Su "Quotidiano Libero"
articolo dell' Avv. Vincenzo
Vitale "Corsi
di aggiornamento obbligatori
per spillare quattrini agli
avvocati" del
04.12.2007
trovate l'articolo a pg 15
di questa rassegna stampa in
pdf
http://media.camerepenali.it/rassegna/RS261.pdf
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Il
Quotidiano Repubblica (edizione Milano) ha pubblicato un
interessantissimo articolo sulla formazione permanente
diventata un "business"
Titolo "Tornano a scuola 18mila avvocati"
Devono Incamerare 90 crediti ogni triennio, ma non ci
sono corsi per tutti.
E la loro
formazione è già diventata un business
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Passiamo in rassegna ,con il nostro commento in
rosso, i punti più contrastati del (contestatisssimo)
regolamento per la formazione obbligatoria ed a pagamento
Articolo 1
Formazione professionale continua
1. L’avvocato iscritto
all’albo ed il praticante abilitato al patrocinio,
dopo il conseguimento del certificato di compiuta
pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la
propria preparazione professionale.
Adesso
non solo l'avvocato, ma anche il praticante abilitato al
patrocinio,nei termini suindicati, sarà obbligato
coattivamente a perder tempo, a nostro parere, con le
lezioni "formative":ribadiamo la necessità che una
formazione sia esonerata da ogni tipo di pagamento di
spese, che sia lasciata all'autonomia del libero
professionista e soprattutto che non sia gestita
attualmente in monopolio dagli Organi Forensi (ricordiamo
formati da nostri diretti concorrenti sul mercato
professionale)
[.......................]
Articolo 3
Eventi formativi
1. Integra assolvimento degli obblighi di
formazione professionale continua la partecipazione
effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di
seguito indicati:
[.......................]
b) commissioni di studio, gruppi di
lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio
nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da
organismi nazionali ed internazionali della categoria
professionale;
c) altri eventi specificamente
individuati dal Consiglio nazionale forense e dai
Consigli dell’ordine.
[.......................]
3. La partecipazione agli eventi di cui
alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del
dovere di formazione continua, a condizione che essi
siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale
forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali,
o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti,
istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che
siano stati preventivamente accreditati, anche sulla
base di programmi a durata semestrale o annuale, dal
Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli
dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva
competenza.
Se ne deduce
che quasi in ogni evento formativo ,comunque, il CNF o i
CDO locali etc hanno l'ultima parola persino per
l'accreditamento.
Lo riteniamo
un monopolio inaccettabile sulle spalle degli Avvocati
(specie dei Giovani Avvocati) e dei Praticanti
abilitati.
E' da notarsi
come ad esempio alcune attività ("commissioni
di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari
istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli
dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali
della categoria professionale") presumibilmente
possa partecipare solo una limitatissima parte degli
avvocati italiani.
Un qualunque
Consigliere del CNF (che ha votato presumibilmente il
regolamento) ad esempio partecipando anche ad un gruppo
di lavoro (auto-istituito dallo stesso CNF di cui
ovviamente lo stesso consigliere fa parte) potrà
contribuire ad adempiere in parte il proprio obbligo
"formativo".
Tali
eventi non avranno forse delle spese ergo si presume che
i Consiglieri del CNF faranno formazione ,in questi
casi, senza forse pagare le spese vive degli
eventi formativi medesimi,come invece è richiesto di
fare ad un semplice avvocato per la propria formazione
coattiva.
Si noti che
poi il CNF o i Consigli dell'Ordine possano decidere a
loro discrezionalità (lettera c) altri eventi caso per
caso!
[.......................]
Articolo 4
Attività formative
1. Integra assolvimento degli obblighi di
formazione professionale continua anche lo svolgimento
delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi
formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3,
ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di
specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su
riviste specializzate a diffusione o di rilevanza
nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri,
saggi, monografie o trattati, anche come opere
collettanee, su argomenti giuridici;
c) contratti di insegnamento in materie
giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti
equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per
gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata
dell’esame.
e) il compimento di altre attività di
studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito
della propria organizzazione professionale, che siano
state preventivamente autorizzate e riconosciute come
tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli
dell’ordine competenti.
[.......................]
Se ne deduce
che sembrano favoriti nella scelta degli eventi
formativi anche gli esponenti del mondo accademico e
simile etc (professori universitari e simili, autori di
testi,commissari d'esame,"docenti" delle scuole
forensi e scuole di specializzazione etc);gli altri
Colleghi che vanno giornalmente in tribunale e che
fanno solo gli avvocati non ne potranno godere.
Ovviamente il
target medio di coloro i quali godranno di questa sorta
di benefit non è certo giovane nella maggior parte dei
casi.
Anche qui
tali eventi non avranno presumibilmente delle spese
vive e quindi oltre ad essere favoriti (dato che gli
eventi di cui agli artt 3 e 4 sono tutto a nostro
parere tutto fuorchè aggiornamento o formazione
professionale da spendere nella "vita da tribuale") gli
stessi soggetti non avranno forse da pagare le spese
vive di parte degli eventi formativi ;ad un semplice
avvocato (che sono il 99% degli avvocati) sarà richiesto
invece di pagare le spese vive per tutti i propri eventi
formativi.
Articolo 5
Esoneri
1. Sono
esonerati dagli obblighi formativi,
relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo
l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica,
previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti
universitari di prima e seconda fascia, nonché i
ricercatori con incarico di insegnamento.
Anche
qui.Esenzioni ,relativamente alla materie di
insegnamento,sempre per il mondo accademico; non ne
capiamo la motivazione.In cosa consiste
qui l'aggiornamento? Perchè ancora questo favore specie
per il mondo accademico?
2. Il Consiglio dell’ordine, su domanda
dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente
determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo
svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
– gravidanza, parto, adempimento da parte
dell’uomo o della donna di doveri collegati alla
paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
– grave malattia o infortunio od altre
condizioni personali;
– interruzione per un periodo non
inferiore a sei mesi dell’attività professionale o
trasferimento di questa all’estero;
– altre ipotesi indicate dal
Consiglio nazionale forense.
Il Consiglio dell’ordine può altresì
dispensare dall’obbligo formativo, in
tutto o in parte, l’iscritto che ne
faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di
iscrizione all’albo, tenendo conto, con
decisione motivata, del settore di attività, della
quantità e qualità della sua attività professionale e di
ogni altro elemento utile alla valutazione della
domanda.
Il Consiglio
Nazionale Forense si arroga il diritto di scegliere
volta per volta "altre ipotesi" di esonero non ben
specificate.
Il Consiglio
dell'Ordine poi addirittura può esentare chi abbia
superato 40 anni di iscrizione all'albo professionale.
Possiamo
presumere la motivazione di questa ulteriore - a nostro
parere- discriminazione nei confronti dei giovani
avvocati (ed anche dei meno giovani).
Forse per la
presunta maggiore preparazione attese le decine di anni
di iscrizione?
Avremmo su
questo moltissimi dubbi in merito.
Forse per
l'età avanzata? Ed allora se non si può assistere agli
eventi formativi per l'età avanzata, come si può fare
l'avvocato (con lo stress e la fatica che questo
provoca)?
Le
discriminazioni e la discrezionalità (specie contro i
più giovani) aumentano secondo noi a livelli davvero
inaccettabili.
[.......................]
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza
dell’obbligo formativo
1. Ciascun iscritto deve depositare al
Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica
relazione che certifica il percorso formativo seguito
nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi
seguiti, anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito
disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo
formativo e la mancata o infedele certificazione del
percorso formativo seguito.
3. La sanzione è commisurata alla
gravità della violazione.
Tutto questo
regolamento è funzionale poi ad irrogare sanzioni (non
esclusa la radiazione a quanto pare) a carico
degli avvocati ed ai praticanti abilitati,come
specificato sopra, in caso di inosservanza della
formazione coattiva.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’ordine
[.......................]
3. I Consigli dell’ordine realizzano il
programma, anche di concerto con altri Consigli
dell’ordine o nell’ambito delle Unioni distrettuali, ove
costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione
con Associazioni forensi, o con altri enti che non
abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano
opportuno, di apposito ente da essi costituito,
partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la
formazione gratuita in misura tale da consentire a
ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo,
realizzando eventi formativi non onerosi, allo
scopo determinando la contribuzione richiesta ai
partecipanti col limite massimo del solo recupero delle
spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno
risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o
contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o
privati. I Consigli potranno inoltre organizzare
attività formative, unitamente a soggetti, anche se
operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna
utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi,
ulteriore rispetto a quella consistente nell’esonero
dalle spese di organizzazione degli eventi.
Come
abbiamo sempre detto se ne deduce che tutte le spese
vive degli eventi formativi saranno a carico degli
stessi "fruitori" della formazione "coattiva".
Pertanto
non basta la perdita di tempo - a nostro parere -
correlata all'obbligo coattivo di partecipare a degli
eventi formativi (dovendo tralasciare quindi l'attività
lavorativa), ma tutto ciò è aggravato dal pagamento di
tutte le spese vive degli eventi "formativi".
[.......................]
Articolo 8
Controlli del Consiglio
dell’ordine
1. Il Consiglio dell’ordine verifica
l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte
degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività
formative documentate i crediti formativi secondo i
criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, il
Consiglio dell’ordine deve svolgere attività di
controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere
all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli
eventi formativi chiarimenti e documentazione
integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e
la documentazione integrativa richiesta non sia
depositata entro il termine di giorni 30 dalla
richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti
formativi per gli eventi e le attività che non risultino
adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali
attività, il Consiglio dell’ordine può
avvalersi di apposita commissione, costituita
anche da soggetti esterni al Consiglio. In
questo caso, il parere espresso dalla commissione è
obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con
deliberazione motivata.
I Consigli
dell'Ordine si fanno sempre più controllori dei propri
iscritti addirittura con la possibilità di una
commissione ad hoc che controlli sulla formazione degli
stessi iscritti agli albi .
[.......................]
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COMUNICATO STAMPA
I GIOVANI AVVOCATI CONTRO IL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE: “DATA L’ INERZIA DELL’ANTITRUST
ITALIANO, L’ “A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI” HA
INVIATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA UNA DENUNCIA CONTRO IL
REGOLAMENTO DEL C.N.F. IN TEMA DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA A SPESE DEGLI AVVOCATI (VERO E PROPRIO
“BUSINESS ECONOMICO”)
“L’ “Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati
-Giovani Legali Italiani” rende noto di avere appena
inviato alla Commissione Europea Divisione “Competition”
(Concorrenza) - ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
1/2003 e per violazione dell’art. 81 del Trattato CE -
una formale denuncia contro il Regolamento sulla
formazione professionale permanente licenziato dal
Consiglio Nazionale Forense in data 13 Luglio 2007 ed in
vigore del 01.01.2008.
Tale regolamento ,voluto dai vertici dell’avvocatura ma
assai contrastato dalla base della classe forense, è
stato persino già impugnato innanzi al Tar Lazio con due
distinti ricorsi ,ancora pendenti, presentati da due
diversi gruppi di avvocati italiani.
Il Regolamento del C.N.F. (organo che - com’è noto - per
la normativa comunitaria è una associazione di imprese)
obbliga tutti gli avvocati iscritti all’albo italiano
degli avvocati e quelli stranieri - esercenti la
professione forense in Italia - ad osservare un sistema
formativo a crediti (90 per ogni triennio) – peraltro
gestito in forma monopolistica e fautore di dinamiche
anticoncorrenziali e discriminatorie – pena nel futuro
financo l’impossibilità ad esercitare la professione
forense (l’art 6 del Regolamento non esclude infatti
nemmeno la radiazione per coloro i quali non lo
osservassero).
Con i prezzi inaccessibili di alcuni eventi formativi ,
specchio di un nuovo “business economico” a spese della
base dell’ avvocatura , si elimineranno in breve tempo
concorrenti nel mercato, specie i più Giovani ed i meno
“protetti” ,come gli avvocati stranieri in Italia o gli
avvocati italiani all’estero, essendo troppo oneroso
l’esercizio della professione. Com’è noto nei pochi
corsi formativi gratuiti non vi sono abbastanza posti
disponibili.
Da una nostra ricerca abbiamo verificato che a Roma
circa 22 eventi formativi hanno ciascuno un costo
superiore a 200 euro e che circa 8 singoli eventi
formativi vanno dai 750 euro ai 3.000 euro ! A Milano
circa 20 singoli eventi formativi hanno ciascuno un
costo da 400 euro ad un massimo di 5.000 euro !
Sono esclusivamente il Consiglio Nazionale Forense e gli
Ordini degli Avvocati locali, organizzatori di alcuni
eventi formativi, a decidere - in assoluto monopolio e
discrezionalità - se accreditare o non accreditare altri
eventi formativi organizzati da altri enti (italiani e
stranieri, pubblici e privati). E’ come se fosse la BMW
a decidere se le automobili FIAT possono avere accesso o
no al mercato di vendita automobilistico!
Il Regolamento prevede poi una varietà intollerabile ed
assai discrezionale di esenzioni e /o facilitazioni tra
cui perfino l’esenzione , ai sensi dell’art. 5, per chi
abbia superato 40 anni di iscrizione all'albo
professionale.
Nella denuncia l' “A.N.P.A.- GIOVANI LEGALI ITALIANI” ha
richiesto alla Commissione anche l’adozione - ex art. 8
del Regolamento 1/2003 - di opportune misure cautelari,
quali l’ingiunzione, rivolta al C.N.F., di sospendere da
subito l’applicazione del regolamento
anticoncorrenziale.
L’ “A.N.P.A.- GIOVANI LEGALI ITALIANI” rileva di avere
preso questa iniziativa data anche l’ ingiustificabile
inerzia dell’ Autorità Garante Concorrenza del Mercato
presso cui avevamo presentato – ormai nel lontano
02.04.2007 - una formale denuncia sullo stesso tema e
presso cui è ancora pendente un’indagine conoscitiva
sugli ordini professionali. Con grande rammarico abbiamo
verificato che ,a distanza di quasi un anno e nonostante
una nostra lettera di formale messa in mora inviata nel
dicembre scorso, l’ A.G.C.M. non ha ritenuto di emanare
alcuna decisione definitiva nell’ambito all’ indagine
conoscitiva sugli ordini professionali privando così di
tutela la base dell’avvocatura. Ricordiamo con amarezza
- essendo stati ospiti nell’ occasione anche noi come
rappresentanti dei Giovani Avvocati come - in occasione
di un’ interessante trasmissione televisiva satellitare
di più di un anno fa in data 21.02.2007 su “RAI-utile”
intitolata “Professionisti a giudizio dell’Antitrust”
condotta dalla Dott.ssa Marina Nalesso - un esponente
dell’Antitrust, Dott. Giuseppe Galasso, ebbe a dire che
l’indagine sugli ordini professionali sarebbe terminata
entro “l’inizio dell’estate” (2007)!
Inutile dire che - ad oggi - incredibilmente nessuna
sanzione è stata ancora irrogata da parte dell’ Ente
presieduto dal Dott. Antonio Catricalà.
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L’ 'Associazione Nazionale Praticanti ed
Avvocati -Giovani Legali Italiani' rende noto di avere
appena inviato alla Commissione Europea Divisione 'Competition'
(Concorrenza) - ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
1/2003 e per violazione dell’art. 81 del Trattato CE -
una formale denuncia contro il Regolamento sulla
formazione professionale permanente licenziato dal
Consiglio Nazionale Forense in data 13 Luglio 2007 ed in
vigore del 01.01.2008.
"Tale regolamento, voluto dai vertici dell’avvocatura ma
assai contrastato dalla base della classe forense -
spiega il presidente dell'associazione Gaetano Romano -
è stato persino già impugnato innanzi al Tar Lazio con
due distinti ricorsi ,ancora pendenti, presentati da due
diversi gruppi di avvocati italiani. Il Regolamento del
C.N.F. (organo che - com’è noto - per la normativa
comunitaria è una associazione di imprese) obbliga tutti
gli avvocati iscritti all’albo italiano degli avvocati e
quelli stranieri - esercenti la professione forense in
Italia - ad osservare un sistema formativo a crediti (90
per ogni triennio) – peraltro gestito in forma
monopolistica e fautore di dinamiche anticoncorrenziali
e discriminatorie – pena nel futuro financo
l’impossibilità ad esercitare la professione forense
(l’art 6 del Regolamento non esclude infatti nemmeno la
radiazione per coloro i quali non lo osservassero)".Con
i prezzi inaccessibili di alcuni eventi formativi,
specchio di un nuovo 'business economico' a spese della
base dell’ avvocatura, denunciano i Giovani Avvocati
ANPA, si elimineranno in breve tempo concorrenti nel
mercato, specie i più Giovani ed i meno 'protetti', come
gli avvocati stranieri in Italia o gli avvocati italiani
all’estero, essendo troppo oneroso l’esercizio della
professione."Com’è noto nei pochi corsi formativi
gratuiti non vi sono abbastanza posti disponibili. -
prosegue Romano - Da una nostra ricerca abbiamo
verificato che a Roma circa 22 eventi formativi hanno
ciascuno un costo superiore a 200 euro e che circa 8
singoli eventi formativi vanno dai 750 euro ai 3.000
euro! A Milano circa 20 singoli eventi formativi hanno
ciascuno un costo da 400 euro ad un massimo di 5.000
euro ! Sono esclusivamente il Consiglio Nazionale
Forense e gli Ordini degli Avvocati locali,
organizzatori di alcuni eventi formativi, a decidere -
in assoluto monopolio e discrezionalità - se accreditare
o non accreditare altri eventi formativi organizzati da
altri enti (italiani e stranieri, pubblici e privati).
E’ come se fosse la BMW a decidere se le automobili FIAT
possono avere accesso o no al mercato di vendita
automobilistico!"Il Regolamento prevede poi - denunciano
gli avvocati ANPA - una varietà intollerabile ed assai
discrezionale di esenzioni e /o facilitazioni tra cui
perfino l’esenzione , ai sensi dell’art. 5, per chi
abbia superato 40 anni di iscrizione all'albo
professionale. Nella denuncia l''A.N.P.A.- Giovani
Legali Italiani' ha richiesto alla Commissione anche
l’adozione - ex art. 8 del Regolamento 1/2003 - di
opportune misure cautelari, quali l’ingiunzione, rivolta
al C.N.F., di sospendere da subito l’applicazione del
regolamento anticoncorrenziale. L’ 'A.N.P.A.-G.L.I.'
rileva di avere preso questa iniziativa data anche "l’
ingiustificabile inerzia dell’ Autorità Garante
Concorrenza del Mercato presso cui avevamo presentato –
ormai nel lontano 02.04.2007 - una formale denuncia
sullo stesso tema e presso cui è ancora pendente
un’indagine conoscitiva sugli ordini professionali"."Con
grande rammarico - conclude Romano - abbiamo verificato
che, a distanza di quasi un anno e nonostante una nostra
lettera di formale messa in mora inviata nel dicembre
scorso, l’ A.G.C.M. non ha ritenuto di emanare alcuna
decisione definitiva nell’ambito all’ indagine
conoscitiva sugli ordini professionali privando così di
tutela la base dell’avvocatura. Ricordiamo con amarezza
- essendo stati ospiti nell’ occasione anche noi come
rappresentanti dei Giovani Avvocati come - in occasione
di un’ interessante trasmissione televisiva satellitare
di più di un anno fa in data 21.02.2007 su 'RAI-utile'
intitolata 'Professionisti a giudizio dell’Antitrust'
condotta dalla Dott.ssa Marina Nalesso - un esponente
dell’Antitrust, Dott. Giuseppe Galasso, ebbe a dire che
l’indagine sugli ordini professionali sarebbe terminata
entro 'l’inizio dell’estate' (2007)! Inutile dire che -
ad oggi - incredibilmente nessuna sanzione è stata
ancora irrogata da parte dell’ Ente presieduto dal Dott.
Antonio Catricalà".
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Pubblichiamo alcuni
stralci della Relazione Annuale per l’inaugurazione
dell’anno forense 2007 (consultabile integralmente sul
sito
www.consiglionazionaleforense.it )
dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof.
Avv. Guido Alpa
Sotto l’intestazione “La seconda fase del XXVIII Congresso
forense” si legge che“ :
[..............]
Alla sessione di Milano (del Congresso Nazionale Forense n.d.r.)
[..............] Il dibattito si è
soprattutto svolto intorno ai profili politici, per cercare
di capire come raggiungere il
risultato di ridurre l'enorme schiera di avvocati iscritti
agli albi e di aspiranti , per far sì
che la "legione" non divenisse un ostacolo al suo stesso
sviluppo e al suo stesso benessere.
Si è dunque parlato dei
filtri all'ingresso,
dell'aggiornamento professionale, della
qualificazione professionale.
[..............]
-----------------------------------------------------------------
Diamo notizia che insigni
amministrativisti (anche notissimi professori
universitari) hanno presentato al TAR Lazio un ricorso
contro il regolamento della formazione obbligatoria ed a
pagamento voluto dal CNF.
Un altro ricorso al TAR Lazio ed
un'altro al Tar Friuli-Venezia Giulia rappresenta la
dimostrazione del contrasto tra avvocati e CNF.
-----------------------------------------------------------------
Il 15.04.2008 dalle
10.15 l' "A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI" su
http://www.elleradio.it/index.php a
difesa degli avvocati sulla formazione e contro il CNF
15 Aprile 2008
ORE 00,00 - 03,00 HO SCELTO LA RADIO
ORE 03,00 - 04,00 SELEZIONE MUSICALE BY ANTONIO
ORE 04,00 - 05,00 SPECIALE MUSICALE
ORE 05,00 - 06,00 V.I.P.
ORE 06,00 - 07,00 GUARDA CHE RADIO
ORE 07,00 - 07,30 LA SENTENZA
ORE 07,30 - 10,00 CALCIO E SOCIETA'
ORE 10,00 - 13,00 HO SCELTO LA RADIO
Interverranno
GIORDANO BISERNI - Presidente Associazione Sostenitori
Amici della Polizia Stradale
AVV. GAETANO ROMANO - Presidente
Giovani Legali Italiani
MARIA CATENA INGRIA - Farmacista
ENRICO ROMAGNA MANOJA - Giornalista Direttore Settimanale
"Il Mondo"
MAURO PASSEROTTI - Vice Difensore Civico Comune di Roma
LUIGI BACIALLI - Giornalista Direttore "Canale Italia"
CARLO PARODI - Presidente Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali
STEFANO MASINI - Responsabile Consumi "Coldiretti"
PROF. CARLO RIMINI - Docente Diritto Privato
LIVIO COLOMBO - Giornalista Direttore Settimanle "Oggi"
PINO FERRARI - Giornalista Direttore Agenzia Stampa "News
Agil" in Diretta dal Parlamento
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Alcuni
brani tratti da:
Lo scatto dell'e-learning de
Il Sole 24 Ore
di francesca barbieri - fabrizio patti
11/02/2008
............"Gli ordini sono al tempo stesso
promotori, gestori e controllori del lifelong
learning - lamenta Masiello - c'è un evidente
conflitto di interesse". E
particolamente duro è stato lo scontro per gli
avvocati tra Consiglio Nazionale Forense e
l'associazione "ANPA-GIOVANI LEGALI
ITALIANI".Questi ultimi hanno presentato lo scorso
aprile una denuncia all' Antitrust , chiedendo la
sospensione del regolamento firmato a Luglio dallo
stesso Consiglio Nazionale. Secondo l'associazione
sarebbe anticoncorrenziale che gli eventi
formativi siano accreditati solo dal Consiglio
Nazionale Forense e dagli Ordini locali e il fatto
che per pochi eventi ci siano eventi ad hoc
organizzati senza spese. L'Antitrust , fatto
notare che il regolamento non è stato sospeso, fa
sapere che sugli ordini professionali , e anche
sulla loro attività di formazione, è in corso
un'indagine conoscitiva. Il parere dell'Autorità
si saprà alla chiusura del fascicolo previsto tra
circa due mesi. Mentre l' "ANPA-GIOVANI LEGALI
ITALIANI" annuncia il ricorso alla Commissione
Europea, divisione Competition."Il Regolamento
forense . sottolinea Gaetano Romano presidente
ANPA-GIOVANI LEGALI ITALIANI" comporta accordi e
pratiche che provocano dinamiche
anticoncorrenziali a danno non solo degli avvocati
italiani, ma anche dei professionisti stranieri
che intendono esercitare in Italia e degli enti di
formazione".
L'intero articolo qui:
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Per scaricare il fac simile della Petizione
nazionale organizzata dall' "U.G.A.I." ,e che è
in atto a disposizione di tutti gli avvocati per
la stampa e la diffusione presso i Fori italiani
per l'abolizione immediata dell'obbligo di
formazione continuo ed a pagamento, andare su
-----------------------------------------------------------------
Il Sole 24 Ore Sull’
accreditamento archiviate
le polemiche 11/2/2008
Avvocati.
La fase transitoria
Parte da quest’anno
anche per gli avvocati
l’obbligo della formazione
continua. Nel triennio
2008-2010 crediti
da raggiungere saranno 50,
che diventeranno 90
quando il sistema andrà a
regime. A poco più di un
mese dall’inizio, il
presidente del Consiglio
nazionale forense (Cnf),
Guido Alpa, traccia un
quadro positivo: «La
reazione degli avvocati è
stata eccellente —
commenta -. Ho verificato
personalmente la solerzia
di ordini in varie
regioni, tra cui la
Sicilia. Ho avuto
impressioni positive a
Sciacca, ad
Agrigento e soprattutto a
Gela, dove a un seminario
sul diritto di famiglia
erano presenti 500
avvocati. Quanto ai grandi
ordini, le difficoltà a
gestire i tanti iscritti
sono in via di
superamento, anche per il
ricorso al1’e-learning.
L’avvio dell’obbligo è
stato segnato da aspre
polemiche. L’Unione delle
Camere penali, in
particolare, aveva
contestato
l’interpretazione data dal
Cnf ai protocolli sulla
formazione continua
siglati con le
associazioni forensi più
rappresentative
riconosciute in ambito
congressuale. Dopo lo
scontro di fine anno,è
stato chiarito che i corsi
organizzati da queste
associazioni non hanno
bisogno
dell’accreditamento
dell’ordine locale. Per
esempio, se la Camera
penale di Bolognavuole
organizzare un corso,
basta che comunichi il
programma all’Unione delle
camere penali. Questa
verifica che il contenuto
sia coerente con il
protocollo e lo comunica
al Cnf. Nel caso il
consiglio non avanzi
obiezioni, il corso è
accreditato. A livello
locale, associazioni e
ordine si accordano poi su
come controllare la
frequenza e proficuità dei
corsi. I due contendenti
derubricano ora lo scontro
al rango di «equivoci
risolti». Un altro punto
critico riguarda i costi
per l’aggiornamento.
Secondo un calcolo del
Sole 24 Ore del Lunedì,
a Milano il
costo medio di ogni
credito dei corsi
inseriti nell’offerta
formativa è di 57 euro
(Iva inclusa), che
scendono a 25 non
considerando i corsi più
“lussuosi”. Di circa 28
euro a credito è la media
dei crediti a Roma.
Il Cnf sottolinea di aver
dato disposizione agli
ordini di di organizzare
corsi gratuiti. In
effetti, a Milano 10 dei
19 corsi organizzati
dall’ordine non si pagano.
In 9 casi su 10, tuttavia,
i posti disponibili sono
già esauriti. Fa.Pa.
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Formazione
continua... senza
verifica. Perchè dire
"no" al diktat del Cnf
14/1/2008 da
Diritto e Giustizia
di Tommaso Servetto -
Avvocato in Torino
Dall’1
gennaio 2008 decorre il
primo periodo di
valutazione della
formazione continua degli
avvocati come da
regolamento del Consiglio
Nazionale Forense del 13
luglio 2007. Con tale
dettato normativo il
Consiglio Nazionale
Forense ha introdotto il
dovere, per gli avvocati,
di partecipare alle
attività di formazione
continua, così come
disciplinata dallo stesso
regolamento, attribuendo
ai Consigli dell’Ordine il
dovere di controllo. Ai
sensi dell’art. 3 del
citato regolamento
l’obbligo della formazione
professionale continua è
assolto con la
partecipazione documentata
ai seguenti eventi:
a) corsi di aggiornamento
e masters, seminari,
convegni, giornate di
studio e tavole rotonde,
anche se eseguiti con
modalità telematica,
purché sia possibile il
controllo della
partecipazione;
b) partecipazione a
commissioni di studio o
gruppi di lavoro;
c) altri eventi
individuati dal Consiglio
Nazionale Forense e dal
Consiglio dell’Ordine;
d) lo svolgimento di
particolari attività come
quella di essere relatori
ai convegni, avere
effettuato pubblicazioni
in materia giuridica, la
partecipazione alle
commissioni per gli esami
di Stato di avvocato e,
buon ultimo, il compimento
di attività di studio ed
aggiornamento svolta in
autonomia che siano state
preventivamente
autorizzate e riconosciute
dal Consiglio Nazionale
Forense o dai competenti
Consigli dell’Ordine.
Ai sensi dell’art. 6 delle
disposizioni in commento
il mancato assolvimento
dell’obbligo formativo
costituisce illecito
disciplinare la cui
sanzione sarà commisurata
alla gravità della
violazione.Le disposizioni
in parola vengono ad
individuare due importanti
novità nel panorama
forense: la prima è che la
formazione professionale
può avvenire solo
attraverso i criteri
individuati dal governo
professionale; la seconda
che l’inadempimento
dell’obbligo formativo
costituisce illecito
disciplinare. Se si può,
anzi si deve, accogliere
con entusiasmo la seconda
delle citate innovazioni
che viene a specificare
delle regole molto
generiche contenute negli
artt. 12 e 13 del codice
deontologico: «L’avvocato
non deve accettare
incarichi che sappia di
non poter svolgere con
adeguata competenza»; non
può essere esente da
alcune osservazioni
critiche la prima. La
critica discende dal fatto
che le regole emanate dal
governo dell’avvocatura
sono più di facciata che
di vera sostanza perché
non vi è nessuna verifica
dell’effettivo e concreto
aggiornamento del
professionista bensì solo
la verifica che lo stesso
abbia partecipato agli
eventi individuati
raccogliendo quelli che,
pomposamente chiamati
crediti professionali, si
possono chiamare più
umilmente punti, almeno 30
punti ogni anno. Non
importa se il
professionista entrato,
dopo avere pagato il
diritto di accesso, alla
sala convegni si dedichi
alla lettura dei
quotidiani (magari
sportivi) anziché al gioco
della play – station o a
trasmettere e ricevere
messaggini telefonici
(meglio se amorosi)
l’importante è che abbia
partecipato al convegno,
pagato e raccolto i punti
(non è neanche previsto
l’obbligo di applaudire il
relatore). Il Consiglio
dell’Ordine attesterà alla
collettività che quel
professionista offre il
massimo delle garanzie
professionali e la forma è
salva (Decoubertianamente
l’importante è
partecipare). Se invece il
professionista, scrupoloso
e zelante, cura
costantemente la propria
preparazione ed il proprio
aggiornamento
professionale utilizzando
canali diversi da quelli
previsti dal regolamento
come i giornali e le
riviste specializzate,
banche dati e monografie
tematiche, dovrà essere
sanzionato con una delle
sanzioni, previste dalla
legge professionale del 27
novembre 1933, che vanno
dall’avvertimento fino
alla radiazione. In
sintesi chi non partecipa
ai convegni e tavole
rotonde potrà anche essere
radiato dall’albo! Allora
non è vero che viene
sanzionato il mancato
aggiornamento
professionale, bensì la
mancata raccolta dei punti
attraverso la
partecipazione ai
convegni!Mi sembra così
dimostrata la prima
osservazione critica: la
declamata formazione
professionale è più forma
che sostanza, anzi solo
forma. Non basta! All’art.
2, comma 5, della
normativa in commento è
previsto che per dare
informazioni a terzi sulla
propria attività
prevalente il
professionista debba avere
raccolto, nell’anno
precedente l’informazione,
non meno di 30 crediti
(punti) nell’ambito
dell’esercizio
dell’attività che intende
indicare. Capiterà che se
un cliente mi chiede se
sono un penalista dovrò
dirgli: «Raccolgo 30 punti
e ti rispondo l’anno
prossimo!». Non ha
importanza per il nostro
Consiglio che un avvocato
abbia, in 20-30 anni di
carriera, partecipato,
magari con ottimi
risultati per i propri
assistiti, a centinaia di
processi penali anche
delicati dal punto di
vista professionale e
giuridico, che abbia
trattato avanti la Corte
di Cassazione spinose
questioni di diritto, che
abbia istruito ed educato
alla professione decine di
giovani, oggi brillanti
avvocati, l’unico elemento
di valutazione è che
questi abbia raccolto i
punti assistendo ai
convegni! Mi sorge una
domanda: è
costituzionalmente
legittimo il dictat del
Consiglio Nazionale
Forense fatto proprio dai
vari Consigli
territoriali? Non va
dimenticato che la
professione di avvocato è
una libera professione
intellettuale rientrante
tra quelle indicate
dall’art. 2229 c.c. e che
l’art. 33 della nostra
tanto vituperata
costituzione (definita di
recente dal Presidente
della Repubblica una
signora con qualche ruga
ma ancora di aspetto
giovanile) prevede la
necessità dell’esame di
Stato per l’abilitazione
all’esercizio
professionale. Dopo avere
superato l’esame di Stato
il professionista iscritto
all’albo ha il dovere di
continuare ad aggiornarsi
ma ha anche il diritto di
farlo come ritiene più
consono alle sue esigenze.
Se è vero, come è vero,
che spetta all’Ordine
professionale
l’accertamento del
possesso dei requisiti per
l’iscrizione all’albo può
questo impormi le modalità
con cui debbo curare il
mio doveroso aggiornamento
professionale? La risposta
che mi posso dare è che
tale imposizione venga a
violare gli artt. 3 e 41
della Costituzione
generando, l’illecito
disciplinare così come
previsto, una situazione
di diseguaglianza tra
soggetti che posseggono lo
stesso grado di
aggiornamento
professionale ma prodotto
in maniera diversa
violando altresì il
principio di libertà
dell’iniziativa economica
privata atteso che la
gestione di uno studio è
certamente da
ricomprendersi tra le
iniziative economiche
libere. Prescindendo
comunque dalla correttezza
costituzionale, la
normativa è lesiva a mio
parere del diritto di
ognuno di studiare ed
aggiornarsi secondo la
propria organizzazione,
metodologia ed iniziativa,
non è chi non veda come la
nuova normativa abbia un
carattere meramente
politico che,
nascondendosi dietro
l’esigenza della tutela
della collettività dei
cittadini, mira
semplicemente a generare
una nuova categoria di
professionisti: quella dei
convegnisti che saranno,
col tempo, sempre più
pagati a spese di chi è
costretto, per legge, ad
ascoltarli. Un balzello
bello e buono. Mi chiedo
allora perché i componenti
della categoria non
reagiscano atteso che, a
parte gli interessati
quali i componenti degli
Ordini ed i vertici delle
Associazioni, tutti i
soggetti coinvolti, non ho
ancora sentito un avvocato
che apprezzi l’idea
proposta (anzi imposta dal
Consiglio Nazionale
Forense) quale il
regolamento impositivo
delle specifiche modalità
di aggiornamento
professionale. Che anche
gli avvocati abbiano
smarrito la proverbiale
aggressività contro ogni
forma di sopruso? Che
anche gli avvocati, ormai
intruppati nelle varie,
forse troppe, associazioni
si siano appiattiti ed
abbiano smarrito la
capacità di critica e di
protesta? Non lo credo,
penso sia solo
rassegnazione, ma gli
avvocati non possono e non
devono rassegnarsi perché
è nella natura
dell’avvocato; devono
esercitare il loro diritto
costituzionalmente
garantito di difendersi,
di difendere la loro
autonomia e capacità
organizzativa. Un modo per
far comprendere il proprio
dissenso potrebbe essere
quello di astenersi dal
votare alle prossime
elezioni dei Consigli
dell’Ordine.
In conclusione per evitare
l’obiezione di coloro che
sostengono che le critiche
debbono essere anche
propositive propongo una
valutazione effettiva
annuale, a campione, per
la verifica concreta del
grado di aggiornamento
professionale degli
avvocati con relativa
sanzione sospensiva per
chi non superi la prova e
che, magari, i Consigli
dell’Ordine comincino a
sanzionare coloro che si
rendono responsabili di
gravi errori professionali
per imperizia e scarsa
diligenza; cosa che fino
ad oggi non mi risulta
essere avvenuta. La mia
dignità di avvocato mi
impone di astenermi da
modalità di aggiornamento
imposte che non
garantiscono affatto una
effettiva formazione ed
aggiornamento ma sarò
pronto ad accettare la
sfida. Pur essendo io
l’ultimo degli avvocati mi
rifiuto, dopo 25 anni di
professione, di essere
trattato come un “bamboccione”.
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OBBLIGHI DI
FORMAZIONE PERMANENTE o...
PERMANENTE FORMAZIONE DI
OBBLIGHI?
A cura dell'Avvocato
Rodolfo Murra
Il titolo
del seminario odierno è,
diciamocelo, un po’
provocatorio. Si parla
dell’obbligo di formazione
continua, introdotto dal
Consiglio nazionale
forense, ma si potrebbe al
contempo parlare della
“formazione continua di
obblighi” che lo stesso
CNF impone ai Consigli
distrettuali: come dire,
cambiando l’ordine dei
fattori il prodotto non
cambia (sempre un obbligo
ci tocca sopportare e
quindi adempiere).
Il giorno 18 gennaio si
festeggiano i martiri
Cosconio, Zenone e
Melanippo.
Evidentemente costoro non
debbono aver ispirato
eccessivamente il
Consiglio nazionale
Forense il quale, in quel
giorno, ha approvato il
Regolamento sulla
Formazione professionale
permanente, che è
diventata da quel momento
un obbligo per gli
avvocati, rilevante non
più solo sul piano etico
ma anche su quello
disciplinare. Tuttavia non
è chiaro se il Regolamento
in questione sia stato
davvero licenziato in
quella data (malgrado la
stessa sia stata citata da
più fonti, ivi compreso il
Notiziario dell’Ordine di
Roma: cfr. n. 1/2007,
pagg. 46 ss.), atteso che
il Consiglio nazionale nei
suoi documenti ufficiali
parla di un Regolamento il
cui testo è stato
approvato il 13 luglio
(poco male, lì il Santo è
Serapione di Alessandria).
Il 9 novembre, invece, la
Chiesa festeggia pure le
martiri Eustolia e Sopatra,
le quali non debbono aver
dato una grande mano al
Consiglio dell’Ordine
romano, che proprio in
quel giorno ha invece
adottato il suo
“regolamentino” sulla
formazione continua. In
una adunanza
straordinaria, dedicata
per prassi alle sole
iscrizioni all’Albo dei
laureati dell’ultima ora
(per poter permettere loro
di non perdere un anno di
pratica forense), il
Consiglio dell’ordine
capitolino, “dopo ampia
discussione” – come si
legge nelle premesse del
documento – ha deciso di
approvare un proprio
Regolamento attuativo,
composto in tutto da 7
articoli (di cui 2 inutili
ed uno scontato),
sull’obbligo della
formazione continua. Il
parto, dopo l’ampia
discussione, deve essere
stato assai difficoltoso….
Insomma, cari ragazzi, si
torna – dal 1° gennaio
prossimo – sui banchi di
scuola. Ma, soprattutto,
si è costretti a spendere
tanti soldi, per far
arricchire società
(vecchie o nuove) che
operano nel campo della
“didattica”, le quali da
questa estate si stanno
attrezzando – affilando
lunghi coltelli – per
sfruttare al massimo il
business della formazione
professionale continua.
Ma non è finita qui: il
Consiglio nazionale
forense, con deliberazione
del 30 ottobre scorso (per
la cronaca, sempre San
Serapione, ma stavolta di
Antiochia!), ha deciso, in
deroga alle norme
transitorie del
Regolamento, di far
retroagire al 1° settembre
scorso (2007) il beneficio
dell’accreditamento.
Dunque gli eventi
formativi svoltisi tra il
settembre e la fine del
presente anno potranno
essere utili per
l’acquisizione dei
crediti. Tale decisione si
è assunta, a detta del CNF,
“visto il fattivo
atteggiamento con il quale
i Consigli dell’Ordine,
Associazioni forensi ed
enti diversi hanno
mostrato di accogliere
l’iniziativa regolamentare
assunta in materia di
formazione continua”
(sic!).
Come vedremo tra un attimo
l’approvazione del
Regolamento del CNF non
costituisce una cosa di
una gravità inaudita
perché manca
nell’ordinamento giuridico
una norma che attribuisca
al medesimo CNF il potere
di emanare un regolamento
come quello approvato il
giorno dei martiri
Cosconio, Zenone e
Melanippo o, se si vuole,
di Serapione. La cosa
grave è che si è
introdotta, senza una
norma di legge, una nuova
condizione per essere (rectius,
rimanere) iscritto
all’Albo degli avvocati.
Tale condizione è quella
dettata dall’obbligo di
raggiungere i famosi 90
crediti formativi nel
triennio: chi non arriva a
tale quota rischia di non
poter più continuare ad
esercitare. E questo
effetto è stato stabilito
dal Parlamento,
espressione del Popolo
sovrano? No. E’ stato
previsto da una
disposizione del Governo,
che da quel Parlamento
trae la propria fiducia?
No. Questo è un effetto
sancito da un organismo,
il CNF, che per legge
(l’unica legge che oggi
vige in materia, cioè
quella del 1933), non ha
che 4 funzioni: quella
giurisdizionale (che si
realizza nel giudicare sui
ricorsi proposti avverso
le decisioni degli Ordini
territoriali in materia
disciplinare); quella di
tenuta degli albi e di
reclami elettorali; quella
della tenuta dell’Albo
degli Avvocati abilitati
al patrocinio innanzi le
magistrature superiori; ed
infine quella, meramente
consultiva, sui progetti
di legge e di regolamento
che riguardano,
direttamente e
indirettamente, la
professione forense.
Basta: non c’è la funzione
di dettare regole che
vincolino, oltre le
materie ora elencate, gli
Ordini forensi
territoriali.
La cosa ancor più grave è
che i Consigli
distrettuali si stanno man
mano adeguando alla
decisione del CNF,
probabilmente allo scopo
di esercitare anche loro
un potere in materia:
quello di accreditare enti
ed istituzioni nel campo
della formazione
permanente (in difetto
quel potere sarebbe
avocato dal CNF). I
Consigli si sono adeguati
a tal punto da far dire al
CNF che “è apprezzabile il
fattivo atteggiamento con
il quale hanno mostrato di
accogliere l’iniziativa
regolamentare”. Venezia,
Monza, Vicenza ed ora Roma
hanno scimmiottato, con un
loro “regolamentino”, il
“regolamentone” del CNF
(peraltro si tratta, come
si vedrà, di un articolato
assai modesto, composto da
11 articoli).
Qualcuno ha osservato che
il dovere dell’avvocato di
aggiornarsi è già scritto
nell’art. 1176 c.c. che
impone al professionista
(non solo forense) di
mantenere sempre un
livello di perizia
adeguato al caso che si
affronta (diligenza
nell’espletamento di una
prestazione
professionale); altri
hanno notato che è l’art.
13 del Codice
deontologico, cui tra un
po’ si accennerà, ad aver
già sancito tale dovere,
la cui trasgressione ha
rilevanza disciplinare.
Tant’è che si ha l’obbligo
di non accettare un
incarico quando si è
consapevoli di non aver le
conoscenze tecniche idonee
ad espletarlo.
Non è difficile ribattere
che altro è un dovere
generico di esser
diligenti, decidendo ad
esempio di studiare il
caso con la massima cura
pur senza aver prima
seguito specifici eventi
formativi, altro è
imporre, per norma di
secondo livello, una
formazione che potrebbe
non essere gratuita:
nessuna prestazione,
personale o patrimoniale,
può essere costretta senza
una norma di legge, recita
l’art. 23 della
Costituzione!
* * *
Andiamo per ordine. Il
testo diciamo “storico”
dell’art. 13 del Codice
deontologico forense
approvato dal CNF il
17.4.1997 conteneva già il
dovere di aggiornamento
professionale prescrivendo
che era obbligo
dell’avvocato curare
costantemente la propria
preparazione
professionale, conservando
ed accrescendo la
conoscenza con particolare
riferimento ai settori nei
quali è svolta l’attività.
Si trattava di una norma
saggia. Sia perché non
parlava di “formazione”,
ma di conservazione ed
accrescimento del bagaglio
culturale già posseduto (chè
un avvocato non deve
essere “formato”), sia
perché si riferiva ai soli
“settori” nei quali
l’avvocato esercitava la
professione.
Nel 2002 il CNF, nel voler
seguire a tutti i costi
quel che si stava facendo
in altri mondi
professionali (si pensi al
sistema “sanità” dove i
crediti formativi
riguardano tutti, dal
portantino,
all’infermiere, al
primario, e dove
prosperano ricchissime
società di formazione), ha
adottato una delibera, il
26 ottobre (quando, per la
cronaca, si festeggia San
Gaudioso di Salerno), dove
si iniziava a parlare di
obbligo di formazione
permanente, realizzata con
lo studio individuale (ma
và?) e la partecipazione
ad iniziative culturali in
campo, però, giuridico e
forense (non in quello
calcistico…). Si vocifera
che Monsieur de Lapalisse
abbia fatto parte, al suo
tempo, del CNF.
E’ chiaro che una siffatta
prescrizione configurava
una mera banalità, a meno
di non volerla intendere
come un desiderio a che i
Consigli territoriali
iniziassero una seria
politica per
l’aggiornamento
professionale, non attuata
solo nell’imminenza delle
elezioni forensi.
Nell’estate del 2006 il
CNF ha diffuso una bozza,
assolutamente larvata, di
schema di regolamento
sulla formazione continua,
trasmettendola ai vari
Consigli dell’Ordine.
Nessuno si è occupato più
di tanto di questa
iniziativa, essendo
apparsa ai più una
decisione del CNF di voler
“apparire” più che
“essere”.
Ed invece, come fulmine a
ciel sereno, a metà
gennaio dell’anno in
corso, il Consiglio
nazionale tira fuori dal
cilindro questo coniglio
del Regolamento (mi si
scusi il bisticcio tra
Consiglio e coniglio) sul
quale alcun dibattito si
era aperto tra quelle che
sono le protagoniste
principali ed assolute
della vita forense
quotidiana, i centri di
aggregazione dei legali
che effettivamente
esercitano la professione:
le associazioni, cioè,
degli avvocati. Ed è di
luglio, appunto,
l’approvazione definitiva,
Va sottolineata
un’operazione di chirurgia
giuridica che è passata
sotto silenzio: con la
“scusa” di dover
aggiornare il Codice
deontologico ai più
recenti interventi
giurisprudenziali, il CNF
(che in silenzio stava già
lavorando al testo del
regolamento sulla
formazione) si è riunito
nel gennaio del 2006
decidendo di aggiungere
anche un nuovo comma
all’art. 13 del Codice
deontologico, il terzo,
che così recita: “E’
dovere deontologico
dell’avvocato quello di
rispettare i regolamenti
del Consiglio Nazionale
Forense e del Consiglio
dell’ordine di
appartenenza concernenti
gli obblighi e i programmi
formativi”.
Quali sono, in linea
generale, le cose che non
vanno di questa decisione
assunta dal CNF? Sono
molteplici.
1) Prima fra tutte, e
subito rimarcata
dall’opinione pubblica
forense, è stata appunto
la totale assenza di
dialogo con le
associazioni forensi (oggi
definite dal CNF come
organismi che “hanno
mostrato entusiasmo e
fattiva collaborazione
nell’accogliere
l’iniziativa
regolamentare”!). Il
mancato coinvolgimento
della classe interessata
dalla decisione che il CNF
andava prendendo appare
come un segno di vera e
propria prevaricazione, di
imposizione dall’alto di
misure che dovevano essere
“negoziate” con i diretti
interessati, sulla vita
dei quali quelle misure
vanno ad incidere in ogni
senso (economico,
professionale, logistico,
ecc.).
2) In secondo luogo è
gravissimo che il CNF si
appropri di un potere che
la legge non gli
riconosce. Proprio
quest’anno, in occasione
dell’inaugurazione
dell’anno forense, e
quindi in concomitanza con
l’approvazione del
famigerato articolato, il
Presidente Guido Alpa
esprimeva nella sua
relazione l’auspicio che
il Parlamento potesse
emanare una legge per
introdurre norme
sull’aggiornamento
permanente. Il passo della
relazione è il seguente:
“Il C.N.F., mediante la
sua Commissione
deontologica e mediante il
gruppo di studio dedicato
alla redazione di un
progetto di riforma del
procedimento disciplinare,
già dall'inizio dei lavori
della Consiliatura attuale
aveva avviato un processo
di riforma delle regole
che governano la
professione. Coltivando la
speranza, poi rivelatasi
purtroppo del tutto
infondata, che i Governi e
i Parlamenti che si sono
succeduti avrebbero
approvato un provvedimento
legislativo che in via
d'urgenza potesse
migliorare il sistema di
accesso alla professione,
integrare i poteri di
vigilanza degli Ordini
sugli avvocati iscritti
che non esercitano la
professione, introdurre
norme sull'aggiornamento
permanente”.
Se, allora, è proprio il
Presidente del CNF a
riconoscere che occorre
una norma di rango
primario a disciplinare la
materia dell’aggiornamento
professionale, con quale
potestà normativa il CNF
impone un Regolamento ai
vari Ordini distrettuali
e, in buona sostanza, ad
ogni iscritto agli Albi?
E’ sin troppo evidente che
nella specie si è violato
il principio della
legalità, sul quale riposa
l’azione di ogni Pubblica
amministrazione (qual è in
fin dei conti il CNF,
considerato a buon diritto
un ente pubblico non
economico, tanto che ad
esso si applicano
normative tipiche della
funzione amministrativa,
quale la legge generale
sul procedimento, la L. n.
241/90). La fonte del
potere dell’emanazione di
norme di natura
regolamentare, e quindi
cogenti per i relativi
destinatari siccome
individuati o
individuabili, non può che
essere la legge: e qui la
legge manca. Manca in modo
così palese che è lo
stesso Presidente del CNF
ad invocarne l’emanazione!
Io credo che non si
abbiano notizie di formali
impugnative del
Regolamento del 18
gennaio/13 luglio solo
perché queste impugnative
non occorrono: non è
infatti necessario
impugnare un atto
amministrativo che
presuppone l’esistenza di
norme di legge per essere
emanato, in assenza
conclamata di queste
norme. Se il portiere di
casa mia redigesse, che
so, un’ordinanza
sindacale, nessuno lo
chiamerebbe, per ciò solo,
Sindaco; quando il
Ministro della salute
dovesse ordinare alle
nostre truppe, all’estero
in missione di pace, di
rientrare in Italia,
ebbene farebbe un atto non
illegittimo, non nullo, ma
inesistente, emanato in
assoluta assenza di
potere. Ed infatti il CNF
questo lo sa bene, tanto
da spostare il tema del
rispetto di un atto
illegittimo non sul piano
del diritto, ma su quello
deontologico puro (comma 3
art. 13).
3) Il terzo problema è
dato dalla penalizzazione
dei giovani, che in quanto
usciti “freschi”
dall’Università, ed avendo
da poco tempo terminato la
pratica e superato l’esame
di abilitazione forense,
sono in genere più
aggiornati di tanti
cinquantenni che
conosciamo tutti. Eppure
con questo regolamento
loro hanno gli stessi
obblighi, sono costretti a
partecipare a corsi
sovente costosissimi, non
avranno mai alcuna
esenzione (non sono così
“grandi” da poter essere
componenti di commissione
per l’esame di Stato, non
sono così esperti da poter
far ospitare le loro firme
nelle Riviste giuridiche).
Eppure sono tra noi quelli
che sanno parlare almeno
una lingua straniera,
quelli che si muovono
meglio di noi nel mondo
dell’informatica,
nell’editoria elettronica.
4) Altro problema è quello
della mortificazione della
concorrenza. Occorre
verificare da chi gli
organismi di formazione
sono e saranno composti.
C’è il rischio, cioè, che
quello della formazione
continua diventi un modo
alternativo per fare
“selezione”: chi non ha il
tempo di collezionare i 90
crediti può incorrere
nella sanzione della
cancellazione. E chi può
giurare che questo non sia
un sistema per sbarazzarsi
di un po’ di avvocati,
visto che il loro numero è
diventato così spaventoso?
Il destino professionale
di colleghi è affidato a
chi, della formazione
forense, fa un proprio
affare economico, a
maggior ragione se è
avvocato egli stesso. E’
sufficiente, con il
sistema
dell’accreditamento, che
un Consiglio dell’ordine
voglia perseguire
l’intento selettivo per
poter raggiungere
l’obiettivo: si decide
quale deve essere il corso
al quale far partecipare
l’utenza; se si tratta di
un corso affidato in
regime di monopolio basta
fissare un corrispettivo
economico elevato per
l’iscrizione per tagliar
fuori i giovani.
5) Altro aspetto è quello
appunto delle sanzioni. La
formazione permanente
assume la caratteristica
di una seconda specie di
abilitazione. Dopo quella
acquisita per aver
superato un esame
pubblico, la formazione
diventa una nuova forma di
verifica, legata al
puntuale e costante
aggiornamento non libero
ma “orientato”, decisa
stavolta però non dal
Legislatore (quello del
’33 è comunque tale) ma
dal CNF!
6) Esiste chi pratica un
fortissimo aggiornamento
(magari svolto in altri
Paesi europei che non in
Italia) presso istituti
che qui da noi neppure
ambiscono lavorare.
Ebbene, se questi Enti non
ottengono l’accreditamento
(magari non hanno alcun
interesse a tanto), i
corsi da costoro svolti
non saranno validi e,
quindi, il partecipante
avvocato non avrà alcun
credito. La sperequazione
ed il sospetto di
favoritismi, legati al
business personale,
nell’ambito del sistema
dell’accreditamento, non
potranno così essere
eliminati. Il tema della
formazione gratuita è solo
sfiorato nel regolamento,
ed affidato ad un mero
auspicio (art. 7), tanto
da far pensare ad una
“modalità etica”, con la
quale il CNF ha solo
pensato a togliersi un
peso dalla coscienza.
7) C’è, infine, un
problema di “concorrenza”
non disciplinata tra
Consiglio nazionale
forense e Consigli
territoriali oltre che tra
questi e gli enti che via
via si vanno ad
accreditare. Sotto il
primo profilo è infatti
possibile che un evento un
Consiglio dell’Ordine non
intenda accreditare e che
il nulla osta sia invece
dato dal CNF, o viceversa
(il meccanismo è reso
peraltro assai agile col
sistema del silenzio
assenso). Sotto il secondo
aspetto va detto che i
Consigli forensi, essendo
loro stessi organizzatori
di eventi formativi,
finiscono per “competere”
con tutti gli altri
soggetti (pubblici o
privati) addetti alla
formazione, e poi
esercitano su di essi i
controlli e le verifiche,
in un sistema duale
davvero poco coerente.
8) Si è deciso di
regolamentare solo la
formazione generalista e
quella prevalente, ma non
anche specialistica, sul
presupposto che questa
necessitasse maggior tempo
per essere disciplinata.
* * *
Esaurite le critiche di
carattere generale, non
perché non ve ne sarebbero
altre ma perché il tempo a
disposizione per esporle
tutte, può ora passarsi
all’esame del testo del
Regolamento del CNF e da
quello del regolamentino
del Consiglio romano.
L’art. 1 ha cura di
specificare che con
l’espressione “formazione
professionale continua” si
intende ogni attività di
aggiornamento,
accrescimento ed
approfondimento delle
conoscenze e delle
competenze professionali,
mediante la partecipazione
ad iniziative culturali in
campo giuridico e
forense”. Tale formazione
diventa d’ora in poi un
obbligo deontologico, un
dovere professionale, per
tutti gli iscritti
all’Albo. Il CNF, parlando
sostanzialmente di
“mantenimento” ed
“accrescimento” della
preparazione ha inteso
sposare la logica del c.d.
lifelong learning,
concetto di chiara matrice
sovranazionale (on
continuing training)
oggetto di alcune
raccomandazioni del
Consiglio europeo. Sino ad
ora per “formazione” si
intendeva genericamente
quasi esclusivamente un
percorso preparativo
all’ingresso nel mondo del
lavoro, che si limitava,
una volta acquisita una
professionalità,
all’aggiornamento delle
conoscenze maturate.
L’attività formativa viene
invece ora concepita non
come mero mantenimento di
ciò che già si sa, ma si
indirizza e si veicola
verso l’esigenza di
ampliare i limiti delle
proprie conoscenze.
Seguire un percorso
formativo costante diventa
così un obbligo: anzi,
l’art. 1 comma 3 del
Regolamento specifica, in
modo piuttosto enfatico,
che l'adempimento di tale
dovere, con riferimento
agli ambiti in cui si
comunica di esercitare
l'attività professionale
prevalente, è condizione
per la spendita
“deontologicamente
corretta”, ai sensi
dell'art. 17 bis del
Codice forense,
dell'indicazione
dell'attività prevalente
in qualsiasi
comunicazione, diretta al
singolo o alla
collettività (norma che
entra però in vigore il 1°
settembre 2008).
Tale concetto introduce un
tema, quello della
formazione specialistica,
la cui disciplina il CNF
ha voluto riservare ad
altra occasione: e sì
perché in questo
Regolamento si dettano
norme che riguardano solo
la formazione c.d.
generalista e la
formazione prevalente, con
la precisazione che anche
per gli esercenti la
professione specialistica
vigono comunque le regole
sulla formazione dettate
dal Regolamento in
discorso. L’attività
generalista è quella
svolta da chi si addentra
senza limitazioni in ogni
campo professionale
forense; quella prevalente
è tipica di chi esercita
solo in un determinato
settore; quella
“specialistica” è quella
così definibile in base
alle “vigenti disposizioni
di legge” (a seguito di
conseguimento di master,
di scuola di
specializzazione, di
dottorato, ecc.). Il CNF
non ha voluto elaborare
una disciplina unitaria,
valida universalmente per
“ogni avvocato” senza
distinzioni di sorta,
poiché il principio della
libertà di percorso
formativo avrebbe poi
potuto comportare
distorsioni (è l’esempio
dell’avvocato che
partecipa ad eventi per
settori diversi da quelli
professionalmente
praticati, vanificando la
funzione formativa); se si
fosse imposto un obbligo
formativo “specifico” i
Consigli dell’Ordine
avrebbero dovuto poi
accertare se quello
dichiarato fosse o meno il
settore prevalente e pare
che non ne abbiano gli
strumenti. In sostanza il
CNF dà forza al principio
dell’autoresponsabilizzazione,
nel senso che chi intende
promuovere la propria
immagine dichiarando di
esercitare la professione
in un determinato settore
di attività ha poi
l’obbligo di seguire un
apposito percorso
formativo. Chi sceglie di
non indicare alcun settore
particolare beneficia
pienamente della libertà
di scelta e potrà optare
per qualsiasi corso; chi
indica un settore
prevalente dovrà seguire
almeno 30 crediti nel
triennio partecipando ad
attività formative
coerenti con le materie
indicate come prevalenti.
L’obbligo formativo inizia
a decorrere il giorno
stesso di iscrizione e
perdura sino a tutto il
periodo in cui l’avvocato
resta iscritto all’Albo:
una sorta di “braccialetto
elettronico”, che si
indossa dopo il giuramento
e si dismette con la
cancellazione dall’Albo.
L’obbligo si applica a
tutti gli iscritti,
indipendentemente da
“quanto” si esercita la
professione (non esiste,
cioè, qui, il criterio
dell’esercizio della
professione con carattere
di continuità, valido ad
esempio per l’iscrizione
alla Cassa forense). Sono
assoggettati al dovere
formativo anche i
praticanti abilitati
(titolari, come sono,
dello ius postulandi).
L’anno formativo è
calcolato su base solare
ed il periodo di
valutazione della
formazione svolta ha un
arco temporale di 3 anni:
tuttavia, la decorrenza
inizia dal primo giorno
dell’anno successivo a
quello di iscrizione: se
quindi l’iscrizione
avviene a novembre 2007,
l’anno formativo inizia il
1° gennaio 2008 ed il
periodo formativo cessa il
31 dicembre 2010 (con
possibilità di utilizzare
la frazione di anno
residua, prima che inizio
il triennio di
valutazione, al fine di
accumulare crediti da
spendere come “patrimonio”
acquisito volontariamente
nel periodo precedente
quello della valutazione).
Siccome i Consigli
dell’Ordine debbono poter
“misurare” il grado di
formazione acquisito dagli
iscritti è stabilito che
l’unità di misura della
formazione continua è il
c.d. “credito formativo”.
Viene così creato una
specie di “creditometro”
(al pari dell’etilometro,
usato per gli
automobilisti alticci) per
accertare se l’avvocato ha
o meno compiuto l’iter
formativo richiestogli.
Tale iter comporta che in
3 anni l’iscritto deve
acquisire almeno 90
crediti, di cui almeno 20
in ogni singolo anno
formativo: la ratio della
norma è chiara, imponendo
che almeno i due terzi del
totale richiesto siano
maturati con la dovuta
“diluizione”, evitando un
accumulo dei crediti in
“zona Cesarini” ovvero
frustrando l’intenzione di
chi intende fare “il
pieno” all’inizio del
triennio.
Ognuno è libero di
formarsi nelle materie che
crede: l’unico vincolo è
dato dai crediti formativi
per le materie
dell’ordinamento
professionale,
previdenziale (??) e della
deontologia, per i quali
il numero previsto minimo
per ogni anno è pari a 5
(in sostanza nel triennio
15 su 90 crediti debbono
riguardare l’ordinamento
forense, la materia
previdenziale e la
deontologia).
Gli eventi che danno la
possibilità di acquisire
crediti formativi sono di
4 tipi:
a) corsi aggiornamento e
masters, anche per via
telematica;
b) seminari, convegni e
tavole rotonde;
c) commissioni di studio e
gruppi di lavoro;
d) altri eventi
individuati dal CNF o
dagli Ordini distrettuali.
Tali eventi possono essere
promossi ed organizzati
dal Consiglio nazionale
forense, dai Consigli
territoriali ovvero dalla
Cassa nazionale di
previdenza forense.
Stupisce, peraltro,
l’introduzione di tale
ultimo ente tra quelli
ritenuti istituzionalmente
idonei a promuovere eventi
formativi (ma ciò si
spiega con il fatto che la
materia della previdenza è
addirittura resa
obbligatoria). Ad ogni
buon conto sono questi tre
soggetti ad essere
previsti, dal Regolamento,
come quelli
sostanzialmente
privilegiati nel
somministrare attività
formativa.
Partecipare ad uno di
questi eventi dà titolo
all’attribuzione di 3
crediti per ogni mezza
giornata, con il limite
massimo di 9 crediti per
la partecipazione ad ogni
singolo evento.
I medesimi eventi
formativi possono, però,
essere organizzati da
altri “enti, istituzioni,
associazioni forensi od
organismi pubblici o
privati” e la
partecipazione a tali
iniziative attribuisce gli
stessi crediti a
condizione che il CNF od
il Consiglio dell’Ordine
(quale? Non è specificato)
abbiano accreditato
l’evento medesimo (tale
accreditamento viene
deciso valutando la
tipologia e la qualità
dell’evento, nonché gli
argomenti trattati). Se da
un lato il CNF persegue il
criterio della “formazione
qualificata” (dimostrando
di voler attentamente e
previamente esaminare le
proposte formative)
dall’altro non è chiaro se
l’assenza di una “riserva
di legittimazione” a
favore di taluni enti a
discapito di altri si
traduca in concreto in una
garanzia.
E’ verosimile ritenere che
i Consigli forensi si
limiteranno a concedere il
loro “patrocinio” ad
eventi formativi
organizzati da altri,
piuttosto che periziarsi
nel dar vita ad iniziative
svolte per così dire “in
economia”. Ma ciò non
assicura, comunque, che
non si possano verificare
discriminazioni in termini
di concessione degli
accrediti.
Il sistema
dell’accreditamento può
essere selettivo (un
evento singolo) o
cumulativo (un programma
intero, ad esempio
semestrale) a seconda
delle decisioni che
intende assumere nella sua
autonomia propositiva
l’organizzatore.
Esiste poi tutta una serie
di attività che
attribuiscono egualmente
crediti formativi a chi le
svolge, per così dire, non
da discente. Si tratta
delle relazioni o lezioni
tenute negli eventi di cui
sopra (lett. A e B) o
nelle scuole forensi o di
specializzazione per le
professioni forensi; delle
pubblicazioni
scientifiche; delle
docenze presso Università,
istituti universitari od
equiparati (anche per
effetto di contratti di
insegnamento);
partecipazione alle
Commissioni per gli esami
di stato di avvocato;
altre attività individuali
di formazione, svolte in
autonomia, purchè
previamente autorizzate
sempre dal CNF o dal
Consiglio dell’Ordine. In
queste ipotesi il
Consiglio dell’Ordine
attribuisce massimo 12
crediti per tutte le
tipologie, salvo per la
terza (Commissione
d’esame) dove il massimo
sono 24 crediti (per tutta
la durata dell’incarico).
E’ inutile sottolineare
che tutte queste attività
che sono rimesse, dal
Regolamento del CNF, alle
decisioni del Consiglio
dell’Ordine, non sono
state affatto disciplinate
dal “regolamentino” del
Consiglio romano: così non
è dato sapere qual’è il
numero di quei crediti che
il Consiglio ha il potere
di determinare
discrezionalmente.
Il profilo degli esoneri è
disciplinato dall’art. 5.
Di diritto sono esonerati,
ma solo limitatamente alle
materie che insegnano, i
professori universitari ed
i ricercatori: e ci
mancherebbe pure che
costoro da un lato
impartiscano lezioni e
dall’altro fossero
costretti a frequentare
corsi di formazione,
magari svolti da soggetti
che fungono da discenti
nelle prime!
I casi di esonero a
domanda, invece, debbono
essere giustificati da
gravità dei motivi e non
sono, però, tassativamente
indicati: tra questi
rientrano la gravidanza e
la maternità (o comunque
l’assolvimento degli
obblighi collegati alla
paternità), la grave
malattia o l’infortunio,
l’interruzione per oltre 6
mesi dell’attività (o
trasferimento all’estero).
Il CNF ha poi il potere di
indicare altre ipotesi di
esonero (quali saranno?).
All’esonero, che può anche
essere parziale, consegue
la riduzione dei crediti
da conseguire nei 3 anni,
in proporzione con la
durata dell’esonero.
E’ data facoltà al
Consiglio dell'ordine di
decidere, infine, di
dispensare dall'obbligo
formativo, in tutto o in
parte, l’iscritto che ne
faccia domanda e che abbia
superato i 40 anni di
iscrizione all'albo,
tenendo conto, con
decisione motivata, del
settore di attività, della
quantità e qualità della
sua attività professionale
e di ogni altro elemento
utile alla valutazione
della domanda. Come si
vedrà l’Ordine di Roma ha
disciplinato in maniera di
versa la fattispecie.
I doveri degli iscritti.
Ognuno, su richiesta, deve
presentare una succinta
relazione al Consiglio
dell’ordine, dove si
indicano gli eventi
seguiti l’anno precedente,
e documentando le attività
svolte. Il mancato
adempimento dell’obbligo
formativo costituisce
illecito disciplinare,
così come ovviamente la
mancata od infedele
certificazione. La
sanzione da irrogare è
commisurata alla gravità
della violazione.
I doveri dei Consigli.
Ogni Consiglio dell’Ordine
deve attuare le attività
formative, ma solo nei
modi e con i mezzi
ritenuti più opportuni.
Entro il 31 ottobre di
ogni anno predispone
(anche di concerto con
altri Consigli) un
programma di eventi che
intende organizzare l’anno
seguente, specificando il
numero dei crediti
riconnessi ad ognuno di
essi. Il programma, sempre
entro lo stesso termine,
deve essere inviato al CNF.
Il Consiglio ha anche il
dovere di esercitare
controlli. L’art. 8 dedica
tutti e 4 i suoi commi
alla descrizione dei
poteri di controllo che
verranno esercitati non
sugli Enti che organizzano
eventi formativi, ma sui
propri iscritti: si
replicano qui disposizioni
già presenti nelle norme
precedenti.
Il CNF riceve i programmi
formativi dei singoli
Consigli ed esprime il
proprio parere di
adeguatezza, eventualmente
indicando le modifiche da
apportare. Il parere deve
essere espresso entro 30
giorni: in difetto, per
l’istituto del silenzio
assenso, il programma si
intende approvato. Se il
parere è negativo il
Consiglio è tenuto entro
30 giorni a trasmettere un
nuovo programma. Il CNF
assiste i Consigli
nell’attuazione dei
programmi formativi
avvalendosi della
“Fondazione
dell’Avvocatura italiana”
e del “Centro per la
Formazione”, eventualmente
organizzando direttamente
eventi formativi.
La disciplina transitoria.
Allo scopo di creare una
gradualità temporale
dell’efficacia delle
disposizioni
regolamentari, l’art. 11
detta una disciplina
transitoria. Nel primo
triennio di valutazione i
crediti formativi da
conseguire sono ridotti a
venti per chi abbia
compiuto entro il 1°
settembre 2007 od abbia a
compiere entro il 1°
settembre 2008 il
quarantesimo anno
d'iscrizione all'albo ed a
50 per ogni altro
iscritto, col minimo di 9
crediti per il primo anno
formativo, di 12 per il
secondo e di 78 per il
terzo, dei quali in
materia di ordinamento
forense, previdenza e
deontologia almeno 6
crediti nel triennio
formativo.
* * *
Il Regolamentino del 9
novembre 2007.
Dopo un primo articolo
inutile, il testo si
preoccupa di escludere che
gli Enti che hanno
presentato un programma
approvato dal Consiglio
dell’Ordine possano
fregiarsi del titolo di
“ente accreditato per la
formazione professionale
continua”, atteso che
l’accredito viene limitato
al singolo evento
autorizzato od al
programma.
Gli eventi di formazione
deontologica sono
riservati esclusivamente
al Consiglio dell’Ordine,
il quale evidentemente si
deve reputare depositario
assoluto ed esclusivo del
“sapere” in materia.
L’escamotage è presto
trovato: chi intenda
organizzare a Roma un
evento formativo su
materia “deontologica”
chiederà l’accreditamento
al CNF e non all’Ordine
capitolino.
Qualora un evento sia
organizzato da un soggetto
terzo l’iscrizione dovrà
essere garantita a tutti,
senza che l’adesione o
l’appartenenza
all’organismo possa
costituire titolo di
preferenza all’ammissione
(si replica, così, il
principio del difetto di
riserva di legittimazione,
già sancito dal
Regolamento del CNF).
Sono dettati alcuni
requisiti formali e
contenutistici cui la
domanda di accredito deve
uniformarsi.
Il Consiglio, valutate le
proposte pervenute, redige
un programma che trasmette
al CNF. La norma è chiara
nel far comprendere che il
programma che entro il 31
ottobre dovrà essere
trasmesso al CNF si
compilerà pressoché
esclusivamente sulla base
delle proposte che
pervengono al Consiglio
dall’esterno.
Le iscrizioni ai corsi
possono essere effettuate
o presso il Consiglio
dell’Ordine o presso
l’Istituto organizzatore,
fino all’esaurimento dei
posti (che non possono
essere meno di 150, oppure
meno di 50 solo se
l’argomento è reputato
altamente specialistico).
La disdetta
dell’iscrizione deve
essere comunicata entro 2
giorni dall’inizio per
permettere l’altrui
partecipazione: la norma
nulla dice nel caso in cui
la disdetta non venga
comunicata.
Il controllo sulle
presenze avviene
all’inizio ed alla fine
dell’evento, manualmente
od elettronicamente,
quando il corso è
organizzato dal Consiglio.
In caso di evento esterno
è l’organizzatore a
rendere noto come il
controllo si eseguirà.
Alla fine del corso si
rilascia un attestato nel
quale si riportano i
crediti maturati.
Il regolamentino introduce
una nuova causa di
esonero: si tratta di quei
colleghi che hanno più di
settanta anni di età e più
di 20 anni di esercizio
della professione (a ciò è
equiparato lo svolgimento
di funzioni giudiziarie).
Per le donne in stato
interessante l’esonero, a
Roma, non può essere
richiesto prima dei 3 mesi
precedenti la data
presunta del parto e dopo
un anno dal felice evento:
chissà se la gravidanza è
trattata in egual misura
dagli altri Consigli
dell’Ordine!
Le altre disposizioni del
“regolamentino” replicano
norme già contenute
nell’articolato del CNF e,
dunque, sono superflue.
Ringrazio, come sempre,
dell’attenzione.
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Avvocati,
tutti a ripetizione! dell'Avvocato
Mauro Mellini già
deputato radicale e
componente del CSM
Scritto da Mauro Mellini
giovedì 07 febbraio 2008
Fino a qualche decennio fa
sui ragazzi delle scuole
“rinviati a ottobre” o a
rischio di essere
rimandati o semplicemente
un po’ debolucci in questa
o quella materia,
incombeva la minaccia di
“dover andare a
ripetizione”. Ripetizione
delle lezioni, dello
studio, dello svolgimento
dei compiti. In altre
parole: lezioni private.
Che, in quanto tali e
niente affatto gratuite,
incombevano soprattutto
sui genitori più che sugli
stessi alunni, come una
specie di tassa
sull’asinità dei loro
figli o, magari,
sull’inefficienza delle
scuole (pubbliche e
gratuite) che avrebbero
dovuto assicurare la loro
preparazione.
Di contro, la necessità
delle “ripetizioni” per un
numero sempre crescente di
ragazzi, apriva ai
professori la possibilità
di un lavoro e di un
reddito integrativi di
quelli loro imposti e
assicurati dallo Stato.
E sì che ne avevano
proprio bisogno, con gli
stipendi di fame di quella
maltrattata categoria.
C’erano ripetizioni
“singole”, oppure di
gruppo. Ogni professore,
salvo eccezioni, in genere
viste con sospetto dai
colleghi, aveva la sua
“scuoletta” con tariffe
differenziate, anzitutto a
seconda del carattere
individuale o collettivo
della “ripetizione” ed
anche del prestigio del
docente. Un prestigio
misurato a fine anno o
all’esito degli esami di
riparazione: più promossi,
più prestigio, più alta la
tariffa. E si parlava
spesso di “accordi” tra
professori: io li rimando
a ottobre e tu “te li
prendi”, poi io “mi
prendo” quelli che rimandi
a ottobre tu. Malignità,
certo, ma non solo e non
sempre.
Il gran mercato delle
“ripetizioni” è finito (o
quasi) quando nella scuola
è prevalso il principio
che una promozione e un
diploma non si nega a
nessuno. In nome, dicono,
della democrazia e dell’eugualitarismo.A
queste cose pensavo nei
giorni scorsi quando, per
una polemica scoppiata nel
corso della campagna
elettorale per il rinnovo
del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, è venuto
alla ribalta, con il
solito ritardo rispetto al
momento che le sarebbe
stato più proprio, la
questione di un
regolamento per
l’aggiornamento della
preparazione
professionale, varato fin
dallo scorso luglio dal
Consiglio Nazionale
Forense, che avrebbe
preventivamente acquisito
i pareri dei varii Ordine
locali, chiamati poi ad
ulteriormente
regolamentarlo e attuarlo.
Con questa normativa viene
imposto agli avvocati di
frequentare corsi di
aggiornamento e di
procurarsi così, e con
altri analoghi incombenti
stabiliti a tal fine,
“crediti” per dimostrare
di aver adempiuto
all’obbligo del proprio
aggiornamento
professionale. Pena
procedimenti disciplinari
ed, in extremis (si
direbbe) la cancellazione
dagli albi.La terminologia
(i “crediti”) ricorda il
sistema scolastico
vigente, che ha sostituito
il “rinvio a ottobre”, con
i “debiti”, da soddisfare
con i “crediti”. Ed è
singolare che la polemica
su i “crediti” per
l’aggiornamento
professionale degli
avvocati sia venuta a
coincidere con la
dichiarazione di
fallimento di tale sistema
nelle scuole. Fallimento
per mancanza di corsi, di
fondi necessari, di
professori disponibili.
I debiti dei ragazzi un
po’ asinelli sembrano
destinati ad andare in
prescrizione. “Ad
impossibilia nemo tenetur”.
Vale per i ragazzi perché
vale anche per le scuole
ed i professori: non ci
sono i soldi.I soldi,
invece, ci sarebbero per
far fronte alla necessità
di aggiornamento degli
avvocati. Ci sarebbero
perché i corsi dovrebbero
pagarseli. E’ per questo
che, invece che al
fallimentare sistema
scolastico attuale dei
“crediti”, vien fatto di
pensare al fiorente
sistema delle
“ripetizioni”. Ed, infatti
la polemica si è
imperniata sul “nuovo
balzello” rappresentato
dal costo che, per
assicurarsi il necessario
quantitativo di “crediti”,
gli avvocati dovrebbero
sopportare. Rilievo giusto
ed importante, soprattutto
se si tiene conto che, in
modo strisciante e
dissimulato, oneri
pesantissimi si sono di
recente aggiunti ai costi
di ogni studio
professionale. Si pensi
alla bislacca legge sulla
privacy, per adempiere
alle prescrizioni della
quale gli avvocati
dovrebbero sopportare
spese insostenibili per
compensi al personale,
rinnovo dei mobili e messa
a norma degli immobili.
Ma, a parte la questione
delle spese, sta di fatto
che la normativa del
Consiglio Nazionale
Forense e quelle
particolari di attuazione
dei singoli Ordini sono
assurde e
costituzionalmente
illegittime.Se dovessero
essere attuate darebbero
luogo a situazioni
grottesche e si
risolverebbero nel
vantaggio di una specie di
casta di “docenti”
“aggiornatori”, al cui
entusiasmo per la
prospettata riforma è
probabilmente dovuta la
troppo facile adozione di
questo bislacco sistema.
Intendiamoci bene: non è
che gli avvocati non
abbiano bisogno di un
continuo e serio
aggiornamento
professionale. Di più:
oggi si può dire che non
c’è avvocato che possa
dichiararsi adeguatamente
preparato o aggiornato in
qualche materia. Così come
avviene ad esempio per i
medici. Ma è altrettanto
certo che non c’è sistema
generale di aggiornamento
e non è il sistema dei
“crediti” del Consiglio
Nazionale Forense che
possano garantire il
raggiungimento di una
preparazione professionale
adeguata alle sempre nuove
e sempre più differenziate
capacità professionali nei
vari campi.Né mancano
avvocati che si cimentino
nell’affrontare casi in
materie in cui non hanno
la necessaria
preparazione, magari in
ricorsi in Cassazione,
mancando di ogni
conoscenza delle tecniche
dei giudizi di
legittimità. Ma l’avvocato
che ha il senso dei propri
doveri e dei propri limiti
sa come aggiornarsi ed in
quale ambito limitarsi a
lavorare. Se no non c’è il
corso di aggiornamento che
tenga e “credito” che
dimostri un’adeguatezza
che non esiste. Ci saranno
invece, magari, avvocati
che, per pagarsi le
“ripetizioni” nei costosi
corsi di aggiornamento,
arrafferanno con ancora
minor scrupolo lavoro in
materie al di fuori della
loro portata.Ed, invece,
avvocati coscienziosi,
preparati e scrupolosi
nell’aggiornarsi, non
avranno tempo per andare
ad abbeverarsi alle fonti
(che non è arbitrario
prevedere possano essere,
se non inquinate,
discutibili) di una
scienza che, comunque, non
coinciderà mai appieno
alle esigenze del loro
lavoro.Che poi Consiglio
Nazionale Forense ed
Ordini professionali
abbiano il potere di
stabilire come, quando e
quanto gli avvocati
debbano “aggiornarsi”,
cioè imparare un mestiere
che deve essere imparato
giorno per giorno, è un
discorso a parte, che si
aggiunge, e forse precede,
quello cui sopra abbiamo
accennato.Sarà forse
questa già una grave
infrazione disciplinare,
ma io non esito a
dichiarare che mai e poi
mai, ammesso che non vi
siano “limiti di età” per
questa forzata
“scolarizzazione”, mi
sottoporrò al balzello
(non tanto pecuniario, ma
morale) di queste
“ripetizioni”, cui non
feci ricorso da scolaro ed
alle quali non vorrò certo
piegarmi da vecchio
avvocato. Chiudere con la
mia professione perché
cacciato per sopravvenuta
presunta ignoranza, magari
da chi non ha da aspettare
che questa gli sopravvenga
e sia solo presunta,
sarebbe forse un finale
cui non avrei mai pensato.
Ma, in qualche modo,
sarebbe pure divertente.
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Elezioni forensi
Successo per la
lista Bucci
Straordinario
successo della
lista capitanata
da Federico
Bucci al primo
turno delle
elezioni per il
rinnovo del
Consiglio
dell'Ordine
degli avvocati
di Roma.
La compagine ha
piazzato otto
dei suoi dieci
candidati tra i
primi quindici
votati. Federico
Bucci, che è
stato Presidente
dell'Ordine
forense sino al
2003, ha
candidato
personalità di
altissimo
prestigio come
l'avvocato
Rodolfo Murra,
dell'Avvocatura
del Comune di
Roma, il
professor
Giovanni Arieta,
ordinario di
diritto
processuale
civile, e
l'avvocato
Pietro Nocita,
noto penalista.
La lista di
Bucci si è
impegnata, tra
l'altro, ad
abrogare il
recente
regolamento che
sancisce
l'obbligo della
formazione
permanente
prevalentemente
a pagamento, che
è stato
recentemente
approvato dal
Consiglio
uscente, con la
presentazione di
un programma
che, tra i suoi
punti più
qualificanti,
prevede
soprattutto per
i più giovani
avvocati e i neo
iscritti
un'attività di
aggiornamento
continuativa,
libera e
gratuita.
Da domani a
martedì 5
febbraio gli
avvocati sono
chiamati di
nuovo alle urne
al Palazzo di
giustizia di
Piazza Cavour
per espletare il
turno del
ballottaggio.
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alcune parti
tratte
dell'articolo da
cui si desume come
AIGA, Camere
Civili, UCPI
rivendichino di
avere
supportato
il regolamento
sulla formazione
coattiva a carico
della base
dell'avvocatura
8/1/2008 da Il
Sole 24 Ore
Gli avvocati in
cerca di crediti
Formazione
permanente. Le
iniziative per i
legali
«....................Il
nostro piano
formativo
nazionale — spiega
Oreste Dominioni,
presidente delle
Camere penali —
fissa rigidi
criteri di qualità
per
l’aggiornamento
professionale. E
le nostre
strutture locali
sono tenute ad
adeguarsi. Sarebbe
difficile
comprendere come
eventi autorizzati
con un protocollo
a livello
nazionale possano
poi essere
bocciati dai
Consigli
territoriali». Per
Valter Militi,
presidente dell’Aiga
(che ha già varato
un ampio progetto
di formazione
continua), è ora
di lasciare da
parte le
discussioni e
concentrarsi sui
contenuti. «Questa
deve essere
considerata,
soprattutto dai
giovani legali che
esercitano in
realtà
particolari,
un’opportunità per
crescere e magari
per specializzarsi
— chiarisce Miiti
—. Penso al fatto
che a Gioia Tauro,
per esempio, dove
c’è uno dei
principali porti
europei, non
esistono legali
esperti in diritto
marittimo». Anche
l’unione delle
Camere civili si
appresta ad
avviare il
programma 2008 per
l’aggiornamento
professionale: «Il
problema —
conclude il
presidente,
Salvatore Grimaudo
— sarà semmai
quello di
assicurare un
effettivo e
accessibile
sistema di
formazione. In una
città come
Palermo, in cui
operano 8 mila
legali, non sarà
facile senza il
contributo di
tutti” Marco
Bellinazzo
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LE CAMERE
PENALI
ASSIEME AD AIAF,
AGI E UNCAT
CHIEDONO CHE
PER I GIOVANI
AVVOCATI (OVVERO
PER COLORO CHE
NON SONO
ISCRITTI
ATTUALMENTE
ALL'ALBO DEI
CASSAZIONISTI)
SI INTRODUCA
L'ESAME
OBBLIGATORIO PER
ACCEDERE
ALL'ALBO DEI
CASSAZIONISTI
RINNOVARE
L'AVVOCATURA
Roma, 26 marzo
2008
presso la sede
di RETI spa, Via
del Plebiscito
102 - Roma
Si terrà
a Roma il terzo
tavolo di lavoro
promosso dall'UCPI,
AIAF, AGI e
UNCAT al quale
sono stati
invitati a
partecipare i
responsabili dei
settori
giustizia e
professioni di
tutti i partiti
politici.
Nel corso di
questo
importantissimo
appuntamento le
Associazioni
forensi
promotrici, nel
rivendicare
l'autonomia
della riforma di
ordinamento
forense rispetto
alla riforma
delle
professioni
intellettuali,
presenteranno il
progetto di
riforma di
ordinamento
forense dalle
stesse
elaborato.
I punti
qualificanti di
tale riforma,
ispirata a
garantire
elevata qualità
allaprestazione
professionale,
possono essere
così
sintetizzati:
- individuazione
di rigorosi
criteri di
accesso allla
professione di
avvocato
- introduzione
degli elenchi di
specialità
-
esame
obbligatorio per
l'accesso al
patrocinio
dinanzi alle
giurisdizioni
superiori.
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L'avvocatura
propone la
sua
riforma
da Italia
Oggi
Che la
prossima
legislatura
sia quella
buona per
l'approdo
di una
legge
professionale
per
l'avvocatura.
A
chiederlo
con forza
l'
Unione
camere
penali
italiane
presieduta
da Oreste
Dominioni,
l'
Associazione
italiana
avvocati
per la
famiglia
ed i
minori (Aifa),
l'Associazione
giuslavoristi
italiani e
l'Unione
nazionale
camere
avvocati
tributaristi
(Uncat)
che hanno
pronta, da
consegnare
al
prossimo
ministro
della
giustizia,
la loro
proposta
di
riforma.
L'obiettivo:
garantire
innanzitutto
un'elevata
qualità
della
prestazione.
Come?
Attraverso
il rigore
nell'accesso,
nella
formazione
e nella
specializzazione
dell'avvocato,
ma anche
nell'abilitazione
all'esercizio
della
professione
davanti
alle
giurisdizioni
superiori.
Da questi
punti
prende
corpo il
progetto
di riforma
dell'ordinamento
della
professione
che le
associazioni
forensi
specialistiche
hanno
presentato
ieri a
Roma alla
presenza
di alcuni
esponenti
politici.
Una
proposta
che
affonda le
sue radici
nei
disegni di
legge
autonomi
sul
riordino
dell'ordinamento
professionale
presentati
nella
scorsa
legislatura
dagli
onorevoli
Calvi e
Manzione,
ma che da
questi va
ancora
oltre
fissando
paletti
precisi su
alcune
questioni
ritenute
fondamentali:
gli albi
di
specializzazione
e
l'accesso
alla
magistratura
superiore.
E non
solo,
perché per
le
associazioni
di
categoria,
una vera
riforma
deve
essere
sviluppata
in totale
autonomia
rispetto a
quella più
generale
delle
professioni
intellettuali.
Innanzitutto
quindi il
problema
della
specializzazione:
secondo i
firmatari
della
proposta
infatti è
necessario
regolamentarla
in maniera
organica
eliminando
la
possibilità
di
indicare
«settori
di
attività
prevalente
in numero
non
superiore
a tre».
Insomma,
fornire
una
connotazione
specialistica
che non
vuol dire
però far
sparire
l'avvocato
generalista
ma
garantirne
una
qualificazione
maggiore.
Anche per
questo è
necessario
dare alla
specializzazione
forense
una
disciplina
organica,
regolamentandone
il
percorso
formativo
e
indicando
i soggetti
legittimati
ad
approntarlo
e
disciplinandone
l'informativa
al
pubblico.
C'è poi il
tema della
abilitazione
dinanzi
alle
giurisdizioni
superiori
per
evitare
che chi ha
preso il
titolo di
avvocato
diventi
cassazionista
automaticamente.
Le
caratteristiche
di un
esame
volto a
valutare
il
possesso
di una
qualificazione,
l'anzianità
di
esercizio
professionale
richiesta
per l'
ammissione,
insieme
all'introduzione
degli
elenchi di
specialità,
impongono
però, come
si legge
nella
proposta,
di
individuare
percorsi
di accesso
al
patrocinio
dinanzi
alle
giurisdizioni
superiori
differenziati
a seconda
della
specifica
competenza
professionale
maturata
nel tempo.
Da qui
nasce la
previsione
di
istituire
tre
diversi
Albi
speciali
per il
patrocinio
avanti
alle
giurisdizioni
superiori
(Albo
speciale
per il
patrocinio
davanti
alla Corte
di
cassazione,
Sezioni
Civili;
Albo
speciale
per il
patrocinio
davanti
alla Corte
di
cassazione,
sezioni
penali, e
al
Tribunale
supremo
militare;
Albo
speciale
per il
patrocinio
davanti al
Consiglio
di stato),
cui si
accede
solo dopo
aver
superato
una prova
di esame
differenziata
a seconda
dello
specifico
percorso
professionale
effettuato
e del
corrispondente
Albo cui
si chiede
l'ammissione.
Un punto
questo che
insieme
alla
specializzazione
sono per
Gaetano
Pecorella
capogruppo
di Forza
Italia
della
commissione
giustizia
della
Camera,
«due
obiettivi
storici».
Certo è
che
secondo
Pecorella
sarà molto
difficile
ottenere
questi
risultati
soprattutto
perché
l'avvocato
specialista
è un
avvocato
di nicchia
che come
ha un
prezzo più
alto». È
fondamentale
comunque
per
Gianfranco
Laurini di
Forza
Italia far
si che
qualsiasi
rinnovamento
dell'avvocatura
non sia
sganciato
rispetto a
una
generale
riforma
delle
professioni,
pur
rispettando
quelle che
sono le
specificità
della
professione
forense.
Di
tutt'altra
opinione
Paola
Balducci
dei Verdi
che
ritiene la
riforma
della
professione
di
avvocato
totalmente
indipendente
dalle
altre
professioni
intellettuali
proprio
per non
confondere
quelle che
sono le
peculiarità
della
professione
stessa.
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Al
«governo»
dei
legali
riconfermato
Alpa
30/7/2007
Il Sole
24 Ore
Avvocati.
Rinnovate
le
cariche
al Cnf
per il
2007-2010
Un
«apprezzamento
corale
inatteso».
Con
22
voti
su
24
(e
due
schede
bianche)
il
presidente
del
Consiglio
nazionale
forense,
Guido
Alpa,
ha
ricevuto
ieri,
a
Roma,
un’inequivocabile
riconferma,
per
il
triennio
2007-2010,
alla
guida
del
Cnf.
Un
rafforzamento
nel
solco
della
continuità—
inclusa,
ancora
una
volta,
la
totale
assenza
della
componente
femminile
-
che
Alpa
intende
qualificare
con
più
attenzione
alle
pari
opportunità,
sia
verso
le
professioniste
che
i
giovani.
«A
partire
- ha
spiegato
-
dal
convegno
internazionale,
promosso,
in
autunno,
con
il
sottosegretario
alla
Giustizia,
Daniela
Melchiorre,
magistratura,
Csm
e
notariato
sulle
discriminazioni
nel
mondo
legale».Ma
per
moltiplicare
le
opportunità
di
un
settore
che
conta
quasi
200
mila
‘addetti”,
Guido
Alpa
individua
due
priorità.
«Dobbiamo
portare
a
termine—ha
spiegato
il
presidente—la
formazione
continua,
coni
regolamenti
sui
criteri
di
attribuzione
dei
crediti
e
quello
sulle
specializzazioni,
che
dovrà
tradursi
in
percorsi
professionalizzanti
tra
scuola
superiore
dell’avvocatura
e
associazioni,,.
Senza
escludere
a
priori
le
università.
Altra
priorità,
poi,
è
ampliare
gli
spazi
professionali
dei
professionisti,
con
un
presidio
più
forte
in
settori
quali
i
diritti
dei
consumatori,
le
violazioni
di
norme
comunitarie
e
della
concorrenza
«Ma
vanno
potenziate
- ha
detto
Alpa
—
anche
le
tecniche
di
conciliazione
e
arbitrato».
Guido
Alpa,
(60
anni,
è
ordinario
di
diritto
privato
a
“La
Sapienza”
dal
1980,
docente
dell’Università
di
Genova,
della
Luiss
di
Roma
e ha
ricevuto
una
laurea
honoris
causa
dall’Università
Complutense
di
Madrid.
Avvocato
dal
1974
e
cassazionista
dal
1984,
è al
Cnf
dal
1996.
Completano
il
nuovo
organigramma
i
due
vicepresidenti,
Ubaldo
Perfetti
e
Carlo
Vermiglio.
Mentre
il
“numero
due”
Uscente,
PierlmgiTiraie
èil
nuovo
segretario,
e
Lucio
Del
Paggio
assume
la
carica
di
tesoriere.
Gli
altri
consiglieri
sono:
Carlo
Allorio,
Giuseppe
Bassu,
Nicola
Bianchi,
Alessandro
Bonzo,
Stefano
Borsacchi,
Emilio
Nicola
Buccico,
Aldo
Bulgarelli,
Luigi
Cardone,
Antonio
De
Giorgi,
Giovanni
D’Innella,
Fabio
Florio,
Bruno
Grimaldi,
Corrado
Lanzara,
Alarico
Manani
Marini,
Andrea
Mascherin,
Raffaele
Mauro,
Silverio
Sica,
Marco
Stefanelli,
Giovanni
Vaccaro.
Una
scelta
che
«disattende
il
ricambio»,
quella
di
Alpa,
per
i
giovani
legali
dell’Anpa,
che
hanno
annunciato
liste
proprie
e
autonome
alle
elezioni
territoriali
del
2008.
L.Ca.
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Giustizia : giovani legali ANPA critici su rielezione Alpa al CNF
di Mauro W. Giannini
Criticano la riconferma del presidente del Consiglio Nazionale Forense e annunciano la presentazione delle loro liste alle prossime elezioni locali dell'organismo dell'avvocatura, con punto qualificante l'abolizione dei corsi di formazione a pagamento.
Sono i giovani legali dell'ANPA, che affermano: "Prendiamo atto della conferma di Guido Alpa alla presidenza del Consiglio Nazionale Forense. Rispettiamo ovviamente la legittima decisione dei Consiglieri, ma non possiamo non sottolineare il misoneismo dimostrato nell'occasione dal C.N.F. Al condivisibile rinnovo dei due VicePresidenti non si è accompagnato anche il cambio al vertice e questo sicuramente comporterà una quasi definitiva frattura, specie con i Giovani Avvocati".
Per questo motivo i giovani legali presieduti da Gaetano Romano hanno annunciato "dopo attenta valutazione svolta in questi ultimi mesi", la presentazione - per la prima volta - di proprie liste elettorali in occasione delle prossime elezioni dei Consigli dell'Ordine locali forensi nel Gennaio 2008. "Per l'occasione - sottolinea l'"A.N.P.A.-giovani legali italiani" ci apriremo al consenso anche di coloro che giovani avvocati non sono, promettendo in solitudine alla base dell'avvocatura, al primo punto del nostro programma elettorale, l'abolizione immediata dell'obbligo di formazione permanente ed a pagamento voluta dal C.N.F".
"Soprattutto a seguito del nostro ricorso all'antitrust e della nostra petizione nazionale contro l'obbligo di formazione continua ed a pagamento - sottolinea l'avv. Romano - abbiamo riscontrato un enorme consenso persino da ambienti generazionali a noi lontani e per questo dobbiamo assumerci la responsabilità di rendere evidente - a Gennaio 2008 in quasi tutti i Fori italiani - la grande frattura tra il Presidente Alpa e la base dell'avvocatura."
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