acquisita una professionalità, all’aggiornamento delle conoscenze maturate. L’attività formativa viene invece ora concepita non come mero mantenimento di ciò che già si sa, ma si indirizza e si veicola verso l’esigenza di ampliare i limiti delle proprie conoscenze.
Seguire un percorso formativo costante diventa così un obbligo: anzi, l’art. 1 comma 3 del Regolamento specifica, in modo piuttosto enfatico, che l'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l'attività professionale prevalente, è condizione per la spendita “deontologicamente corretta”, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice forense, dell'indicazione dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione, diretta al singolo o alla collettività (norma che entra però in vigore il 1° settembre 2008).
Tale concetto introduce un tema, quello della formazione specialistica, la cui disciplina il CNF ha voluto riservare ad altra occasione: e sì perché in questo Regolamento si dettano norme che riguardano solo la formazione c.d. generalista e la formazione prevalente, con la precisazione che anche per gli esercenti la professione specialistica vigono comunque le regole sulla formazione dettate dal Regolamento in discorso. L’attività generalista è quella svolta da chi si addentra senza limitazioni in ogni campo professionale forense; quella prevalente è tipica di chi esercita solo in un determinato settore; quella “specialistica” è quella così definibile in base alle “vigenti disposizioni di legge” (a seguito di conseguimento di master, di scuola di specializzazione, di dottorato, ecc.). Il CNF non ha voluto elaborare una disciplina unitaria, valida universalmente per “ogni avvocato” senza distinzioni di sorta, poiché il principio della libertà di percorso formativo avrebbe poi potuto comportare distorsioni (è l’esempio dell’avvocato che partecipa ad eventi per settori diversi da quelli professionalmente praticati, vanificando la funzione formativa); se si fosse imposto un obbligo formativo “specifico” i Consigli dell’Ordine avrebbero dovuto poi accertare se quello dichiarato fosse o meno il settore prevalente e pare che non ne abbiano gli strumenti. In sostanza il CNF dà forza al principio dell’autoresponsabilizzazione, nel senso che chi intende promuovere la propria immagine dichiarando di esercitare la professione in un determinato settore di attività ha poi l’obbligo di seguire un apposito percorso formativo. Chi sceglie di non indicare alcun settore particolare beneficia pienamente della libertà di scelta e potrà optare per qualsiasi corso; chi indica un settore prevalente dovrà seguire almeno 30 crediti nel triennio partecipando ad attività formative coerenti con le materie indicate come prevalenti.
L’obbligo formativo inizia a decorrere il giorno stesso di iscrizione e perdura sino a tutto il periodo in cui l’avvocato resta iscritto all’Albo: una sorta di “braccialetto elettronico”, che si indossa dopo il giuramento e si dismette con la cancellazione dall’Albo. L’obbligo si applica a tutti gli iscritti, indipendentemente da “quanto” si esercita la professione (non esiste, cioè, qui, il criterio dell’esercizio della professione con carattere di continuità, valido ad esempio per l’iscrizione alla Cassa forense). Sono assoggettati al dovere formativo anche i praticanti abilitati (titolari, come sono, dello ius postulandi).
L’anno formativo è calcolato su base solare ed il periodo di valutazione della formazione svolta ha un arco temporale di 3 anni: tuttavia, la decorrenza inizia dal primo giorno dell’anno successivo a quello di iscrizione: se quindi l’iscrizione avviene a novembre 2007, l’anno formativo inizia il 1° gennaio 2008 ed il periodo formativo cessa il 31 dicembre 2010 (con possibilità di utilizzare la frazione di anno residua, prima che inizio il triennio di valutazione, al fine di accumulare crediti da spendere come “patrimonio” acquisito volontariamente nel periodo precedente quello della valutazione).
Siccome i Consigli dell’Ordine debbono poter “misurare” il grado di formazione acquisito dagli iscritti è stabilito che l’unità di misura della formazione continua è il c.d. “credito formativo”. Viene così creato una specie di “creditometro” (al pari dell’etilometro, usato per gli automobilisti alticci) per accertare se l’avvocato ha o meno compiuto l’iter formativo richiestogli.
Tale iter comporta che in 3 anni l’iscritto deve acquisire almeno 90 crediti, di cui almeno 20 in ogni singolo anno formativo: la ratio della norma è chiara, imponendo che almeno i due terzi del totale richiesto siano maturati con la dovuta “diluizione”, evitando un accumulo dei crediti in “zona Cesarini” ovvero frustrando l’intenzione di chi intende fare “il pieno” all’inizio del triennio.
Ognuno è libero di formarsi nelle materie che crede: l’unico vincolo è dato dai crediti formativi per le materie dell’ordinamento professionale, previdenziale (??) e della deontologia, per i quali il numero previsto minimo per ogni anno è pari a 5 (in sostanza nel triennio 15 su 90 crediti debbono riguardare l’ordinamento forense, la materia previdenziale e la deontologia).
Gli eventi che danno la possibilità di acquisire crediti formativi sono di 4 tipi:
a) corsi aggiornamento e masters, anche per via telematica;
b) seminari, convegni e tavole rotonde;
c) commissioni di studio e gruppi di lavoro;
d) altri eventi individuati dal CNF o dagli Ordini distrettuali.
Tali eventi possono essere promossi ed organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli territoriali ovvero dalla Cassa nazionale di previdenza forense. Stupisce, peraltro, l’introduzione di tale ultimo ente tra quelli ritenuti istituzionalmente idonei a promuovere eventi formativi (ma ciò si spiega con il fatto che la materia della previdenza è addirittura resa obbligatoria). Ad ogni buon conto sono questi tre soggetti ad essere previsti, dal Regolamento, come quelli sostanzialmente privilegiati nel somministrare attività formativa.
Partecipare ad uno di questi eventi dà titolo all’attribuzione di 3 crediti per ogni mezza giornata, con il limite massimo di 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento.
I medesimi eventi formativi possono, però, essere organizzati da altri “enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati” e la partecipazione a tali iniziative attribuisce gli stessi crediti a condizione che il CNF od il Consiglio dell’Ordine (quale? Non è specificato) abbiano accreditato l’evento medesimo (tale accreditamento viene deciso valutando la tipologia e la qualità dell’evento, nonché gli argomenti trattati). Se da un lato il CNF persegue il criterio della “formazione qualificata” (dimostrando di voler attentamente e previamente esaminare le proposte formative) dall’altro non è chiaro se l’assenza di una “riserva di legittimazione” a favore di taluni enti a discapito di altri si traduca in concreto in una garanzia.
E’ verosimile ritenere che i Consigli forensi si limiteranno a concedere il loro “patrocinio” ad eventi formativi organizzati da altri, piuttosto che periziarsi nel dar vita ad iniziative svolte per così dire “in economia”. Ma ciò non assicura, comunque, che non si possano verificare discriminazioni in termini di concessione degli accrediti.
Il sistema dell’accreditamento può essere selettivo (un evento singolo) o cumulativo (un programma intero, ad esempio semestrale) a seconda delle decisioni che intende assumere nella sua autonomia propositiva l’organizzatore.
Esiste poi tutta una serie di attività che attribuiscono egualmente crediti formativi a chi le svolge, per così dire, non da discente. Si tratta delle relazioni o lezioni tenute negli eventi di cui sopra (lett. A e B) o nelle scuole forensi o di specializzazione per le professioni forensi; delle pubblicazioni scientifiche; delle docenze presso Università, istituti universitari od equiparati (anche per effetto di contratti di insegnamento); partecipazione alle Commissioni per gli esami di stato di avvocato; altre attività individuali di formazione, svolte in autonomia, purchè previamente autorizzate sempre dal CNF o dal Consiglio dell’Ordine. In queste ipotesi il Consiglio dell’Ordine attribuisce massimo 12 crediti per tutte le tipologie, salvo per la terza (Commissione d’esame) dove il massimo sono 24 crediti (per tutta la durata dell’incarico).
E’ inutile sottolineare che tutte queste attività che sono rimesse, dal Regolamento del CNF, alle decisioni del Consiglio dell’Ordine, non sono state affatto disciplinate dal “regolamentino” del Consiglio romano: così non è dato sapere qual’è il numero di quei crediti che il Consiglio ha il potere di determinare discrezionalmente.
Il profilo degli esoneri è disciplinato dall’art. 5. Di diritto sono esonerati, ma solo limitatamente alle materie che insegnano, i professori universitari ed i ricercatori: e ci mancherebbe pure che costoro da un lato impartiscano lezioni e dall’altro fossero costretti a frequentare corsi di formazione, magari svolti da soggetti che fungono da discenti nelle prime!
I casi di esonero a domanda, invece, debbono essere giustificati da gravità dei motivi e non sono, però, tassativamente indicati: tra questi rientrano la gravidanza e la maternità (o comunque l’assolvimento degli obblighi collegati alla paternità), la grave malattia o l’infortunio, l’interruzione per oltre 6 mesi dell’attività (o trasferimento all’estero). Il CNF ha poi il potere di indicare altre ipotesi di esonero (quali saranno?). All’esonero, che può anche essere parziale, consegue la riduzione dei crediti da conseguire nei 3 anni, in proporzione con la durata dell’esonero.
E’ data facoltà al Consiglio dell'ordine di decidere, infine, di dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. Come si vedrà l’Ordine di Roma ha disciplinato in maniera di versa la fattispecie.
I doveri degli iscritti. Ognuno, su richiesta, deve presentare una succinta relazione al Consiglio dell’ordine, dove si indicano gli eventi seguiti l’anno precedente, e documentando le attività svolte. Il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, così come ovviamente la mancata od infedele certificazione. La sanzione da irrogare è commisurata alla gravità della violazione.
I doveri dei Consigli. Ogni Consiglio dell’Ordine deve attuare le attività formative, ma solo nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni. Entro il 31 ottobre di ogni anno predispone (anche di concerto con altri Consigli) un programma di eventi che intende organizzare l’anno seguente, specificando il numero dei crediti riconnessi ad ognuno di essi. Il programma, sempre entro lo stesso termine, deve essere inviato al CNF.
Il Consiglio ha anche il dovere di esercitare controlli. L’art. 8 dedica tutti e 4 i suoi commi alla descrizione dei poteri di controllo che verranno esercitati non sugli Enti che organizzano eventi formativi, ma sui propri iscritti: si replicano qui disposizioni già presenti nelle norme precedenti.
Il CNF riceve i programmi formativi dei singoli Consigli ed esprime il proprio parere di adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche da apportare. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni: in difetto, per l’istituto del silenzio assenso, il programma si intende approvato. Se il parere è negativo il Consiglio è tenuto entro 30 giorni a trasmettere un nuovo programma. Il CNF assiste i Consigli nell’attuazione dei programmi formativi avvalendosi della “Fondazione dell’Avvocatura italiana” e del “Centro per la Formazione”, eventualmente organizzando direttamente eventi formativi.
La disciplina transitoria. Allo scopo di creare una gradualità temporale dell’efficacia delle disposizioni regolamentari, l’art. 11 detta una disciplina transitoria. Nel primo triennio di valutazione i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a 50 per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 78 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.
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Il Regolamentino del 9 novembre 2007.
Dopo un primo articolo inutile, il testo si preoccupa di escludere che gli Enti che hanno presentato un programma approvato dal Consiglio dell’Ordine possano fregiarsi del titolo di “ente accreditato per la formazione professionale continua”, atteso che l’accredito viene limitato al singolo evento autorizzato od al programma.
Gli eventi di formazione deontologica sono riservati esclusivamente al Consiglio dell’Ordine, il quale evidentemente si deve reputare depositario assoluto ed esclusivo del “sapere” in materia. L’escamotage è presto trovato: chi intenda organizzare a Roma un evento formativo su materia “deontologica” chiederà l’accreditamento al CNF e non all’Ordine capitolino.
Qualora un evento sia organizzato da un soggetto terzo l’iscrizione dovrà essere garantita a tutti, senza che l’adesione o l’appartenenza all’organismo possa costituire titolo di preferenza all’ammissione (si replica, così, il principio del difetto di riserva di legittimazione, già sancito dal Regolamento del CNF).
Sono dettati alcuni requisiti formali e contenutistici cui la domanda di accredito deve uniformarsi.
Il Consiglio, valutate le proposte pervenute, redige un programma che trasmette al CNF. La norma è chiara nel far comprendere che il programma che entro il 31 ottobre dovrà essere trasmesso al CNF si compilerà pressoché esclusivamente sulla base delle proposte che pervengono al Consiglio dall’esterno.
Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate o presso il Consiglio dell’Ordine o presso l’Istituto organizzatore, fino all’esaurimento dei posti (che non possono essere meno di 150, oppure meno di 50 solo se l’argomento è reputato altamente specialistico). La disdetta dell’iscrizione deve essere comunicata entro 2 giorni dall’inizio per permettere l’altrui partecipazione: la norma nulla dice nel caso in cui la disdetta non venga comunicata.
Il controllo sulle presenze avviene all’inizio ed alla fine dell’evento, manualmente od elettronicamente, quando il corso è organizzato dal Consiglio. In caso di evento esterno è l’organizzatore a rendere noto come il controllo si eseguirà. Alla fine del corso si rilascia un attestato nel quale si riportano i crediti maturati.
Il regolamentino introduce una nuova causa di esonero: si tratta di quei colleghi che hanno più di settanta anni di età e più di 20 anni di esercizio della professione (a ciò è equiparato lo svolgimento di funzioni giudiziarie). Per le donne in stato interessante l’esonero, a Roma, non può essere richiesto prima dei 3 mesi precedenti la data presunta del parto e dopo un anno dal felice evento: chissà se la gravidanza è trattata in egual misura dagli altri Consigli dell’Ordine!
Le altre disposizioni del “regolamentino” replicano norme già contenute nell’articolato del CNF e, dunque, sono superflue.
Ringrazio, come sempre, dell’attenzione.
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Avvocati, tutti a ripetizione! dell'Avvocato Mauro Mellini già deputato radicale e componente del CSM
 
Scritto da Mauro Mellini
giovedì 07 febbraio 2008
Fino a qualche decennio fa sui ragazzi delle scuole “rinviati a ottobre” o a rischio di essere rimandati o semplicemente un po’ debolucci in questa o quella materia, incombeva la minaccia di “dover andare a ripetizione”. Ripetizione delle lezioni, dello studio, dello svolgimento dei compiti. In altre parole: lezioni private. Che, in quanto tali e niente affatto gratuite, incombevano soprattutto sui genitori più che sugli stessi alunni, come una specie di tassa sull’asinità dei loro figli o, magari, sull’inefficienza delle scuole (pubbliche e gratuite) che avrebbero dovuto assicurare la loro preparazione.
Di contro, la necessità delle “ripetizioni” per un numero sempre crescente di ragazzi, apriva ai professori la possibilità di un lavoro e di un reddito integrativi di quelli loro imposti e assicurati dallo Stato.
E sì che ne avevano proprio bisogno, con gli stipendi di fame di quella maltrattata categoria.
C’erano ripetizioni “singole”, oppure di gruppo. Ogni professore, salvo eccezioni, in genere viste con sospetto dai colleghi, aveva la sua “scuoletta” con tariffe differenziate, anzitutto a seconda del carattere individuale o collettivo della “ripetizione” ed anche del prestigio del docente. Un prestigio misurato a fine anno o all’esito degli esami di riparazione: più promossi, più prestigio, più alta la tariffa. E si parlava spesso di “accordi” tra professori: io li rimando a ottobre e tu “te li prendi”, poi io “mi prendo” quelli che rimandi a ottobre tu. Malignità, certo, ma non solo e non sempre.
Il gran mercato delle “ripetizioni” è finito (o quasi) quando nella scuola è prevalso il principio che una promozione e un diploma non si nega a nessuno. In nome, dicono, della democrazia e dell’eugualitarismo.A queste cose pensavo nei giorni scorsi quando, per una polemica scoppiata nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, è venuto alla ribalta, con il solito ritardo rispetto al momento che le sarebbe stato più proprio, la questione di un regolamento per l’aggiornamento della preparazione professionale, varato fin dallo scorso luglio dal Consiglio Nazionale Forense, che avrebbe preventivamente acquisito i pareri dei varii Ordine locali, chiamati poi ad ulteriormente regolamentarlo e attuarlo.
Con questa normativa viene imposto agli avvocati di frequentare corsi di aggiornamento e di procurarsi così, e con altri analoghi incombenti stabiliti a tal fine, “crediti” per dimostrare di aver adempiuto all’obbligo del proprio aggiornamento professionale. Pena procedimenti disciplinari ed, in extremis (si direbbe) la cancellazione dagli albi.La terminologia (i “crediti”) ricorda il sistema scolastico vigente, che ha sostituito il “rinvio a ottobre”, con i “debiti”, da soddisfare con i “crediti”. Ed è singolare che la polemica su i “crediti” per l’aggiornamento professionale degli avvocati sia venuta a coincidere con la dichiarazione di fallimento di tale sistema nelle scuole. Fallimento per mancanza di corsi, di fondi necessari, di professori disponibili.
I debiti dei ragazzi un po’ asinelli sembrano destinati ad andare in prescrizione. “Ad impossibilia nemo tenetur”. Vale per i ragazzi perché vale anche per le scuole ed i professori: non ci sono i soldi.I soldi, invece, ci sarebbero per far fronte alla necessità di aggiornamento degli avvocati. Ci sarebbero perché i corsi dovrebbero pagarseli. E’ per questo che, invece che al fallimentare sistema scolastico attuale dei “crediti”, vien fatto di pensare al fiorente sistema delle “ripetizioni”. Ed, infatti la polemica si è imperniata sul “nuovo balzello” rappresentato dal costo che, per assicurarsi il necessario quantitativo di “crediti”, gli avvocati dovrebbero sopportare. Rilievo giusto ed importante, soprattutto se si tiene conto che, in modo strisciante e dissimulato, oneri pesantissimi si sono di recente aggiunti ai costi di ogni studio professionale. Si pensi alla bislacca legge sulla privacy, per adempiere alle prescrizioni della quale gli avvocati dovrebbero sopportare spese insostenibili per compensi al personale, rinnovo dei mobili e messa a norma degli immobili.
Ma, a parte la questione delle spese, sta di fatto che la normativa del Consiglio Nazionale Forense e quelle particolari di attuazione dei singoli Ordini sono assurde e costituzionalmente illegittime.Se dovessero essere attuate darebbero luogo a situazioni grottesche e si risolverebbero nel vantaggio di una specie di casta di “docenti” “aggiornatori”, al cui entusiasmo per la prospettata riforma è probabilmente dovuta la troppo facile adozione di questo bislacco sistema.
Intendiamoci bene: non è che gli avvocati non abbiano bisogno di un continuo e serio aggiornamento professionale. Di più: oggi si può dire che non c’è avvocato che possa dichiararsi adeguatamente preparato o aggiornato in qualche materia. Così come avviene ad esempio per i medici. Ma è altrettanto certo che non c’è sistema generale di aggiornamento e non è il sistema dei “crediti” del Consiglio Nazionale Forense che possano garantire il raggiungimento di una preparazione professionale adeguata alle sempre nuove e sempre più differenziate capacità professionali nei vari campi.Né mancano avvocati che si cimentino nell’affrontare casi in materie in cui non hanno la necessaria preparazione, magari in ricorsi in Cassazione, mancando di ogni conoscenza delle tecniche dei giudizi di legittimità. Ma l’avvocato che ha il senso dei propri doveri e dei propri limiti sa come aggiornarsi ed in quale ambito limitarsi a lavorare. Se no non c’è il corso di aggiornamento che tenga e “credito” che dimostri un’adeguatezza che non esiste. Ci saranno invece, magari, avvocati che, per pagarsi le “ripetizioni” nei costosi corsi di aggiornamento, arrafferanno con ancora minor scrupolo lavoro in materie al di fuori della loro portata.Ed, invece, avvocati coscienziosi, preparati e scrupolosi nell’aggiornarsi, non avranno tempo per andare ad abbeverarsi alle fonti (che non è arbitrario prevedere possano essere, se non inquinate, discutibili) di una scienza che, comunque, non coinciderà mai appieno alle esigenze del loro lavoro.Che poi Consiglio Nazionale Forense ed Ordini professionali abbiano il potere di stabilire come, quando e quanto gli avvocati debbano “aggiornarsi”, cioè imparare un mestiere che deve essere imparato giorno per giorno, è un discorso a parte, che si aggiunge, e forse precede, quello cui sopra abbiamo accennato.Sarà forse questa già una grave infrazione disciplinare, ma io non esito a dichiarare che mai e poi mai, ammesso che non vi siano “limiti di età” per questa forzata “scolarizzazione”, mi sottoporrò al balzello (non tanto pecuniario, ma morale) di queste “ripetizioni”, cui non feci ricorso da scolaro ed alle quali non vorrò certo piegarmi da vecchio avvocato. Chiudere con la mia professione perché cacciato per sopravvenuta presunta ignoranza, magari da chi non ha da aspettare che questa gli sopravvenga e sia solo presunta, sarebbe forse un finale cui non avrei mai pensato. Ma, in qualche modo, sarebbe pure divertente.
 
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Elezioni forensi
Successo per la lista Bucci


Straordinario successo della lista capitanata da Federico Bucci al primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma. La compagine ha piazzato otto dei suoi dieci candidati tra i primi quindici votati. Federico Bucci, che è stato Presidente dell'Ordine forense sino al 2003, ha candidato personalità di altissimo prestigio come l'avvocato Rodolfo Murra, dell'Avvocatura del Comune di Roma, il professor Giovanni Arieta, ordinario di diritto processuale civile, e l'avvocato Pietro Nocita, noto penalista.

La lista di Bucci si è impegnata, tra l'altro, ad abrogare il recente regolamento che sancisce l'obbligo della formazione permanente prevalentemente a pagamento, che è stato recentemente approvato dal Consiglio uscente, con la presentazione di un programma che, tra i suoi punti più qualificanti, prevede soprattutto per i più giovani avvocati e i neo iscritti un'attività di aggiornamento continuativa, libera e gratuita.
Da domani a martedì 5 febbraio gli avvocati sono chiamati di nuovo alle urne al Palazzo di giustizia di Piazza Cavour per espletare il turno del ballottaggio.
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alcune parti tratte dell'articolo da cui si desume come AIGA, Camere Civili, UCPI rivendichino di avere supportato il regolamento sulla formazione coattiva a carico della base dell'avvocatura

8/1/2008 da Il Sole 24 Ore
Gli avvocati in cerca di crediti
Formazione permanente. Le iniziative per i legali

«....................Il nostro piano formativo nazionale — spiega Oreste Dominioni, presidente delle Camere penali — fissa rigidi criteri di qualità per l’aggiornamento professionale. E le nostre strutture locali sono tenute ad adeguarsi. Sarebbe difficile comprendere come eventi autorizzati con un protocollo a livello nazionale possano poi essere bocciati dai Consigli territoriali». Per Valter Militi, presidente dell’Aiga (che ha già varato un ampio progetto di formazione continua), è ora di lasciare da parte le discussioni e concentrarsi sui contenuti. «Questa deve essere considerata, soprattutto dai giovani legali che esercitano in realtà particolari, un’opportunità per crescere e magari per specializzarsi — chiarisce Miiti —. Penso al fatto che a Gioia Tauro, per esempio, dove c’è uno dei principali porti europei, non esistono legali esperti in diritto marittimo». Anche l’unione delle Camere civili si appresta ad avviare il programma 2008 per l’aggiornamento professionale: «Il problema — conclude il presidente, Salvatore Grimaudo — sarà semmai quello di assicurare un effettivo e accessibile sistema di formazione. In una città come Palermo, in cui operano 8 mila legali, non sarà facile senza il contributo di tutti” Marco Bellinazzo
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LE CAMERE PENALI ASSIEME AD AIAF, AGI E UNCAT CHIEDONO CHE  PER I GIOVANI AVVOCATI (OVVERO PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI ATTUALMENTE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI) SI INTRODUCA L'ESAME OBBLIGATORIO PER ACCEDERE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI
 
 
RINNOVARE L'AVVOCATURA
Roma, 26 marzo 2008
presso la sede di RETI spa, Via del Plebiscito 102 - Roma
Si terrà a Roma il terzo tavolo di lavoro promosso dall'UCPI, AIAF, AGI e UNCAT al quale sono stati invitati a partecipare i responsabili dei settori giustizia e professioni di tutti i partiti politici.
Nel corso di questo importantissimo appuntamento le Associazioni forensi promotrici, nel rivendicare l'autonomia della riforma di ordinamento forense rispetto alla riforma delle professioni intellettuali, presenteranno il progetto di riforma di ordinamento forense dalle stesse elaborato.
I punti qualificanti di tale riforma, ispirata a garantire elevata qualità allaprestazione professionale, possono essere così sintetizzati:
- individuazione di rigorosi criteri di accesso allla professione di avvocato
- introduzione degli elenchi di specialità
- esame obbligatorio per l'accesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
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L'avvocatura propone la sua riforma da Italia Oggi
Che la prossima legislatura sia quella buona per l'approdo di una legge professionale per l'avvocatura. A chiederlo con forza l' Unione camere penali italiane presieduta da Oreste Dominioni, l' Associazione italiana avvocati per la famiglia ed i minori (Aifa), l'Associazione giuslavoristi italiani e l'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (Uncat) che hanno pronta, da consegnare al prossimo ministro della giustizia, la loro proposta di riforma. L'obiettivo: garantire innanzitutto un'elevata qualità della prestazione. Come? Attraverso il rigore nell'accesso, nella formazione e nella specializzazione dell'avvocato, ma anche nell'abilitazione all'esercizio della professione davanti alle giurisdizioni superiori. Da questi punti prende corpo il progetto di riforma dell'ordinamento della professione che le associazioni forensi specialistiche hanno presentato ieri a Roma alla presenza di alcuni esponenti politici. Una proposta che affonda le sue radici nei disegni di legge autonomi sul riordino dell'ordinamento professionale presentati nella scorsa legislatura dagli onorevoli Calvi e Manzione, ma che da questi va ancora oltre fissando paletti precisi su alcune questioni ritenute fondamentali: gli albi di specializzazione e l'accesso alla magistratura superiore. E non solo, perché per le associazioni di categoria, una vera riforma deve essere sviluppata in totale autonomia rispetto a quella più generale delle professioni intellettuali. Innanzitutto quindi il problema della specializzazione: secondo i firmatari della proposta infatti è necessario regolamentarla in maniera organica eliminando la possibilità di indicare «settori di attività prevalente in numero non superiore a tre». Insomma, fornire una connotazione specialistica che non vuol dire però far sparire l'avvocato generalista ma garantirne una qualificazione maggiore. Anche per questo è necessario dare alla specializzazione forense una disciplina organica, regolamentandone il percorso formativo e indicando i soggetti legittimati ad approntarlo e disciplinandone l'informativa al pubblico.
C'è poi il tema della abilitazione dinanzi alle giurisdizioni superiori per evitare che chi ha preso il titolo di avvocato diventi cassazionista automaticamente. Le caratteristiche di un esame volto a valutare il possesso di una qualificazione, l'anzianità di esercizio professionale richiesta per l' ammissione, insieme all'introduzione degli elenchi di specialità, impongono però, come si legge nella proposta, di individuare percorsi di accesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori differenziati a seconda della specifica competenza professionale maturata nel tempo. Da qui nasce la previsione di istituire tre diversi Albi speciali per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori (Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, Sezioni Civili; Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, e al Tribunale supremo militare; Albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di stato), cui si accede solo dopo aver superato una prova di esame differenziata a seconda dello specifico percorso professionale effettuato e del corrispondente Albo cui si chiede l'ammissione. Un punto questo che insieme alla specializzazione sono per Gaetano Pecorella capogruppo di Forza Italia della commissione giustizia della Camera, «due obiettivi storici». Certo è che secondo Pecorella sarà molto difficile ottenere questi risultati soprattutto perché l'avvocato specialista è un avvocato di nicchia che come ha un prezzo più alto». È fondamentale comunque per Gianfranco Laurini di Forza Italia far si che qualsiasi rinnovamento dell'avvocatura non sia sganciato rispetto a una generale riforma delle professioni, pur rispettando quelle che sono le specificità della professione forense. Di tutt'altra opinione Paola Balducci dei Verdi che ritiene la riforma della professione di avvocato totalmente indipendente dalle altre professioni intellettuali proprio per non confondere quelle che sono le peculiarità della professione stessa.
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Al «governo» dei legali riconfermato Alpa 
30/7/2007 Il Sole 24 Ore
Avvocati. Rinnovate le cariche al Cnf per il 2007-2010
 
Un «apprezzamento corale inatteso». Con 22 voti su 24 (e due schede bianche) il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, ha ricevuto ieri, a Roma, un’inequivocabile riconferma, per il triennio 2007-2010, alla guida del Cnf. Un rafforzamento nel solco della continuità— inclusa, ancora una volta, la totale assenza della componente femminile - che Alpa intende qualificare con più attenzione alle pari opportunità, sia verso le professioniste che i giovani. «A partire - ha spiegato - dal convegno internazionale, promosso, in autunno, con il sottosegretario alla Giustizia, Daniela Melchiorre, magistratura, Csm e notariato sulle discriminazioni nel mondo legale».Ma per moltiplicare le opportunità di un settore che conta quasi 200 mila ‘addetti”, Guido Alpa individua due priorità. «Dobbiamo portare a termine—ha spiegato il presidente—la formazione continua, coni regolamenti sui criteri di attribuzione dei crediti e quello sulle specializzazioni, che dovrà tradursi in percorsi professionalizzanti tra scuola superiore dell’avvocatura e associazioni,,. Senza escludere a priori le università. Altra priorità, poi, è ampliare gli spazi professionali dei professionisti, con un presidio più forte in settori quali i diritti dei consumatori, le violazioni di norme comunitarie e della concorrenza «Ma vanno potenziate - ha detto Alpa — anche le tecniche di conciliazione e arbitrato». Guido Alpa, (60 anni, è ordinario di diritto privato a “La Sapienza” dal 1980, docente dell’Università di Genova, della Luiss di Roma e ha ricevuto una laurea honoris causa dall’Università Complutense di Madrid. Avvocato dal 1974 e cassazionista dal 1984, è al Cnf dal 1996. Completano il nuovo organigramma i due vicepresidenti, Ubaldo Perfetti e Carlo Vermiglio. Mentre il “numero due” Uscente, PierlmgiTiraie èil nuovo segretario, e Lucio Del Paggio assume la carica di tesoriere. Gli altri consiglieri sono: Carlo Allorio, Giuseppe Bassu, Nicola Bianchi, Alessandro Bonzo, Stefano Borsacchi, Emilio Nicola Buccico, Aldo Bulgarelli, Luigi Cardone, Antonio De Giorgi, Giovanni D’Innella, Fabio Florio, Bruno Grimaldi, Corrado Lanzara, Alarico Manani Marini, Andrea Mascherin, Raffaele Mauro, Silverio Sica, Marco Stefanelli, Giovanni Vaccaro.
Una scelta che «disattende il ricambio», quella di Alpa, per i giovani legali dell’Anpa, che hanno annunciato liste proprie e autonome alle elezioni territoriali del 2008. L.Ca.
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Giustizia : giovani legali ANPA critici su rielezione Alpa al CNF
di Mauro W. Giannini
Criticano la riconferma del presidente del Consiglio Nazionale Forense e annunciano la presentazione delle loro liste alle prossime elezioni locali dell'organismo dell'avvocatura, con punto qualificante l'abolizione dei corsi di formazione a pagamento.
Sono i giovani legali dell'ANPA, che affermano: "Prendiamo atto della conferma di Guido Alpa alla presidenza del Consiglio Nazionale Forense. Rispettiamo ovviamente la legittima decisione dei Consiglieri, ma non possiamo non sottolineare il misoneismo dimostrato nell'occasione dal C.N.F. Al condivisibile rinnovo dei due VicePresidenti non si è accompagnato anche il cambio al vertice e questo sicuramente comporterà una quasi definitiva frattura, specie con i Giovani Avvocati".
Per questo motivo i giovani legali presieduti da Gaetano Romano hanno annunciato "dopo attenta valutazione svolta in questi ultimi mesi", la presentazione - per la prima volta - di proprie liste elettorali in occasione delle prossime elezioni dei Consigli dell'Ordine locali forensi nel Gennaio 2008. "Per l'occasione - sottolinea l'"A.N.P.A.-giovani legali italiani" ci apriremo al consenso anche di coloro che giovani avvocati non sono, promettendo in solitudine alla base dell'avvocatura, al primo punto del nostro programma elettorale, l'abolizione immediata dell'obbligo di formazione permanente ed a pagamento voluta dal C.N.F".
"Soprattutto a seguito del nostro ricorso all'antitrust e della nostra petizione nazionale contro l'obbligo di formazione continua ed a pagamento - sottolinea l'avv. Romano - abbiamo riscontrato un enorme consenso persino da ambienti generazionali a noi lontani e per questo dobbiamo assumerci la responsabilità di rendere evidente - a Gennaio 2008 in quasi tutti i Fori italiani - la grande frattura tra il Presidente Alpa e la base dell'avvocatura."