L' "A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI"
PRESENTA ALL' AUTORITA' GARANTE PER LA
CONCORRENZA ED IL MERCATO UNA
SEGNALAZIONE A DIFESA DELLA BASE
DELL'AVVOCATURA ED IN PARTICOLARE DEI
GIOVANI AVVOCATI CONTRO IL REGOLAMENTO
DEL C.N.F. IN TEMA DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA ED A PAGAMENTO
Ecco la
Denuncia-Segnalazione inviata all' Antitrust
contro il Regolamento del C.N.F. sulla
formazione obbligatoria a carico degli Avvocati
SEGNALAZIONE DELL' “A.N.P.A.- GIOVANI
LEGALI ITALIANI” IN ORDINE AL REGOLAMENTO SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE LICENZIATO
DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN DATA 18
GENNAIO 2007.
[...........................]
Alla pregiata Attenzione dell'Ecc.ma Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma, Italia
L’“Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati
– Giovani Legali Italiani” (in seguito definita
con l’unico acronimo statutario abbreviato “A.N.P.A.-Giovani
Legali Italiani”), rappresentata
[...........................] rassegna alla
Pregiata Attenzione della Vostra Ecc.ma Autorità
la sottostante segnalazione riguardo al
Regolamento sulla formazione professionale
permanente licenziato dal Consiglio Nazionale
Forense in data 18 gennaio 2007 (consultabile
integralmente sul sito
www.consiglionazionaleforense.it )
1) INFORMAZIONI SUL DENUNCIANTE
[...........................]
2) BREVI PREMESSE SUL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
VIOLATO
[...........................]
E’ di palmare evidenza l’assoluta
mancanza di una legge nazionale che autorizzi un
Consiglio Nazionale Professionale (quindi anche
il Consiglio Nazionale Forense) ad emanare un
regolamento in materia di formazione
professionale permanente.
Invero, persino nella Relazione Annuale per
l’inaugurazione dell’anno forense 2007
(consultabile integralmente sul sito
www.consiglionazionaleforense.it) - svolta
dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Prof. Avv. Guido Alpa - sotto l’intestazione “Le
modifiche al codice deontologico e il
regolamento per l'aggiornamento permanente” si
legge che [..............] Il C.N.F., mediante
la sua Commissione deontologica e mediante il
gruppo di studio dedicato alla redazione di un
progetto di riforma del procedimento
disciplinare, già dall'inizio dei lavori della
Consiliatura attuale aveva avviato un processo
di riforma delle regole che governano la
professione. Coltivando la speranza, poi
rivelatasi purtroppo del tutto infondata, che i
Governi e i Parlamenti che si sono succeduti
avrebbero approvato un provvedimento legislativo
che in via d'urgenza potesse migliorare il
sistema di accesso alla professione, integrare i
poteri di vigilanza degli Ordini sugli avvocati
iscritti che non esercitano la professione,
introdurre norme sull'aggiornamento permanente
[..............]
Se il C.N.F. richiedeva – invano come poi si è
visto - una norma governativa e/o parlamentare
che introducesse norme sull’aggiornamento
professionale, ciò significa che non esiste ad
oggi una norma di questo tipo che legittimi il
C.N.F. a regolamentare la materia.
3) UN REGOLAMENTO ANTICONCORRENZIALE - A
DETRIMENTO SOPRATTUTTO DEI GIOVANI AVVOCATI – IN
MERITO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
ED OBBLIGATORIA (DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE DEL 18 /01/2007).
3.1) I diretti Concorrenti nel Mercato
professionale decideranno sul destino
professionale dei propri Colleghi
L'”A.N.P.A.- Giovani Legali Italiani”
esprime un giudizio assolutamente negativo anche
nel merito del regolamento licenziato dal C.N.F.
in data 18/01/2007 in merito alla formazione
professionale permanente ed obbligatoria.
Il profondo dissenso verso l'obbligo di
formazione professionale continua riposa,
innanzitutto, su una questione di principio,
ovvero nel fatto che, in una libera professione,
la formazione e l'aggiornamento dovrebbero
essere lasciati alla responsabilità del legale;
l'avvocato si forma giorno dopo giorno nelle
aule di tribunale e nello studio del singolo
caso, non certo a “simposi” o conferenze magari
del tutto “autoreferenziali”.
Non sempre infatti i grandi teorici del diritto
sono stati anche grandi avvocati, a cui è
richiesto non solo studio ma coraggio, fantasia,
intraprendenza, doti assimilabili alle capacità
organizzative proprie dell'imprenditore.
Un libero professionista è tale nella misura in
cui la possibilità di relegare - inevitabilmente
- ai margini, chi non si forma, è lasciata al
Mercato; d’altronde tale eventualità è del tutto
teorica, perché lo ”auto-aggiornamento” è sempre
stata la prima preoccupazione per chi – anche
nella conoscenza del diritto - ha un
importantissimo mezzo per concorrere con gli
altri professionisti.
Nondimeno, il superamento di un esame assai
difficile –com’è notoriamente quello di avvocato
e dal quale riescono ad emergere ogni anno non
di più del 35,40 % di neoavvocati su base
nazionale – garantisce di per sè una
preparazione almeno sufficiente.
Dall’”aggiornamento”- ossia dal prender
conoscenza del rinnovarsi delle normative,
nonchè della Giurisprudenza - l’Avvocato prende
linfa tutti i giorni ed è quindi davvero un
ossimoro pensare ad un Avvocato “non
aggiornato”!
Il Mercato, dunque, nonché l'autocoscienza,
dovrebbero scriminare chi si aggiorna, da chi
non lo fa.
Pertanto, ci si interroga davvero sul perché in
un panorama legislativo contraddistinto negli
ultimi anni vieppiù da oneri burocratici
(privacy, antiriciclaggio, etc.), specie i
Giovani Avvocati siano gravati da ulteriori
incombenze che finiscono per sottrarre loro
tempo, ma soprattutto risorse economiche, nei
primi anni di attività professionale, così
ostacolando di fatto la loro possibilità di far
concorrenza e competere con gli avvocati più
“navigati”.
Con il nuovo regolamento la classe
dirigente dell'Avvocatura deciderà sulla
formazione dei propri concorrenti sul Mercato,
in particolare dei Giovani Avvocati; i tuoi più
“navigati” concorrenti deciderebbero infatti
dove andarti a formare e soprattutto a quale
prezzo; invero, l’accreditamento degli eventi
formativi da parte del C.N.F. potrebbe – almeno
solo in teoria - essere deciso, per esempio,
selezionando e privilegiando, quelli aventi un
costo esorbitante; in tal modo si potrebbe
eliminare – anche inconsapevolmente - in breve
tempo la concorrenza specie dei più Giovani,
rendendo onerosissimo l’esercizio della
professione e poi giudicando i Colleghi più o
meno preparati con riserva di sanzioni (la cui
comminazione in linea generale è già prevista
nel regolamento).
Del tutto apodittica appare l’incredibile
introduzione, per via regolamentare e non
essendo, a nostro parere, legittimati a ciò, di
una “seconda abilitazione” alla professione
d’avvocato ancorata al puntuale (o non)
aggiornamento professionale nelle modalità
decise, non dal Parlamento o dal Governo, ma dal
C.N.F.
Invero l’art. 6 del Regolamento prevede che
“costituisce illecito disciplinare il mancato
adempimento dell’obbligo formativo
[..................]”. La sanzione è commisurata
alla gravità della violazione”.
E’ evidente come non siano neppure in alcun modo
escluse le più radicali tra le sanzioni.
Nessun evento organizzato dall’alto, men che
meno quello basato sui “crediti”, del resto,
garantirà mai la maggiore preparazione degli
avvocati i quali ben potrebbero - pur
formalmente presenti alle “lezioni formative” -
essere discenti distratti o svogliati.
Sempre nella succitata Relazione Annuale per
l’inaugurazione dell’anno forense 2007, svolta
dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Prof. Avv. Guido Alpa, sotto l’intestazione “La
seconda fase del XXVIII Congresso forense” si
legge che“[..............] Alla sessione di
Milano (del Congresso Nazionale Forense n.d.r.)
[..............] Il dibattito si è soprattutto
svolto intorno ai profili politici, per cercare
di capire come raggiungere il risultato di
ridurre l'enorme schiera di avvocati iscritti
agli albi e di aspiranti , per far sì che la
"legione" non divenisse un ostacolo al suo
stesso sviluppo e al suo stesso benessere. Si è
dunque parlato dei filtri all'ingresso,
dell'aggiornamento professionale, della
qualificazione professionale. [..............]
E’ possibile prevedere l’aggiornamento
professionale come un metodo per ridurre il
numero di avvocati?
Gli avvocati giudicano e valutano
l’aggiornamento dei loro colleghi concorrenti,
ma come allora parafrasando il Giovenale: “quis
custodiet ipsos custodes”?!
3.2) Un regolamento che crea discriminazioni
arbitrarie, nonchè facilitazioni discrezionali
ed anticoncorrenziali
L’art 3 preveda che i crediti funzionali
all'assolvimento della formazione professionale
continua debbano derivare da eventi “indicati,
promossi e organizzati, o accreditati” solo
dalle Istituzioni Forensi.
Non sono certo le Istituzioni forensi nazionali
e locali , o peggio ancora le associazioni
forensi, che possono persino “accreditare” enti,
associazioni o società, ma semmai il Ministero
di Grazia e Giustizia o quello dell’Università e
della Ricerca, ossia componenti istituzionali
che non entrino nel gioco della concorrenza; che
siano terzi.
Il regolamento approvato potrebbe portare al
paradosso di un Avvocato sottoposto a
procedimento disciplinare (perchè no, espunto
magari dall’albo degli Avvocati) - dai propri
Colleghi (magari “esentati”) per mancata
formazione, ancorché lo stesso abbia potuto
frequentare Master, corsi di grossa rilevanza,
financo di livello mondiale, ancorché non
accreditati dalle Istituzioni forensi locali e
nazionali, rispetto a chi si trova ad aver
adempiuto il medesimo obbligo solo a mezzo della
frequentazione di eventi “formativi” , la cui
utilità è, con un eufemismo, davvero “assai
dubbia”.
Il regolamento poi all’art. 4 garantisce poi
incomprensibili agevolazioni - non solo a coloro
che avranno il solo merito o la fortuna di
produrre vari tipi di pubblicazioni giuridiche -
ma persino a chi ha fatto solo parte delle
commissioni per l'esame di avvocato (sic!)
Ci chiediamo quale tipo di formazione ed
aggiornamento possa garantire quanto sopra
indicato e previsto.
Assai particolare e parimenti degno di
rilievo negativo, appare l’art. 5 del
Regolamento in ossequio al quale i docenti
universitari - che già non hanno alcun obbligo
di superamento dell'esame di abilitazione alla
professione di avvocato (invero conoscere in
modo accademico il diritto civile, non significa
di per sé avere un'idonea preparazione per
accedere alla professione in tutti i settori del
diritto) - non avranno, a differenza degli altri
avvocati, neppure l'obbligo di formazione
continua "relativamente alle materie
d'insegnamento".
L’”A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” esprime
altresì fortissime perplessità sull’assoluta
discrezionalità - autoattribuitasi
incredibilmente dal Consiglio Nazionale Forense
- in tema di nuove e non meglio precisate altre
“ipotesi” di esonero previste sempre all’art. 5.
Tutto ciò premesso è quindi assai verosimile che
siano, come al solito, i Giovani Avvocati a
subire l'onere economico e burocratico della
formazione professionale continua, mentre il
regolamento agevola – anche inconsapevolmente ma
evidentemente - gli Avvocati navigati; invero
questi ultimi potranno, in un modo o nell'altro,
essere esentati dalla gravosissima incombenza,
in termini di tempo e di disponibilità
economiche e ciò li avvantaggerebbe – anche
inconsapevolmente - sotto il profilo della
concorrenza professionale ai danni proprio dei
Giovani Avvocati.
L'ingiustizia diventa paradosso nel momento in
cui l'obbligo formativo siccome previsto incombe
maggiormente sui Giovani Avvocati (che non sono
così noti da pubblicare su riviste giuridiche,
così anziani da poter far parte delle
commissioni d’esame d’avvocato, che non sono
nondimeno docenti universitari); è veramente
aberrante che siano vessati proprio coloro i
quali notoriamente dovrebbero avere una
preparazione teorica più recente e quindi più
aggiornata, oltre che essere, a differenza dei
loro Colleghi "navigati", più adusi agli
strumenti informatici e all'uso delle lingue
straniere.
Nondimeno a noi in tutta sincerità
parimenti assurdo che, magari, alcuni Principi
del Foro debbano sottoporsi ad umilianti lezioni
impartite da chissà quale auto-improvvisatosi
“docente”, eteroindicato non si sa con quali
criteri.
La "formazione gratuita" viene
riecheggiata dall'art. 7 del regolamento solo
come mera eventualità, ditalché è da prevedersi
che essa sarà fatalmente a carico dell'Avvocato.
In conclusione, parafrasando George
Orwell, si potrebbe dire “Tutti gli Avvocati
sono uguali, ma qualche Avvocato è più uguale
degli altri”.
[...........................]
4) COSA CI ASPETTIAMO DALL’AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Tutto ciò considerato, rilevato e
premesso l' “A.N.P.A.- Giovani Legali Italiani”,
come in epigrafe domiciliata, chiede
preliminarmente e in via cautelativa a Codesta
Ecc.ma Autorità di Garanzia per la Concorrenza
ed il Mercato, i provvedimenti funzionali a
neutralizzare l'efficacia del Regolamento
licenziato dal C.N.F. in data 18 gennaio 2007 e
contestualmente si chiede, ove possibile ed
opportuno, che venga rilevato in termini di
principio come un’eventuale formazione
obbligatoria permanente e continua possa essere
demandata,gestita e governata esclusivamente da
enti, associazioni, Istituzioni che non siano -
in qualunque modo - espressione della classe
forense; tutto ciò al fine di evitare che essa
possa essere utilizzata – anche in teoria ed
eventualmente - come “leva” a fini
anticoncorrenziali.
Con osservanza
[...........................]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMUNICATO STAMPA "A.N.P.A.-GIOVANI
LEGALI ITALIANI"
I GIOVANI AVVOCATI CONTRO IL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE: ABBIAMO PRESENTATO PRESSO L’
ANTITRUST UNA NOSTRA DENUNCIA CONTRO IL
REGOLAMENTO ANTICONCORRENZIALE DEL C.N.F. IN
TEMA DI FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA
“L’ “Associazione Nazionale
Praticanti ed Avvocati -Giovani Legali Italiani”
rende noto di avere inviato la settimana scorsa
all’Autorità Garante Concorrenza E Mercato una
formale Segnalazione-Denuncia contro il
Regolamento sulla formazione professionale
permanente licenziato dal Consiglio Nazionale
Forense in data 18 gennaio 2007. Si tratta di un
Regolamento anticoncorrenziale ,a danno specie
dei Giovani Avvocati, emanato ,a nostro parere,
in carenza di competenza sulla materia da parte
del Consiglio Nazionale Forense. E’ stato quindi
violato il fondamentale “Principio di Legalità”
nella misura in cui non sembra esserci ad oggi
alcuna Legge Nazionale che autorizzi il C.N.F. a
regolamentare la materia della formazione e
dell’aggiornamento obbligatorio. E’ noto come
l’art 23 della Carta Costituzionale preveda che
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge”.
Con l’art. 5 del contestato Regolamento saranno
esentati irragionevolmente dalla gravosissima e
dispendiosa Formazione professionale permanente
“a crediti” ,i docenti universitari
“relativamente alle materie d'insegnamento",
nonchè ex art. 4 saranno agevolati parimenti
dissenatamente ,non solo gli avvocati che
avranno il “merito” di produrre vari tipi di
pubblicazioni giuridiche, ma persino chi avrà
fatto solo parte delle commissioni per l'esame
di avvocato. Ci chiediamo quale tipo di verifica
di un’implementata qualificazione professionale
possa garantire quanto sopra.L’ ”Associazione
Nazionale Praticanti ed Avvocati -Giovani Legali
Italiani” esprime altresì stupore in merito
all’assoluta discrezionalità - autoattribuitasi
dal C.N.F. - in tema di nuove e non meglio
precisate altre “ipotesi” di esonero previste
sempre all’art. 5 del Regolamento; ne discende
che il C.N.F. ,a quanto pare, potrà decidere ad
libitum di esentare qualche Collega dalla
formazione obbligatoria.L' ingiustizia diventa
paradosso nel momento in cui l'obbligo formativo
,siccome previsto, incomberà maggiormente sui
Giovani Avvocati che non sono ancora così noti
da pubblicare su riviste giuridiche, così
anziani da poter far parte delle commissioni
d’esame d’avvocato e che non sono solitamente
docenti universitari.
Il regolamento , nel merito quindi, agevola gli
Avvocati navigati; invero questi ultimi
potranno, in un modo o nell'altro essere
esentati dalla gravosissima incombenza, in
termini di tempo e di disponibilità economiche e
quindi occuparsi solo dell’attività
professionale ;ciò li avvantaggerebbe sotto il
profilo della concorrenza professionale ai danni
proprio dei Giovani Avvocati.
Se non sarà ritenuto adempiuto l’obbligo
formativo, secondo l’art. 6 del Regolamento, il
tutto costituirà illecito disciplinare con
relativa sanzione commisurata alla gravità della
violazione; non è da escludersi pertanto nemmeno
la più radicale tra le sanzioni. Incredibilmente
alcuni Avvocati, decideranno sulla formazione -
e quindi sul destino professionale dei loro
propri concorrenti sul Mercato.
Ci sorprende come a Gennaio, quasi
contemporaneamente all’entrata a pieno regime
delle norme della Legge Bersani a favore della
Concorrenza e quindi anche dei Giovani Avvocati,
il C.N.F. abbia sentito la necessità di emanare
questo Regolamento che a nostro parere
ripristina nuove dinamiche interne
anticoncorrenziali.Al Convegno proprio sulla
formazione permanente in svolgimento oggi
all’Auditorium della Cassa Forense - cui
partecipano le altre sigle forensi tutte
presiedute proprio da Avvocati Cassazionisti
(ovvero con almeno dodici anni di iscrizione
all’albo degli Avvocati) quali C.N.F,Camere
Penali, AIGA, OUA etc - gli Avvocati giovani
rispondono anche con una Petizione Nazionale
presso i Fori Italiani contro il regolamento in
questione pubblicizzata anche sul sito
www.anpaitalia.it
Il nuovo Regolamento del Consiglio Nazionale
Forense sulla formazione professionale penalizza
i giovani avvocati. Ne e' convinta
l'"Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati
-Giovani Legali Italiani", che rende noto di
aver inviato la settimana scorsa all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato una
formale Segnalazione-Denuncia contro il
Regolamento licenziato dal CNF in data 18
gennaio 2007.
Si tratta di un Regolamento anticoncorrenziale,
affermano i presentatori della segnalazione,
"emanato, a nostro parere, in carenza di
competenza sulla materia da parte del Consiglio
Nazionale Forense". I Giovani Legali Italiani
ritengono quindi violato il fondamentale
"Principio di Legalità", dato che "non sembra
esserci ad oggi alcuna Legge Nazionale che
autorizzi il C.N.F. a regolamentare la materia
della formazione e dell'aggiornamento
obbligatorio". Infatti, sottolineano, "e' noto
come l'art 23 della Carta Costituzionale preveda
che "Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge".
Per di piu', saranno esentati dalla onerosa
Formazione professionale permanente "a crediti",
i docenti universitari "relativamente alle
materie d'insegnamento", e saranno agevolati gli
avvocati che avranno prodotto vari tipi di
pubblicazioni giuridiche, ma anche chi avra'
fatto parte delle commissioni per l'esame di
avvocato. L'ANPA chiede "quale tipo di verifica
di un'implementata qualificazione professionale
possa garantire quanto sopra" ed esprime anche
"stupore in merito all'assoluta discrezionalità
- autoattribuitasi dal C.N.F. - in tema di nuove
e non meglio precisate altre 'ipotesi' di
esonero previste sempre all'art. 5 del
Regolamento".
Quindi - sottolineano - l'obbligo formativo
incombera' maggiormente sui giovani avvocati che
non sono ancora così noti da pubblicare su
riviste giuridiche, così anziani da poter far
parte delle commissioni d'esame d'avvocato e che
non sono solitamente docenti universitari",
sottraendo peraltro tempo all'attivita'
professionale, a differenza di molti avvocati
anziani esentati dalla formazione. Peraltro, "se
non sarà ritenuto adempiuto l'obbligo formativo,
secondo l'art. 6 del Regolamento, il tutto
costituirà illecito disciplinare con relativa
sanzione commisurata alla gravità della
violazione; non è da escludersi pertanto nemmeno
la più radicale tra le sanzioni".
"Incredibilmente - denunciano i Giovani Legali
Italiani - alcuni Avvocati, decideranno sulla
formazione e quindi sul destino professionale
dei loro propri concorrenti sul Mercato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pubblichiamo un editoriale
pubblicato su Guida al Diritto
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ Numero
15 del 14/04/2007 Pagina 113 in tema di
formazione obbligatoria ed a pagamento a
carico degli avvocati.
Il mancato
rispetto dell’obbligo triennale di
aggiornamento non si esaurisce al divieto di
messaggio pubblicitario, peraltro limitato
al settore prevalente, ma costituisce anche
una violazione
di Eugenio Sacchettini
(Giudice Onorario aggregato del Tribunale di
Firenze)
Ormai si va avanti a crediti, ma non
per somme di denaro (di quelli ce ne son
pochi). Si passa dai crediti formativi
universitari ai crediti formativi
scolastici, e perfino ai crediti di recupero
dei punti perduti sulla patente. Ecco ora
spuntare altri crediti, e anche
accreditamenti stavolta per gli avvocati,
che dovranno d'ora in poi preoccuparsene,
per raggiungere un adeguato punteggio minimo
nel seguire appositi corsi di aggiornamento
e formazione, e sotto pena di sanzioni
disciplinari, seppur non ancora ben
definite.
Aggiornamento e formazione
professionale - Già l'originario testo
dell'articolo 13 del Codice deontologico
approvato dal Consiglio nazionale forense il
17 aprile 1997 (si veda «Guida al Diritto»
n. 21/1997, pag. 96 e successive modifiche
di cui alla delibera del Cnf del 16 ottobre
1999, ibidem, n. 42/1999, pag. 20) conteneva
il dovere di aggiornamento professionale,
col prescrivere che è dovere dell'avvocato
curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le
conoscenze con particolare riferimento ai
settori nei quali è svolta l'attività.
Interveniva poi la delibera Cnf 26 ottobre
2002 (in «Guida al Diritto» n. 43/2002, pag.
106) il cui tono enunciativo dell'obbligo
non cambiava rispetto alla primitiva stesura
del canone, sostanziandosi in un'esortazione
appunto a conservare e accrescere la
preparazione professionale. Era stato ivi
peraltro aggiunto che la «formazione
permanente» è realizzata con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative
culturali in campo giuridico e forense;
precisazione che rasentava la banalità se
letta come precetto deontologico diretto ai
singoli professionisti.
Poteva invece salutarsi come positivo
auspicio nell'ottica di un invito rivolto ai
consigli degli ordini, al fine di quell'indispensabile
opera di promozione dell'aggiornamento che
fino ad allora era quasi sempre mancata.
Formazione professionale continua - Come
adesso ricorda il Cnf, il punto 2 di detto
canone 13 del Codice deontologico stabilisce
inoltre che è dovere deontologico
dell'avvocato quello di rispettare i
regolamenti del Consiglio nazionale forense
e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi
formativi. E così ecco che esce alfine il
Regolamento 18 gennaio 2007 mediante cui
s'intende dar corso in tempi assai brevi a
una formazione permanente degli avvocati,
vincolata all'acquisizione di specifici
crediti mediante un complesso articolato che
traccia al riguardo precise direttive. Per
indicazione dell'articolo 1 s'intende quale
«formazione professionale continua» ogni
attività di aggiornamento, accrescimento e
approfondimento delle conoscenze e delle
competenze professionali, mediante la
partecipazione a iniziative culturali in
campo giuridico e forense.
Torniamo sui banchi di scuola
- Al fine di conseguire il numero minimo di
punteggio utile a comprovare il possesso
della formazione professionale continua
occorre, in linea di massima, che gli
iscritti all'albo frequentino i cosiddetti
«eventi formativi» indicati dall'articolo 4
del Regolamento, purché promossi,
organizzati, o accreditati dal Consiglio
nazionale forense e dai Consigli dell'Ordine
- o comunque da essi previamente accreditati
- e dalla Cassa nazionale di previdenza
forense: si tratta di corsi di aggiornamento
e master, anche eseguiti con modalità
telematiche, seminari, convegni, giornate di
studio e tavole rotonde, commissioni di
studio, gruppi di lavoro, ovvero di altri
eventi individuati dal Consiglio nazionale
forense e dai Consigli dell'Ordine. Tornare
sui banchi di scuola peraltro non deve
prospettarsi come mortificante, neppure per
professionisti con capelli grigi o bianchi,
ove si tenga presente che corsi di
formazione obbligatoria vengono tenuti da
tempo in altri ambiti professionali, pure
assai elevati, e in particolare per i
magistrati ordinari come pure, più
recentemente, per i magistrati onorari.
Può venire tuttavia concesso a tal fine un
“bonus” di crediti, calibrato al tipo di
prestazioni offerte da alcune “élite”, ossia
da professionisti che abbiano svolto
particolari «attività formative» indicate
dall'articolo 4 del Regolamento, quali
relazioni o lezioni negli eventi formativi,
ovvero nelle scuole forensi (si veda «Guida
al Diritto» n. 1/2004, pag. 116) o nelle
scuole di specializzazione per le
professioni legali, pubblicazioni in materia
giuridica su riviste specializzate,
pubblicazioni di libri, saggi, monografie o
trattati, docenze in materie giuridiche in
università, istituti ed enti equiparati,
partecipazione alle commissioni per gli
esami di avvocato. Sono comunque previsti
dall'articolo 5 del Regolamento esoneri,
relativamente alle materie di insegnamento,
per i docenti universitari di ruolo nonché
per i ricercatori con incarico di
insegnamento.
La scelta del tipo di corso - Un po'
utopistico suona il disposto di cui
all'articolo 2 del Regolamento, nel
consentire a ogni iscritto di scegliere
liberamente gli eventi e le attività
formative da svolgere, in relazione ai
settori di attività professionale
esercitata, purché almeno n. 5 crediti
formativi annuali attengano all'ordinamento
professionale e alla deontologia. Difatti
ciò presupporrebbe indispensabilmente una
rosa di offerte quando, in particolare nei
centri minori, esperienze in settori non
lontani insegnano che si stenta a racimolare
spazi e docenti per coprire un numero pur
minimo di ore previsto, per un corso uguale
per tutti.
Che accadrà ai renitenti? -
Anzitutto l'articolo 2 del Regolamento tiene
a precisare che l'adempimento dell'obbligo
formativo costituisce presupposto per
l'indicazione del settore di attività
prevalente ai sensi dell'articolo 17-bis del
codice deontologico: si tratta di un canone
aggiunto con delibera Cnf 27 gennaio 2006,
che indubbiamente allarga le maglie rispetto
al passato in tema di pubblicità (si veda
«Guida al Diritto» n. 29/2006, pag. 82) con
lo stabilire quali mezzi d'informazione a)
la carta da lettere, i biglietti da visita e
le brochures informative, b) le targhe dello
studio, c) gli annuari professionali, d) i
siti web.
Ma l'inosservanza all'obbligo triennale di
formazione non si ersaurisce al divieto del
messaggio pubblicitario, peraltro limitato
al settore di attività prevalente, giacché
l'ultimo comma dell'articolo 6 del
Regolamento stabilisce che
costituisce illecito disciplinare il mancato
adempimento dell'obbligo formativo, la
mancata o - il che è ovvio - infedele
certificazione del percorso formativo
seguito. La disposizione suona grave, anche
se è da presumere che si esaurisca, almeno
nei primi anni, in un “flatus vocis”.
È una via difficile - L'opportunità
che vengano costituiti corsi di
aggiornamento e di formazione per avvocati è
evidente: nell'attuale marasma legislativo e
giurisprudenziale non è neppure agevole
distinguere fra formazione e aggiornamento,
e dunque sarebbe quanto meno illusorio che
un avvocato potesse procedere nell'arco
della vita professionale con le nozioni,
magari seppur approfondite, acquisite per il
passaggio dell'esame di abilitazione. E
d'altronde l'esperienza da sola, specie se
settoriale e routinaria, offre ben poco alla
promozione culturale del professionista, e
dunque all'offerta di un adeguato servizio
all'utenza. Tutto sta a vedere se
l'obbligatorietà nella frequenza di corsi
giovi realmente o si esaurisca nello
scaldare un banco tanto per ottenere la
dovuta certificazione, non essendo pensabili
verifiche sul profitto dei partecipanti.
Certo poi che le difficoltà si prospettano
fin dal primo acchito enormi, in particolare
ove si tenga presente che il varo di questa
formazione dovrebbe avvenire “illico et
immediate”. Difficoltà economiche anzitutto
nel reperimento di spazi idonei e docenti:
l'articolo 7 del Regolamento in proposito
mette le mani avanti, nel disporre che i
Consigli dell'Ordine realizzino il
programma, anche di concerto con altri
Consigli dell'Ordine e favoriscano, ove
possibile, la formazione gratuita: è solo un
auspicio che a tal fine, prosegue la norma,
vengano utilizzate, oltre a risorse proprie,
quelle ottenibili da sovvenzioni o
contribuzioni erogate da enti finanziatori
pubblici o privati per la partecipazione
agli eventi formativi.
Alla fin fine i partecipanti dovranno
frugarsi in tasca ovvero - il che non cambia
nella sostanza - saranno gli ordini
professionali a provvedere, aumentando le
tasse ai propri iscritti. Ed è anche da
prevedere un altro nefasto “effetto domino”
per i partecipanti ai corsi, che dovranno
evidentemente sacrificare al lavoro il tempo
impiegato per la frequenza, e dunque con
difficoltà non soltanto economiche, ma anche
per gli impegni professionali: è ovvio che
normalmente i corsi andranno tenuti di
pomeriggio, ma si pensi ai penalisti che
spesso si trovano impegnati anche allora,
magari soltanto ad attendere che il processo
venga chiamato per esser rinviato perché
manca una notifica. Certo è indispensabile
una formazione permanente, ma forse è un
lusso che l'avvocatura, almeno nelle
condizioni in cui attualmente versa,
difficilmente può permettersi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La nostra
Denuncia-Segnalazione inviata all' Antitrust
contro l'obbligo formativo a pagamento ed
obbligatorio per gli avvocati per esteso la
trovate sul Sito-Forum dei "Giovani Avvocati
Italiani"
http://www.italialex.com/index.php
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continua
intanto la petizione nazionale contro il
regolamento del CNF del 18.01.2007,
istituitivo della formazione obbligatoria ed
a pagamento a carico degli avvocati.
Potete ricevere il fascimile della petizione
o aderire alla petizione medesima inviando
una mail a
redazione@anpaitalia.it.
Per maggiori
informazioni andare su
Vi raccomandiamo di
inviare i moduli compilati dai Colleghi nei
Vostri Fori all'Ufficio di Presidenza
Nazionale