L' "A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI"  PRESENTA ALL' AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO UNA SEGNALAZIONE A DIFESA DELLA BASE DELL'AVVOCATURA ED IN PARTICOLARE DEI GIOVANI AVVOCATI CONTRO IL REGOLAMENTO DEL C.N.F. IN TEMA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ED A PAGAMENTO
 
 
 
 
 
Ecco la Denuncia-Segnalazione inviata all' Antitrust contro il Regolamento del C.N.F. sulla formazione obbligatoria a carico degli Avvocati
 
 

SEGNALAZIONE DELL' “A.N.P.A.- GIOVANI LEGALI ITALIANI” IN ORDINE AL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE LICENZIATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN DATA 18 GENNAIO 2007.
 
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Alla pregiata Attenzione dell'Ecc.ma Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma, Italia
 
L’“Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati – Giovani Legali Italiani” (in seguito definita con l’unico acronimo statutario abbreviato “A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani”), rappresentata [...........................] rassegna alla Pregiata Attenzione della Vostra Ecc.ma Autorità la sottostante segnalazione riguardo al Regolamento sulla formazione professionale permanente licenziato dal Consiglio Nazionale Forense in data 18 gennaio 2007 (consultabile integralmente sul sito www.consiglionazionaleforense.it )
 
1) INFORMAZIONI SUL DENUNCIANTE
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2) BREVI PREMESSE SUL PRINCIPIO DI LEGALITÀ VIOLATO
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E’ di palmare evidenza l’assoluta mancanza di una legge nazionale che autorizzi un Consiglio Nazionale Professionale (quindi anche il Consiglio Nazionale Forense) ad emanare un regolamento in materia di formazione professionale permanente.
Invero, persino nella Relazione Annuale per l’inaugurazione dell’anno forense 2007 (consultabile integralmente sul sito www.consiglionazionaleforense.it) - svolta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof. Avv. Guido Alpa - sotto l’intestazione “Le modifiche al codice deontologico e il regolamento per l'aggiornamento permanente” si legge che [..............] Il C.N.F., mediante la sua Commissione deontologica e mediante il gruppo di studio dedicato alla redazione di un progetto di riforma del procedimento disciplinare, già dall'inizio dei lavori della Consiliatura attuale aveva avviato un processo di riforma delle regole che governano la professione. Coltivando la speranza, poi rivelatasi purtroppo del tutto infondata, che i Governi e i Parlamenti che si sono succeduti avrebbero approvato un provvedimento legislativo che in via d'urgenza potesse migliorare il sistema di accesso alla professione, integrare i poteri di vigilanza degli Ordini sugli avvocati iscritti che non esercitano la professione, introdurre norme sull'aggiornamento permanente [..............]
Se il C.N.F. richiedeva – invano come poi si è visto - una norma governativa e/o parlamentare che introducesse norme sull’aggiornamento professionale, ciò significa che non esiste ad oggi una norma di questo tipo che legittimi il C.N.F. a regolamentare la materia.
 
3) UN REGOLAMENTO ANTICONCORRENZIALE - A DETRIMENTO SOPRATTUTTO DEI GIOVANI AVVOCATI – IN MERITO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE ED OBBLIGATORIA (DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DEL 18 /01/2007).
 
3.1) I diretti Concorrenti nel Mercato professionale decideranno sul destino professionale dei propri Colleghi
 
L'”A.N.P.A.- Giovani Legali Italiani” esprime un giudizio assolutamente negativo anche nel merito del regolamento licenziato dal C.N.F. in data 18/01/2007 in merito alla formazione professionale permanente ed obbligatoria.
Il profondo dissenso verso l'obbligo di formazione professionale continua riposa, innanzitutto, su una questione di principio, ovvero nel fatto che, in una libera professione, la formazione e l'aggiornamento dovrebbero essere lasciati alla responsabilità del legale; l'avvocato si forma giorno dopo giorno nelle aule di tribunale e nello studio del singolo caso, non certo a “simposi” o conferenze magari del tutto “autoreferenziali”.
Non sempre infatti i grandi teorici del diritto sono stati anche grandi avvocati, a cui è richiesto non solo studio ma coraggio, fantasia, intraprendenza, doti assimilabili alle capacità organizzative proprie dell'imprenditore.
Un libero professionista è tale nella misura in cui la possibilità di relegare - inevitabilmente - ai margini, chi non si forma, è lasciata al Mercato; d’altronde tale eventualità è del tutto teorica, perché lo ”auto-aggiornamento” è sempre stata la prima preoccupazione per chi – anche nella conoscenza del diritto - ha un importantissimo mezzo per concorrere con gli altri professionisti.
Nondimeno, il superamento di un esame assai difficile –com’è notoriamente quello di avvocato e dal quale riescono ad emergere ogni anno non di più del 35,40 % di neoavvocati su base nazionale – garantisce di per sè una preparazione almeno sufficiente.
Dall’”aggiornamento”- ossia dal prender conoscenza del rinnovarsi delle normative, nonchè della Giurisprudenza - l’Avvocato prende linfa tutti i giorni ed è quindi davvero un ossimoro pensare ad un Avvocato “non aggiornato”!
Il Mercato, dunque, nonché l'autocoscienza, dovrebbero scriminare chi si aggiorna, da chi non lo fa.
Pertanto, ci si interroga davvero sul perché in un panorama legislativo contraddistinto negli ultimi anni vieppiù da oneri burocratici (privacy, antiriciclaggio, etc.), specie i Giovani Avvocati siano gravati da ulteriori incombenze che finiscono per sottrarre loro tempo, ma soprattutto risorse economiche, nei primi anni di attività professionale, così ostacolando di fatto la loro possibilità di far concorrenza e competere con gli avvocati più “navigati”.
Con il nuovo regolamento la classe dirigente dell'Avvocatura deciderà sulla formazione dei propri concorrenti sul Mercato, in particolare dei Giovani Avvocati; i tuoi più “navigati” concorrenti deciderebbero infatti dove andarti a formare e soprattutto a quale prezzo; invero, l’accreditamento degli eventi formativi da parte del C.N.F. potrebbe – almeno solo in teoria - essere deciso, per esempio, selezionando e privilegiando, quelli aventi un costo esorbitante; in tal modo si potrebbe eliminare – anche inconsapevolmente - in breve tempo la concorrenza specie dei più Giovani, rendendo onerosissimo l’esercizio della professione e poi giudicando i Colleghi più o meno preparati con riserva di sanzioni (la cui comminazione in linea generale è già prevista nel regolamento).
Del tutto apodittica appare l’incredibile introduzione, per via regolamentare e non essendo, a nostro parere, legittimati a ciò, di una “seconda abilitazione” alla professione d’avvocato ancorata al puntuale (o non) aggiornamento professionale nelle modalità decise, non dal Parlamento o dal Governo, ma dal C.N.F.
Invero l’art. 6 del Regolamento prevede che “costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo [..................]”. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione”.
E’ evidente come non siano neppure in alcun modo escluse le più radicali tra le sanzioni.
Nessun evento organizzato dall’alto, men che meno quello basato sui “crediti”, del resto, garantirà mai la maggiore preparazione degli avvocati i quali ben potrebbero - pur formalmente presenti alle “lezioni formative” - essere discenti distratti o svogliati.
Sempre nella succitata Relazione Annuale per l’inaugurazione dell’anno forense 2007, svolta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof. Avv. Guido Alpa, sotto l’intestazione “La seconda fase del XXVIII Congresso forense” si legge che“[..............] Alla sessione di Milano (del Congresso Nazionale Forense n.d.r.) [..............] Il dibattito si è soprattutto svolto intorno ai profili politici, per cercare di capire come raggiungere il risultato di ridurre l'enorme schiera di avvocati iscritti agli albi e di aspiranti , per far sì che la "legione" non divenisse un ostacolo al suo stesso sviluppo e al suo stesso benessere. Si è dunque parlato dei filtri all'ingresso, dell'aggiornamento professionale, della qualificazione professionale. [..............]
E’ possibile prevedere l’aggiornamento professionale come un metodo per ridurre il numero di avvocati?
Gli avvocati giudicano e valutano l’aggiornamento dei loro colleghi concorrenti, ma come allora parafrasando il Giovenale: “quis custodiet ipsos custodes”?!
3.2) Un regolamento che crea discriminazioni arbitrarie, nonchè facilitazioni discrezionali ed anticoncorrenziali
L’art 3 preveda che i crediti funzionali all'assolvimento della formazione professionale continua debbano derivare da eventi “indicati, promossi e organizzati, o accreditati” solo dalle Istituzioni Forensi.
Non sono certo le Istituzioni forensi nazionali e locali , o peggio ancora le associazioni forensi, che possono persino “accreditare” enti, associazioni o società, ma semmai il Ministero di Grazia e Giustizia o quello dell’Università e della Ricerca, ossia componenti istituzionali che non entrino nel gioco della concorrenza; che siano terzi.
Il regolamento approvato potrebbe portare al paradosso di un Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare (perchè no, espunto magari dall’albo degli Avvocati) - dai propri Colleghi (magari “esentati”) per mancata formazione, ancorché lo stesso abbia potuto frequentare Master, corsi di grossa rilevanza, financo di livello mondiale, ancorché non accreditati dalle Istituzioni forensi locali e nazionali, rispetto a chi si trova ad aver adempiuto il medesimo obbligo solo a mezzo della frequentazione di eventi “formativi” , la cui utilità è, con un eufemismo, davvero “assai dubbia”.
Il regolamento poi all’art. 4 garantisce poi incomprensibili agevolazioni - non solo a coloro che avranno il solo merito o la fortuna di produrre vari tipi di pubblicazioni giuridiche - ma persino a chi ha fatto solo parte delle commissioni per l'esame di avvocato (sic!)
Ci chiediamo quale tipo di formazione ed aggiornamento possa garantire quanto sopra indicato e previsto.
Assai particolare e parimenti degno di rilievo negativo, appare l’art. 5 del Regolamento in ossequio al quale i docenti universitari - che già non hanno alcun obbligo di superamento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato (invero conoscere in modo accademico il diritto civile, non significa di per sé avere un'idonea preparazione per accedere alla professione in tutti i settori del diritto) - non avranno, a differenza degli altri avvocati, neppure l'obbligo di formazione continua "relativamente alle materie d'insegnamento".
L’”A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” esprime altresì fortissime perplessità sull’assoluta discrezionalità - autoattribuitasi incredibilmente dal Consiglio Nazionale Forense - in tema di nuove e non meglio precisate altre “ipotesi” di esonero previste sempre all’art. 5.
Tutto ciò premesso è quindi assai verosimile che siano, come al solito, i Giovani Avvocati a subire l'onere economico e burocratico della formazione professionale continua, mentre il regolamento agevola – anche inconsapevolmente ma evidentemente - gli Avvocati navigati; invero questi ultimi potranno, in un modo o nell'altro, essere esentati dalla gravosissima incombenza, in termini di tempo e di disponibilità economiche e ciò li avvantaggerebbe – anche inconsapevolmente - sotto il profilo della concorrenza professionale ai danni proprio dei Giovani Avvocati.
L'ingiustizia diventa paradosso nel momento in cui l'obbligo formativo siccome previsto incombe maggiormente sui Giovani Avvocati (che non sono così noti da pubblicare su riviste giuridiche, così anziani da poter far parte delle commissioni d’esame d’avvocato, che non sono nondimeno docenti universitari); è veramente aberrante che siano vessati proprio coloro i quali notoriamente dovrebbero avere una preparazione teorica più recente e quindi più aggiornata, oltre che essere, a differenza dei loro Colleghi "navigati", più adusi agli strumenti informatici e all'uso delle lingue straniere.
Nondimeno a noi in tutta sincerità parimenti assurdo che, magari, alcuni Principi del Foro debbano sottoporsi ad umilianti lezioni impartite da chissà quale auto-improvvisatosi “docente”, eteroindicato non si sa con quali criteri.
La "formazione gratuita" viene riecheggiata dall'art. 7 del regolamento solo come mera eventualità, ditalché è da prevedersi che essa sarà fatalmente a carico dell'Avvocato.
In conclusione, parafrasando George Orwell, si potrebbe dire “Tutti gli Avvocati sono uguali, ma qualche Avvocato è più uguale degli altri”.
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4) COSA CI ASPETTIAMO DALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
 
Tutto ciò considerato, rilevato e premesso l' “A.N.P.A.- Giovani Legali Italiani”, come in epigrafe domiciliata, chiede preliminarmente e in via cautelativa a Codesta Ecc.ma Autorità di Garanzia per la Concorrenza ed il Mercato, i provvedimenti funzionali a neutralizzare l'efficacia del Regolamento licenziato dal C.N.F. in data 18 gennaio 2007 e contestualmente si chiede, ove possibile ed opportuno, che venga rilevato in termini di principio come un’eventuale formazione obbligatoria permanente e continua possa essere demandata,gestita e governata esclusivamente da enti, associazioni, Istituzioni che non siano - in qualunque modo - espressione della classe forense; tutto ciò al fine di evitare che essa possa essere utilizzata – anche in teoria ed eventualmente - come “leva” a fini anticoncorrenziali.
 
Con osservanza
 
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COMUNICATO STAMPA "A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI"
 
I GIOVANI AVVOCATI CONTRO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: ABBIAMO PRESENTATO PRESSO L’ ANTITRUST UNA NOSTRA DENUNCIA CONTRO IL REGOLAMENTO ANTICONCORRENZIALE DEL C.N.F. IN TEMA DI FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA
 

“L’ “Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati -Giovani Legali Italiani” rende noto di avere inviato la settimana scorsa all’Autorità Garante Concorrenza E Mercato una formale Segnalazione-Denuncia  contro il Regolamento sulla formazione professionale permanente licenziato dal Consiglio Nazionale Forense in data 18 gennaio 2007. Si tratta di un Regolamento anticoncorrenziale ,a danno specie dei Giovani Avvocati, emanato ,a nostro parere, in carenza di competenza sulla materia da parte del Consiglio Nazionale Forense. E’ stato quindi violato il fondamentale “Principio di Legalità”  nella misura in cui non sembra esserci ad oggi alcuna Legge Nazionale che autorizzi il C.N.F. a regolamentare la materia della formazione e dell’aggiornamento obbligatorio. E’ noto come l’art 23 della Carta Costituzionale preveda che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Con l’art. 5 del contestato Regolamento saranno esentati irragionevolmente dalla gravosissima e dispendiosa Formazione professionale permanente “a crediti” ,i docenti universitari “relativamente alle materie d'insegnamento", nonchè ex art. 4 saranno agevolati parimenti dissenatamente ,non solo gli avvocati che avranno il  “merito” di produrre vari tipi di pubblicazioni giuridiche,  ma persino chi avrà fatto solo parte delle commissioni per l'esame di avvocato. Ci chiediamo quale tipo di verifica di un’implementata qualificazione professionale possa garantire quanto sopra.L’ ”Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati -Giovani Legali Italiani” esprime altresì stupore in merito all’assoluta discrezionalità - autoattribuitasi dal C.N.F. - in tema di nuove e non meglio precisate altre “ipotesi” di esonero previste sempre all’art. 5 del Regolamento; ne discende che il C.N.F. ,a quanto pare, potrà decidere ad libitum  di esentare qualche Collega dalla formazione obbligatoria.L' ingiustizia diventa paradosso nel momento in cui l'obbligo formativo ,siccome previsto, incomberà maggiormente sui  Giovani Avvocati che non sono ancora così noti da pubblicare su riviste giuridiche, così anziani da poter far parte delle commissioni d’esame d’avvocato e che non sono solitamente docenti universitari. 
Il regolamento , nel merito quindi, agevola gli Avvocati navigati; invero questi ultimi potranno, in un modo o nell'altro essere esentati dalla gravosissima incombenza, in termini di tempo e di disponibilità economiche e quindi occuparsi solo dell’attività professionale ;ciò li avvantaggerebbe sotto il profilo della concorrenza professionale ai danni proprio dei Giovani Avvocati.
Se non sarà ritenuto adempiuto l’obbligo formativo, secondo l’art. 6 del Regolamento, il tutto costituirà illecito disciplinare con relativa sanzione commisurata alla gravità della violazione; non è da escludersi pertanto nemmeno la più radicale tra le sanzioni. Incredibilmente alcuni Avvocati, decideranno sulla formazione - e quindi sul destino professionale dei loro propri concorrenti sul Mercato.
Ci sorprende come a Gennaio, quasi contemporaneamente all’entrata a pieno regime delle norme della Legge Bersani a favore della Concorrenza e quindi anche dei Giovani Avvocati, il C.N.F. abbia  sentito la necessità di emanare questo Regolamento che a nostro parere ripristina nuove dinamiche interne anticoncorrenziali.Al Convegno proprio sulla formazione permanente in svolgimento oggi all’Auditorium della Cassa Forense - cui partecipano le altre sigle forensi tutte presiedute proprio da Avvocati Cassazionisti (ovvero con almeno dodici anni di iscrizione all’albo degli Avvocati) quali C.N.F,Camere Penali, AIGA, OUA etc  - gli Avvocati giovani rispondono anche con una Petizione Nazionale presso i Fori Italiani contro il regolamento in questione pubblicizzata anche sul sito
www.anpaitalia.it
 
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da http://www.osservatoriosullalegalita.org/07/note/04apr2/1255mauavvojus.htm
 
Giovani Legali Italiani contro nuove regole di formazione
di www.osservatoriosullalegalita.org
 

Il nuovo Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione professionale penalizza i giovani avvocati. Ne e' convinta l'"Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati -Giovani Legali Italiani", che rende noto di aver inviato la settimana scorsa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una formale Segnalazione-Denuncia contro il Regolamento licenziato dal CNF in data 18 gennaio 2007.
Si tratta di un Regolamento anticoncorrenziale, affermano i presentatori della segnalazione, "emanato, a nostro parere, in carenza di competenza sulla materia da parte del Consiglio Nazionale Forense". I Giovani Legali Italiani ritengono quindi violato il fondamentale "Principio di Legalità", dato che "non sembra esserci ad oggi alcuna Legge Nazionale che autorizzi il C.N.F. a regolamentare la materia della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio". Infatti, sottolineano, "e' noto come l'art 23 della Carta Costituzionale preveda che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per di piu', saranno esentati dalla onerosa Formazione professionale permanente "a crediti", i docenti universitari "relativamente alle materie d'insegnamento", e saranno agevolati gli avvocati che avranno prodotto vari tipi di pubblicazioni giuridiche, ma anche chi avra' fatto parte delle commissioni per l'esame di avvocato. L'ANPA chiede "quale tipo di verifica di un'implementata qualificazione professionale possa garantire quanto sopra" ed esprime anche "stupore in merito all'assoluta discrezionalità - autoattribuitasi dal C.N.F. - in tema di nuove e non meglio precisate altre 'ipotesi' di esonero previste sempre all'art. 5 del Regolamento".
Quindi - sottolineano - l'obbligo formativo incombera' maggiormente sui giovani avvocati che non sono ancora così noti da pubblicare su riviste giuridiche, così anziani da poter far parte delle commissioni d'esame d'avvocato e che non sono solitamente docenti universitari", sottraendo peraltro tempo all'attivita' professionale, a differenza di molti avvocati anziani esentati dalla formazione. Peraltro, "se non sarà ritenuto adempiuto l'obbligo formativo, secondo l'art. 6 del Regolamento, il tutto costituirà illecito disciplinare con relativa sanzione commisurata alla gravità della violazione; non è da escludersi pertanto nemmeno la più radicale tra le sanzioni".
"Incredibilmente - denunciano i Giovani Legali Italiani - alcuni Avvocati, decideranno sulla formazione e quindi sul destino professionale dei loro propri concorrenti sul Mercato
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Pubblichiamo un editoriale pubblicato su Guida al Diritto http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ Numero 15 del 14/04/2007 Pagina 113 in tema di formazione obbligatoria ed a pagamento a carico degli avvocati.

Il mancato rispetto dell’obbligo triennale di aggiornamento non si esaurisce al divieto di messaggio pubblicitario, peraltro limitato al settore prevalente, ma costituisce anche una violazione 
di Eugenio Sacchettini  (Giudice Onorario aggregato del Tribunale di Firenze) 
 
Ormai si va avanti a crediti, ma non per somme di denaro (di quelli ce ne son pochi). Si passa dai crediti formativi universitari ai crediti formativi scolastici, e perfino ai crediti di recupero dei punti perduti sulla patente. Ecco ora spuntare altri crediti, e anche accreditamenti stavolta per gli avvocati, che dovranno d'ora in poi preoccuparsene, per raggiungere un adeguato punteggio minimo nel seguire appositi corsi di aggiornamento e formazione, e sotto pena di sanzioni disciplinari, seppur non ancora ben definite.
Aggiornamento e formazione professionale - Già l'originario testo dell'articolo 13 del Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 (si veda «Guida al Diritto» n. 21/1997, pag. 96 e successive modifiche di cui alla delibera del Cnf del 16 ottobre 1999, ibidem, n. 42/1999, pag. 20) conteneva il dovere di aggiornamento professionale, col prescrivere che è dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. Interveniva poi la delibera Cnf 26 ottobre 2002 (in «Guida al Diritto» n. 43/2002, pag. 106) il cui tono enunciativo dell'obbligo non cambiava rispetto alla primitiva stesura del canone, sostanziandosi in un'esortazione appunto a conservare e accrescere la preparazione professionale. Era stato ivi peraltro aggiunto che la «formazione permanente» è realizzata con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense; precisazione che rasentava la banalità se letta come precetto deontologico diretto ai singoli professionisti.
Poteva invece salutarsi come positivo auspicio nell'ottica di un invito rivolto ai consigli degli ordini, al fine di quell'indispensabile opera di promozione dell'aggiornamento che fino ad allora era quasi sempre mancata.
Formazione professionale continua - Come adesso ricorda il Cnf, il punto 2 di detto canone 13 del Codice deontologico stabilisce inoltre che è dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. E così ecco che esce alfine il Regolamento 18 gennaio 2007 mediante cui s'intende dar corso in tempi assai brevi a una formazione permanente degli avvocati, vincolata all'acquisizione di specifici crediti mediante un complesso articolato che traccia al riguardo precise direttive. Per indicazione dell'articolo 1 s'intende quale «formazione professionale continua» ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Torniamo sui banchi di scuola - Al fine di conseguire il numero minimo di punteggio utile a comprovare il possesso della formazione professionale continua occorre, in linea di massima, che gli iscritti all'albo frequentino i cosiddetti «eventi formativi» indicati dall'articolo 4 del Regolamento, purché promossi, organizzati, o accreditati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'Ordine - o comunque da essi previamente accreditati - e dalla Cassa nazionale di previdenza forense: si tratta di corsi di aggiornamento e master, anche eseguiti con modalità telematiche, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, commissioni di studio, gruppi di lavoro, ovvero di altri eventi individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'Ordine. Tornare sui banchi di scuola peraltro non deve prospettarsi come mortificante, neppure per professionisti con capelli grigi o bianchi, ove si tenga presente che corsi di formazione obbligatoria vengono tenuti da tempo in altri ambiti professionali, pure assai elevati, e in particolare per i magistrati ordinari come pure, più recentemente, per i magistrati onorari.
Può venire tuttavia concesso a tal fine un “bonus” di crediti, calibrato al tipo di prestazioni offerte da alcune “élite”, ossia da professionisti che abbiano svolto particolari «attività formative» indicate dall'articolo 4 del Regolamento, quali relazioni o lezioni negli eventi formativi, ovvero nelle scuole forensi (si veda «Guida al Diritto» n. 1/2004, pag. 116) o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate, pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, docenze in materie giuridiche in università, istituti ed enti equiparati, partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato. Sono comunque previsti dall'articolo 5 del Regolamento esoneri, relativamente alle materie di insegnamento, per i docenti universitari di ruolo nonché per i ricercatori con incarico di insegnamento.
La scelta del tipo di corso - Un po' utopistico suona il disposto di cui all'articolo 2 del Regolamento, nel consentire a ogni iscritto di scegliere liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, purché almeno n. 5 crediti formativi annuali attengano all'ordinamento professionale e alla deontologia. Difatti ciò presupporrebbe indispensabilmente una rosa di offerte quando, in particolare nei centri minori, esperienze in settori non lontani insegnano che si stenta a racimolare spazi e docenti per coprire un numero pur minimo di ore previsto, per un corso uguale per tutti.
Che accadrà ai renitenti? - Anzitutto l'articolo 2 del Regolamento tiene a precisare che l'adempimento dell'obbligo formativo costituisce presupposto per l'indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell'articolo 17-bis del codice deontologico: si tratta di un canone aggiunto con delibera Cnf 27 gennaio 2006, che indubbiamente allarga le maglie rispetto al passato in tema di pubblicità (si veda «Guida al Diritto» n. 29/2006, pag. 82) con lo stabilire quali mezzi d'informazione a) la carta da lettere, i biglietti da visita e le brochures informative, b) le targhe dello studio, c) gli annuari professionali, d) i siti web.
Ma l'inosservanza all'obbligo triennale di formazione non si ersaurisce al divieto del messaggio pubblicitario, peraltro limitato al settore di attività prevalente, giacché l'ultimo comma dell'articolo 6 del Regolamento stabilisce che costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo, la mancata o - il che è ovvio - infedele certificazione del percorso formativo seguito. La disposizione suona grave, anche se è da presumere che si esaurisca, almeno nei primi anni, in un “flatus vocis”.
È una via difficile -
L'opportunità che vengano costituiti corsi di aggiornamento e di formazione per avvocati è evidente: nell'attuale marasma legislativo e giurisprudenziale non è neppure agevole distinguere fra formazione e aggiornamento, e dunque sarebbe quanto meno illusorio che un avvocato potesse procedere nell'arco della vita professionale con le nozioni, magari seppur approfondite, acquisite per il passaggio dell'esame di abilitazione. E d'altronde l'esperienza da sola, specie se settoriale e routinaria, offre ben poco alla promozione culturale del professionista, e dunque all'offerta di un adeguato servizio all'utenza. Tutto sta a vedere se l'obbligatorietà nella frequenza di corsi giovi realmente o si esaurisca nello scaldare un banco tanto per ottenere la dovuta certificazione, non essendo pensabili verifiche sul profitto dei partecipanti.
Certo poi che le difficoltà si prospettano fin dal primo acchito enormi, in particolare ove si tenga presente che il varo di questa formazione dovrebbe avvenire “illico et immediate”. Difficoltà economiche anzitutto nel reperimento di spazi idonei e docenti: l'articolo 7 del Regolamento in proposito mette le mani avanti, nel disporre che i Consigli dell'Ordine realizzino il programma, anche di concerto con altri Consigli dell'Ordine e favoriscano, ove possibile, la formazione gratuita: è solo un auspicio che a tal fine, prosegue la norma, vengano utilizzate, oltre a risorse proprie, quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Alla fin fine i partecipanti dovranno frugarsi in tasca ovvero - il che non cambia nella sostanza - saranno gli ordini professionali a provvedere, aumentando le tasse ai propri iscritti. Ed è anche da prevedere un altro nefasto “effetto domino” per i partecipanti ai corsi, che dovranno evidentemente sacrificare al lavoro il tempo impiegato per la frequenza, e dunque con difficoltà non soltanto economiche, ma anche per gli impegni professionali: è ovvio che normalmente i corsi andranno tenuti di pomeriggio, ma si pensi ai penalisti che spesso si trovano impegnati anche allora, magari soltanto ad attendere che il processo venga chiamato per esser rinviato perché manca una notifica. Certo è indispensabile una formazione permanente, ma forse è un lusso che l'avvocatura, almeno nelle condizioni in cui attualmente versa, difficilmente può permettersi.
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La nostra Denuncia-Segnalazione inviata all' Antitrust contro l'obbligo formativo a pagamento ed obbligatorio per gli avvocati per esteso la trovate sul Sito-Forum dei "Giovani Avvocati Italiani"
http://www.italialex.com/index.php
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Continua intanto la petizione nazionale contro il regolamento del CNF del 18.01.2007, istituitivo della formazione obbligatoria ed a pagamento a carico degli avvocati.
Potete ricevere il fascimile della petizione o aderire alla petizione medesima inviando una mail a 
redazione@anpaitalia.it.
 
Per maggiori informazioni andare su
 
Vi raccomandiamo di inviare i moduli compilati dai Colleghi nei Vostri Fori all'Ufficio di Presidenza Nazionale