IL PROGRAMMA
SUI GIOVANI PROFESSIONISTI DELLA CDL E DI ALLEANZA
NAZIONALE IN CONTINUITA' CON L'ULTIMA LEGISLATURA E
CON LE PROPOSTE DEL SOTT.SILIQUINI
Secondo Nino Lo Presti - Responsabile
Alleanza Nazionale del settore libere professioni:
- non dovranno essere aboliti i
minimi tariffari
- dovranno essere individuati criteri
più trasparenti nella formazione delle
commissioni di esami per garantire il
rigore delle valutazioni
[.................................]
- dovranno essere attributi
agli ordini di specifiche competenze in materia di
formazione professionale continua e preparazione
all’accesso
[.................................]
Quanto sopra in continuità ideale con
l'azione di Governo del Sottosegretario Sen. Maria
Grazia Siliquini di Alleanza Nazionale in tema di libere
professioni.
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Attsen/00002272.htm
Di seguito anche un p.d.l presentato
dal Sott. Siliquini nella XIII Legislatura
Estratto del disegno di legge n.75
della XIII Legislatura per la riforma della
professione presentato dalla Senatrice di Torino di
Alleanza Nazionale,Sott. al MIUR ,Maria Grazia
Siliquini.
[.................................]
Art. 40.
(Registro dei praticanti e tirocinio forense)
1. Nel registro dei praticanti
annesso all'albo hanno diritto di essere iscritti
tutti coloro che siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a),
b) e c), e non abbiano superato i trentacinque
anni di età [...............]
Art. 41.
(Modalità del tirocinio forense)
1. Il tirocinio consiste nell'effettiva
pratica della professione forense nelle sue diverse
esplicazioni, sotto la vigilanza del consiglio
dell'ordine. Gli avvocati hanno l'obbligo di
accogliere nei propri studi gli aspiranti alla pratica
e di favorirne l'espletamento.
2. Il periodo di tirocinio forense ha la
durata minima di tre anni.
[.............]
Art. 43.
(Esame di abilitazione)
1. L'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato é indetto
ogni anno dal Consiglio nazionale forense. Esso é
unico per tutto il territorio della Repubblica e si
svolge presso ciascun distretto di corte d'appello.
Un candidato puó essere ammesso all'esame per
non piú di tre volte.
2. Le commissioni distrettuali sono nominate
dal Consiglio nazionale forense entro il 30 settembre
di ogni anno e sono composte da sette membri effettivi
e da sette supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno
dei membri supplenti debbono essere docenti di
discipline giuridiche nelle università e designati dal
Consiglio universitario nazionale. I membri avvocati
devono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni.
La presidenza e la vice presidenza vengono assunte dai
membri avvocati con maggiore anzianità di iscrizione
e, in caso di pari anzianità, dal piú anziano di età.
3. Non appena avvenuta la nomina delle commissioni
distrettuali, e comunque non oltre il 31 ottobre di
ogni anno, presso il Consiglio nazionale forense si
procede per sorteggio ad abbinare i candidati di
ciascun distretto con le commissioni. Il sorteggio si
compie in seduta pubblica inserendo in una urna
denominata "A" tanti biglietti quanti sono i
distretti, tutti eguali, arrotolati, trattenuti da
elastico, della lunghezza di centimetri 5 e la
larghezza di centimetri 4, recanti ciascuno
l'iscrizione "commissione del distretto di...", con
l'indicazione del distretto, e in una urna denominata
"B" altrettanti biglietti dalle stesse caratteristiche
anzidette, recanti ciascuno l'iscrizione "candidati
del distretto di...", con l'indicazione del distretto.
L'abbinamento avviene con estrazione di un biglietto
dall'urna A e subito dopo di un biglietto dall'urna B.
L'estrazione dei biglietti é effettuata dal presidente
del Consiglio nazionale forense o da un consigliere
dallo stesso delegato.4. Ciascuna commissione
esaminatrice delibera, previo controllo dei titoli,
sull'am missione all'esame dei praticanti che ne
abbiano fatto domanda.Contro la deliberazione che
neghi l'ammissione, il candidato puó ricorrere nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione al
Consiglio nazionale forense. In pendenza della
decisione, egli ha diritto di essere ammesso a
sostenere l'esame sotto condizione.5. Il candidato puó
essere ammesso a sostenere l'esame soltanto presso la
commissione abbinata ai candidati del distretto nella
cui circoscrizione é stato iscritto ed ha esercitato
la pratica negli ultimi due anni.6. Colui che
abbia superato l'esame di abilitazione puó iscriversi
soltanto nell'albo di un ordine circondariale compreso
nel distretto nella cui circoscrizione é stato
iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due
anni e non puó chiedere il trasferimento se non siano
trascorsi almeno due anni dall'iscrizione all'albo.
Per chiudere in
bellezza:
Un estratto del
preambolo dello stesso disegno di legge n.75 della XIII
Legislatura presentato sempre dal Sig. Sott. Siliquini:
"...Si ritiene
questa prospettata un'innovazione per cosí dire
"minima", al fine di arginare il tumultuoso
moltiplicarsi di nuovi procuratori, che nel
volgere di qualche anno potrebbero costituire veramente
un problema di inserimento utile nella società e quindi
di sopportabilità da parte della stessa, con tutti i
rischi di violazioni sempre piú frequenti e gravi sul
piano deontologico, tali da rendere risibile il
requisito della condotta specchiatissima ed illibata che
si richiede (e si deve richiedere) per l'iscrizione
nell'albo. Certo la soluzione radicale, per un
armonico equilibrio fra popolazione residente nel
circondario, o in altro ambito locale, e avvocati
operanti in quello stesso territorio, sarebbe la
restaurazione del numero chiuso...... ".
Dichiarazione
sottoestesa del Sott. Siliquini riportata da Diritto e
Giustizia in data 9.09.2004 :
''.......[.....] D'altronde, il numero degli
iscritti alle facoltà universitarie è in costante
crescita e, conseguentemente, aumentano, in modo
degenerativo per il sistema, le richieste di accesso
alle professioni. Tutto il processo deve,
quindi, essere nuovamente regolato e calibrato per
garantire la preparazione dei futuri professionisti e la
qualità delle loro prestazioni»
L'A.N.P.A. ricorda che Alleanza Nazionale ha ritenuto di
presentare come capolista per la Regione Basilicata
l'Avv. Emilio Nicola Buccico ex Presidente del Consiglio
Nazionale Forense, sotto la cui presidenza sono
cominciate le difficoltà per i Praticanti ed i Giovani
Avvocati per accedere formalmente e sostanzialmente alla
professione forense.
Qui di seguito il
dissenso espresso dai Giovani Legali Italiani nei
confronti del Governo, di Alleanza Nazionale e del
Sottosegretario Siliquini in particolare durante
l'ultima legislatura
http://www.anpaitalia.it/sito/pag/ANPA_contro_scuole.html
Ecco la parte del programma (pressocchè inesistente)
della
''Casa delle Libertà''
www.forza-italia.it/speciali/programma_cdl.pdf che
riguarda la riforma delle libere professioni:
''PUNTO N. 3: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
1. [.................................]
2. [.................................]
3. Nuova legge sulle professioni