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Dopo le prime percentuali "in ribasso", da tutta Italia una vasta eco di dissenso per il DL Castelli

 



La redazione nazionale A.N.P.A. è letteralmente sommersa dalle legittime proteste proveniente dai Colleghi di tutta Italia.


Il nuovo esame a seguito del DL Castelli sembra avere raggiunto il solo scopo di perequare le percentuali verso il basso, di ritardare le correzioni e la comunicazione dei relativi esiti ,nonchè del fatto che gli elaborati in qualche caso sembrano non recare segno alcuno di correzione.


Un vero disastro che ha peggiorato in modo notevole la condizione dei candidati agli esami.
Ma chi è che ha voluto il DL Castelli?


Ricordiamo che l'A.N.P.A. è stata l'unica associazione nazionale forense di Praticanti e Giovani Avvocati ad avere avversato questa decretazione d'urgenza.


Qui di seguito uno scoop A.N.P.A. di qualche mese fa;ecco chi sembra avere preconizzato nel lontano 1996 un sistema di correzione sì deleterio.

Estratto del disegno di legge n.75 della XIII Legislatura per la riforma della professione presentato dalla Senatrice di Torino di Alleanza Nazionale,attuale Sott. al MIUR ,Maria Grazia Siliquini.
Art. 43.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato é indetto ogni anno dal Consiglio nazionale forense. Esso é unico per tutto il territorio della Repubblica e si svolge presso ciascun distretto di corte d'appello. Un candidato puó essere ammesso all'esame per non piú di tre volte.
2. Le commissioni distrettuali sono nominate dal Consiglio nazionale forense entro il 30 settembre di ogni anno e sono composte da sette membri effettivi e da sette supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti debbono essere docenti di discipline giuridiche nelle università e designati dal Consiglio universitario nazionale. I membri avvocati devono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni. La presidenza e la vice presidenza vengono assunte dai membri avvocati con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal piú anziano di età.
3. Non appena avvenuta la nomina delle commissioni distrettuali, e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, presso il Consiglio nazionale forense si procede per sorteggio ad abbinare i candidati di ciascun distretto con le commissioni. Il sorteggio si compie in seduta pubblica inserendo in una urna denominata "A" tanti biglietti quanti sono i distretti, tutti eguali, arrotolati, trattenuti da elastico, della lunghezza di centimetri 5 e la larghezza di centimetri 4, recanti ciascuno l'iscrizione "commissione del
distretto di...", con l'indicazione del distretto, e in una urna denominata "B" altrettanti biglietti dalle stesse caratteristiche anzidette, recanti ciascuno l'iscrizione "candidati del distretto di...", con l'indicazione del distretto. L'abbinamento avviene con estrazione di un biglietto dall'urna A e subito dopo di un biglietto dall'urna B. L'estrazione dei biglietti é effettuata dal presidente del Consiglio nazionale forense o da un
consigliere dallo stesso delegato.4. Ciascuna commissione esaminatrice delibera, previo controllo dei titoli, sull'am missione all'esame dei praticanti che ne abbiano fatto domanda.Contro la deliberazione che neghi l'ammissione, il candidato puó ricorrere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense. In pendenza della decisione, egli ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.5. Il candidato puó essere ammesso a sostenere l'esame soltanto presso la commissione abbinata ai candidati del distretto nella cui circoscrizione é stato iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni.6. Colui che abbia superato l'esame di abilitazione puó iscriversi soltanto nell'albo di un ordine circondariale compreso nel distretto nella cui circoscrizione é stato iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni e non puó chiedere il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dall'iscrizione all'albo.

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