TUTTE
LE MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
dal sito
del Consiglio Nazionale Forense:
APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL
27 GENNAIO 2006
ARTICOLO 7
Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato
svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari
all'interesse del proprio assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel
rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la
collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei
confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ARTICOLO 10
Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la
propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti
la propria sfera personale.
II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che stipuli con soggetti che esercitano il
recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.
ARTICOLO 13
Dovere di aggiornamento
professionale
I. E' dovere dell'avvocato
curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.
II. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con
lo studio individuale e la partecipazione a iniziative
culturali in campo giuridico e forense.
E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i
regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio
dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i
programmi formativi.
ARTICOLO 14
Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi,
che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza,
devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice
in errore.
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel
processo prove false. In particolare, il difensore non può
assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone
informate sui fatti che sappia essere false.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
ARTICOLO 15
Dovere di adempimento
previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere
regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli
organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e
fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
ARTICOLO 16
Dovere di evitare
incompatibilità
E' dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale
o di mediazione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto
l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità,
non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ARTICOLO 17
Informazioni sull'attività
professionale
L'avvocato può dare
informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere
coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento
della collettività.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a
verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie
riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato
non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti,
ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve
rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati
della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione
e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di
formazione professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di
società o di associazioni di avvocati, previa approvazione
del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento
dell'evento.
II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta
persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio
degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e,
in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ili - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza
esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè,
rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
ARTICOLO 17 bis
Mezzi di informazione
consentiti
L'avvocato può dare
informazioni sulla propria attività professionale
utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures
informative, previa, per queste ultime, approvazione del
Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei
nominativi dei professionisti che lo compongono qualora
l'esercizio della professione sia svolto in forma associata
o societaria;
•) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi
secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo,
numeri telefonici, fax, e~mail e del sito web, se attivato.
Possono essere indicati
soltanto:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli
istituti universitari;
•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni
superiori;
•) il titolo professionale che consente all'avvocato
straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato
italiano l'esercizio all'estero, della professione di
avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
•) i settori di esercizio dell'attività professionale
(civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito
di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il
limite di non più di tre materie;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale;
•) l'eventuale certificazione di qualità dello studio
(l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione
di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine
il giustificativo della certificazione in corso di validità
e l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso
dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e
presso la porta di accesso allo studio, con la sola
indicazione della presenza dello studio legale, dei
professionisti che lo compongono e della sua collocazione
all'interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le
riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili
all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di
avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione
dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio
dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata
l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti
dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e
pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner
o pop~up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati
consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).
Articolo 18
Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e
con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi
a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste,
per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I - II difensore, con il consenso del proprio assistito e
nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli
organi di informazione e di stampa notizie che non siano
coperte dal segreto di indagine.
II — In ogni caso, nei rapporti con gli organi di
informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto
divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità
professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di
sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di
informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto
divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve
le esigenze di difesa del cliente.
III — E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole
del Consiglio dell'ordine di appartenenza, di tenere o
curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione
del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse
televisive o radiofoniche.
ARTICOLO 20
Divieto di uso di espressioni
sconvenienti od offensive.
Indipendentemente dalle
disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di
usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati,
delle controparti e dei terzi. I. La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica.
ARTICOLO 21
Divieto di attività
professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo
costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in
materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo
professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di
attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
II — Costituisce altresì illecito disciplinare il
comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi
altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti
non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività
di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare
benefici economici, anche se limitatamente al periodo di
eventuale sospensione dall'esercizio.
Ili - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di
professore solo se sia docente universitario di materie
giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la
materia di insegnamento e la facoltà.
IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può
usare esclusivamente e per esteso il titolo di
"praticante avvocato", con l'eventuale indicazione
di "abilitato al patrocinio" qualora abbia
conseguito tale abilitazione.
ARTICOLO 22
Rapporto di colleganza
L'avvocato deve mantenere
sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato
a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a
rispondere con sollecitudine alle sue richieste di
informativa.
II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei
confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio
della professione deve dargliene preventiva comunicazione
per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il
diritto da tutelare.
Ili - L'avvocato non può registrare una conversazione
telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di
una riunione, è consentita soltanto con il consenso di
tutti i presenti.
ARTICOLO 23
Rapporto di colleganza e
dovere di difesa nel processo.
Nell'attività giudiziale
l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza
del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il
rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle
udienze e in ogni altra occasione di incontro con i
colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale
o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti
che comporti pregiudizio per la parte assistita.
Ili - II difensore, che riceva l'incarico di fiducia
dall'imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con
mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato
ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve
raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto
è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività
professionale eventualmente già svolta.
IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare
con i difensori delle altre parti, anche scambiando
informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte
assistita e nel rispetto della legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta
processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il
comune assistito, al fine della effettiva condivisione della
strategia processuale.
VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella
prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve
essere comunicata al collega avversario.
ARTICOLO 24
Rapporti con il Consiglio
dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o
con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle
finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere
di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al
Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata
risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la
mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali
comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II - Qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un
esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto
costituisce illecito disciplinare.
Ili - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio
dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza,
imparzialità e nell'interesse generale. IV - L'avvocato ha
il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio
dell'ordine di appartenenza ed eventualmente a quello
competente per territorio, la costituzione di associazioni o
società professionali e i successivi eventi modificativi,
nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche
recapiti professionali.
ARTICOLO 28
Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o
riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la corrispondenza contenente proposte transattive
scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi
quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa
corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che
assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora
venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad
osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ARTICOLO 29
Notizie riguardanti il
collega
L'esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega
avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua
persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un
giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla
tutela di un diritto.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti
denigratori sull'attività professionale di un collega.
ARTICOLO 30
Obbligo di soddisfare le
prestazioni affidate ad altro collega
L'avvocato che scelga e
incarichi direttamente altro collega di esercitare le
funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che
dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando
il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
ARTICOLO 37
Conflitto di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio
assistito o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui
l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione
del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito,
ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero
quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo
incarico.
II - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti
aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che
siano partecipi di una stessa società di avvocati o
associazione professionale o che esercitino negli stessi
locali.
ARTICOLO 40
Obbligo di informazione
L'avvocato è tenuto ad
informare chiaramente il proprio assistito all'atto
dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato
è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo
svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte
assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e
ai costi presumibili del processo.
II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita
la necessità del compimento di determinanti atti al fine di
evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di
trattazione.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio
assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del
mandato se utile all'interesse di questi.
ARTICOLO 43
Richiesta di pagamento
Durante lo svolgimento del
rapporto professionale l'avvocato può chiedere la
corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute
ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni
professionali, commisurati alla quantità e complessità
delle prestazioni richieste per lo svolgimento
dell'incarico.
1 - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese
sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a
consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata
delle somme anticipate e delle spese sostenute per le
prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni
svolte.
II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta.
III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di
quello già indicato, in caso di mancato spontaneo
pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei
propri diritti o all'adempimento di prestazioni
professionali il versamento alla parte assistita delle somme
riscosse per conto di questa.
V - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari
per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e
assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al
prevedibile impegno.
ARTICOLO 44
Compensazione
L'avvocato ha diritto di
trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte
assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando
vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si
tratti di somme liquidate in sentenza a carico della
controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando
abbia già formulato una richiesta di pagamento
espressamente accettata dalla parte assistita.
I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere
immediatamente a disposizione della parte assistita le somme
riscosse per conto di questa.
ARTICOLO 48
Minaccia di azioni alla
controparte
L'intimazione fatta
dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è
consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte
delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un
colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio,
l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da
un legale di fiducia.
II - L'addebito alla controparte di competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso,
purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del
proprio assistito.
ARTICOLO 51
Assunzione di incarichi
contro ex- clienti
L'assunzione di un incarico
professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia
trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto
professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a
quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto
divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in
ragione del rapporto professionale già esaurito.
I - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi
in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in
favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi.
ARTICOLO 55
Arbitrato
L'avvocato chiamato a
svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il
proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare
che il procedimento si svolga con imparzialità e
indipendenza.
I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro
quando abbia in corso rapporti professionali con una delle
parti.
II - L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se
una delle parti del procedimento sia assistita da altro
professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che
eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che
possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere
il consenso delle parti stesse all'espletamento
dell'incarico.
Ili - L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la
funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto,
nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative
all'assunzione della veste di arbitro o comunque di
relazioni di tipo professionale, commerciale, economico,
familiare o personale con una delle parti. Diversamente,
deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo
di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le
parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione. IV - L'avvocato che viene designato
arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo
da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve
rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di
qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui
venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al
procedimento;
non deve rendere nota la decisione prima che questa sia
formalmente comunicata a tutte le parti.
ARTICOLO 57
Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi,
quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad
elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed
iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I - E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di
iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e
durante le operazioni di voto.
II - Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è
consentita la sola affissione delle liste elettorali e di
manifesti contenenti le regole di svolgimento delle
operazioni di voto.