IL PROGRAMMA SUI GIOVANI PROFESSIONISTI DELLA CDL E DI ALLEANZA NAZIONALE IN CONTINUITA' CON L'ULTIMA LEGISLATURA  E CON LE PROPOSTE DEL SOTT.SILIQUINI
 
 
 
Secondo Nino Lo Presti - Responsabile Alleanza Nazionale del settore libere professioni:
 
 
- non dovranno essere aboliti i minimi tariffari
- dovranno essere individuati criteri più trasparenti nella formazione delle commissioni di esami per garantire il rigore delle valutazioni [.................................]
- dovranno essere attributi agli ordini di specifiche competenze in materia di formazione professionale continua e preparazione all’accesso [.................................]

Quanto sopra in continuità ideale con l'azione di Governo del Sottosegretario Sen. Maria Grazia Siliquini di Alleanza Nazionale in tema di libere professioni.

http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Attsen/00002272.htm

Di seguito anche un p.d.l presentato dal Sott. Siliquini nella XIII Legislatura

Estratto del disegno di legge n.75 della XIII Legislatura per la riforma della professione presentato dalla Senatrice di Torino di Alleanza Nazionale,Sott. al MIUR ,Maria Grazia Siliquini.
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Art. 40.
(Registro dei praticanti e tirocinio forense)
1. Nel registro dei praticanti annesso all'albo hanno diritto di essere iscritti tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), e non abbiano superato i trentacinque anni di età [...............]
Art. 41.
(Modalità del tirocinio forense)
1. Il tirocinio consiste nell'effettiva pratica della professione forense nelle sue diverse esplicazioni, sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine. Gli avvocati hanno l'obbligo di accogliere nei propri studi gli aspiranti alla pratica e di favorirne l'espletamento.
2. Il periodo di tirocinio forense ha la durata minima di tre anni.
[.............]
Art. 43.
(Esame di abilitazione)
1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato é indetto ogni anno dal Consiglio nazionale forense. Esso é unico per tutto il territorio della Repubblica e si svolge presso ciascun distretto di corte d'appello. Un candidato puó essere ammesso all'esame per non piú di tre volte.
2. Le commissioni distrettuali sono nominate dal Consiglio nazionale forense entro il 30 settembre di ogni anno e sono composte da sette membri effettivi e da sette supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti debbono essere docenti di discipline giuridiche nelle università e designati dal Consiglio universitario nazionale. I membri avvocati devono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni. La presidenza e la vice presidenza vengono assunte dai membri avvocati con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal piú anziano di età.
3. Non appena avvenuta la nomina delle commissioni distrettuali, e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, presso il Consiglio nazionale forense si procede per sorteggio ad abbinare i candidati di ciascun distretto con le commissioni. Il sorteggio si compie in seduta pubblica inserendo in una urna denominata "A" tanti biglietti quanti sono i distretti, tutti eguali, arrotolati, trattenuti da elastico, della lunghezza di centimetri 5 e la larghezza di centimetri 4, recanti ciascuno l'iscrizione "commissione del distretto di...", con l'indicazione del distretto, e in una urna denominata "B" altrettanti biglietti dalle stesse caratteristiche anzidette, recanti ciascuno l'iscrizione "candidati del distretto di...", con l'indicazione del distretto. L'abbinamento avviene con estrazione di un biglietto dall'urna A e subito dopo di un biglietto dall'urna B. L'estrazione dei biglietti é effettuata dal presidente del Consiglio nazionale forense o da un consigliere dallo stesso delegato.4. Ciascuna commissione esaminatrice delibera, previo controllo dei titoli, sull'am missione all'esame dei praticanti che ne abbiano fatto domanda.Contro la deliberazione che neghi l'ammissione, il candidato puó ricorrere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense. In pendenza della decisione, egli ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.5. Il candidato puó essere ammesso a sostenere l'esame soltanto presso la commissione abbinata ai candidati del distretto nella cui circoscrizione é stato iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni.6. Colui che abbia superato l'esame di abilitazione puó iscriversi soltanto nell'albo di un ordine circondariale compreso nel distretto nella cui circoscrizione é stato iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni e non puó chiedere il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dall'iscrizione all'albo.

Per chiudere in bellezza:

Un estratto del preambolo dello stesso disegno di legge n.75 della XIII Legislatura presentato sempre dal Sig. Sott. Siliquini:

"...Si ritiene questa prospettata un'innovazione per cosí dire "minima", al fine di arginare il tumultuoso moltiplicarsi di nuovi procuratori, che nel volgere di qualche anno potrebbero costituire veramente un problema di inserimento utile nella società e quindi di sopportabilità da parte della stessa, con tutti i rischi di violazioni sempre piú frequenti e gravi sul piano deontologico, tali da rendere risibile il requisito della condotta specchiatissima ed illibata che si richiede (e si deve richiedere) per l'iscrizione nell'albo. Certo la soluzione radicale, per un armonico equilibrio fra popolazione residente nel circondario, o in altro ambito locale, e avvocati operanti in quello stesso territorio, sarebbe la restaurazione del numero chiuso...... ".

Dichiarazione sottoestesa del Sott. Siliquini riportata da Diritto e Giustizia in data 9.09.2004 :

''.......[.....] D'altronde, il numero degli iscritti alle facoltà universitarie è in costante crescita e, conseguentemente, aumentano, in modo degenerativo per il sistema, le richieste di accesso alle professioni. Tutto il processo deve, quindi, essere nuovamente regolato e calibrato per garantire la preparazione dei futuri professionisti e la qualità delle loro prestazioni»

L'A.N.P.A. ricorda che Alleanza Nazionale ha ritenuto di presentare come capolista per la Regione Basilicata l'Avv. Emilio Nicola Buccico ex Presidente del Consiglio Nazionale Forense, sotto la cui presidenza sono cominciate le difficoltà per i Praticanti ed i Giovani Avvocati per accedere formalmente e sostanzialmente alla professione forense.
 

Qui di seguito il dissenso espresso dai Giovani Legali Italiani nei confronti del Governo, di Alleanza Nazionale e del Sottosegretario Siliquini in particolare durante l'ultima legislatura


http://www.anpaitalia.it/sito/pag/ANPA_contro_scuole.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco la parte del programma (pressocchè inesistente) della ''Casa delle Libertà'' www.forza-italia.it/speciali/programma_cdl.pdf che riguarda la riforma delle libere professioni:

''PUNTO N. 3: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
1. [.................................]
2. [.................................]
3. Nuova legge sulle professioni