Di seguito il comunicato stampa del Segretario Nazionale Avv. Ivano Lusso
I GIOVANI AVVOCATI CONTESTANO IL REGOLAMENTO DEL C.N.F. IN TEMA DI OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA : “PRESTO UNA PETIZIONE NAZIONALE”
“L’ “A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” dà un giudizio assolutamente negativo circa il regolamento licenziato dal Consiglio Nazionale Forense in data 18.01.2007 in merito alla formazione professionale continua.
Il profondo dissenso verso l’obbligo di formazione continua, previsto anche nel codice deontologico forense, riposa, innanzitutto, su una questione di principio, ovvero nel fatto che in una libera professione la formazione e l’aggiornamento dovrebbero essere lasciati al libero arbitrio del legale e non imposti dall’alto.
L’avvocato si forma ogni giorno nelle aule di tribunale e nello studio del singolo caso.
Non sempre, infatti, i grandi teorici del diritto sono anche grandi avvocati, a cui è richiesto non solo studio ma coraggio, fantasia, imprenditorialità.
Il Mercato, solo il Mercato dovrebbe separare il grano dalla pula perché l’avvocato che non si aggiorna ,inevitabilmente, si emargina da solo.
Domani invece cosa potrebbe accadere? La vecchia generazione di avvocati imporrà ai giovani di formarsi dove e quando ritiene, domani un tuo concorrente sul mercato del lavoro ti giudicherà più o meno preparato sanzionandoti per questo.
In un panorama legislativo contraddistinto negli ultimi anni vieppiù da oneri burocratici (privacy, antiriciclaggio, etc…), specie i Giovani Avvocati non sentivano davvero la necessità di ulteriori incombenze che finiscono per sottrarre loro tempo e risorse economiche, soprattutto nei primi anni di attività professionale, certo i più difficili.
Nel merito del regolamento, è assolutamente non condivisibile il fatto che i crediti funzionali all’assolvimento della formazione obbligatoria debbano derivare da eventi indicati, promossi, organizzati solo dagli Organi Forensi o comunque che siano dai medesimi accreditati.
Il regolamento poi garantisce incomprensibili agevolazioni non solo a coloro i quali avranno il solo merito o la sola fortuna di produrre vari tipi di pubblicazioni giuridiche e a coloro i quali risultano essere professori universitari, ma persino a chi ha fatto solo parte delle commissioni per l’esame di avvocato.
Ancora più incomprensibile è la totale “via di fuga” garantita, nell’obbligo di formazione obbligatoria, ai professori universitari.
Per l’effetto i docenti universitari non solo non hanno alcun obbligo di superamento dell’esame di abilitazione alla professione d’avvocato, ma da adesso non avranno, a differenza degli altri avvocati, neppure l’obbligo di formazione continua “relativamente alle materie d’insegnamento”.
L’”A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” esprime altresì forti perplessità sull’assoluta discrezionalità dispensata dal Consiglio Nazionale Forense alle altre “ipotesi” di esonero.
Tutto ciò premesso non è remoto il rischio che - come al solito - siano soprattutto i Giovani Avvocati a subire l’onere economico e burocratico della formazione obbligatoria continua, mentre il regolamento agevola evidentemente gli Avvocati “navigati” , Cassazionisti, i quali potranno in un modo o nell’altro essere esentati dalla stessa incombenza.
L’impressione è che la gerontocrazia, da cui è affetta il sistema Italia, non abbia risparmiato nemmeno la professione, laddove i nuovi oneri andranno a colpire proprio la concorrenza dei giovani.
L’ingiustizia diventa paradosso nel momento in cui l’obbligo formativo deve incombere proprio sui Giovani Avvocati che notoriamente dovrebbero avere una preparazione teorica recente e quindi più aggiornata, oltre che essere , a differenza dei loro Colleghi “navigati”, più adusi all’utilizzo degli strumenti informatici e delle lingue straniere.
In ogni caso, il regolamento approvato potrebbe portare al paradosso di un Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare dai propri colleghi (magari “esentati”…) per mancata formazione, ancorché lo stesso abbia potuto frequentare Master, Corsi di perfezionamento e specializzazione di grossa rilevanza, ancorché non accreditati dal CNF, rispetto a chi si trova ad aver adempiuto il medesimo obbligo solo a mezzo della frequentazione di eventi “formativi” la cui utilità è, con un eufemismo, davvero “assai dubbia”.
Nondimeno la “formazione gratuita” viene riecheggiata nell’articolo 7 solo come mera eventualità, ditalché è da prevedersi che essa sarà normalmente a carico dell’Avvocato.
Riteniamo che questo nuovo onere burocratico a carico della “base” dell’avvocatura, sarà maggiormente “ri-sentito” non solo dai giovani che hanno necessità per converso di utilizzare il proprio tempo e risorse economiche esclusivamente per la propria attività professionale, ma altresì dai singoli Ordini locali, lasciati da soli nell’attuazione del programma formativo.
I Giovani Avvocati dell’ ”A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani” daranno il via nelle prossime settimane ad una petizione nazionale tra i Colleghi contro il regolamento approvato dal C.N.F.
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Potete scaricare un fac-simile della petizione nazionale contro il regolamento del CNF del 18.01.2007, istituitivo della formazione obbligatoria ed a pagamento a carico degli avvocati, da stampare e diffondere nei Vostri Tribunali.
Potrete farlo firmare nei Vostri Fori dai Colleghi ed inviarlo poi all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
Potete anche inviare la Vostra singola adesione alla petizione nazionale inviando una mail a redazione@anpaitalia.it
Potete ricevere il fascimile della petizione inviando una mail a redazione@anpaitalia.it o scaricandolo da http://www.mondoprofessionisti.eu/documenti.asp dove c'è scritto Fax simile petizione 
www.anpaitalia.it
“A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI”
“Associazione Nazionale Praticanti ED Avvocati - Giovani Legali Italiani ”
PETIZIONE NAZIONALE CONTRO IL REGOLAMENTO DEL C.N.F. DEL 18.01.2007 IN TEMA DI OBBLIGO DI FORMAZIONE A PAGAMENTO A CARICO DEGLI AVVOCATI PENA APPLICAZIONI DI SANZIONI DISCIPLINARI
NOME e COGNOME NUMERO TESSERA AVV. FIRMA
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Ringraziamo "Europa Quotidiano" , assai vicina ai Giovani, per questo articolo del Presidente Nazionale Avv. Romano,che ha contribuito a rendere note al Governo le proposte dei Giovani Professionisti.
http://www.europaquotidiano.it
La linea editoriale di questo quotidiano , che Vi invitiamo a supportare in edicola, è soprattutto a favore dei Giovani.
Mastella, ascolta anche gli altri avvocati
di GAETANO ROMANO *
Si avvicina il momento in cui il ministro della giustizia Mastella presenterà al consiglio dei ministri il ddl diriforma delle professioni.
La bozza preparata dal governo risulta apprezzabile nel complesso, anche se troppo timida rispetto alle necessità dei giovani professionisti, dei consumatori e delle imprese.In via preliminare va sottolineata la carenza di interlocuzione del ministro Mastella sia con l’ "Anpa -Giovani Legali Italiani" che con le associazioni giovanili delle altre libere professioni. Peccato. Ignorare il pensiero delle giovani generazioni – che rappresentano la maggior parte degli iscritti agli albi professionali – è quanto di più autolesionista possa esistere, anche sotto il profilo elettorale.
D’altronde la forza d’impatto di chi si sta opponendo alle liberalizzazioni delle professioni è tutta racchiusa nel flop del corteo dello scorso 12 ottobre organizzato dal Cup che ha visto la partecipazione di appena 20mila professionisti (di cui 7mila infermieri) a fronte di circa due milioni e mezzo di iscritti agli albi. In questi giorni, poi, si aggiunge lo sciopero proclamato da parte dell’avvocatura che ha accusato oltre alle flessioni
delle adesioni in alcuni tribunali come Milano e Torino e la presa di distanza dal medesimo sciopero di noi giovani avvocati anche quella dell’Associazione nazionale forense che ha bollato gli scioperi come «forme di lotta sterili ed impopolari». È importante anche ricordare che una causa civile non trattata non voglia dire necessariamente che ambedue gli avvocati abbiano aderito allo sciopero perché è sufficiente che uno dei due difensori decida di astenersi perché l’altro abbia l’obbligo deontologico di non trattare la causa.
Quanto alla bozza Mastella, le associazioni giovanili delle libere professioni non sono d’accordo sugli obblighi di formazione e di aggiornamento, continui e a pagamento, presenti nel ddl Mastella.
Tale impostazione risulta assolutamente impopolare tra i giovani professionisti che si troverebbero a dovere gestire ulteriori costi e tempi di gestione degli studi professionali, invece di lasciare loro libertà di scelta. Parimenti vessatoria per l’ "Anpa - Giovani Legali Italiani" è la previsione dell’assicurazione civile obbligatoria che costringerà moltissimi giovani avvocati a desistere dall’avviare o mantenere uno studio
professionale autonomo. Non condivisibile appare sia il mantenimento – all’interno delle commissioni d’esame – di appartenenti agli albi professionali, anche se non più in presenza maggioritaria, sia la possibilità che in futuro la valutazione degli elaborati possa avvenire su base
nazionale, e non a livello decentrato, come avviene adesso. Assolutamente da rigettare sarebbe altresì non solo la possibile, antistorica e impopolare introduzione di un numero predeterminato di accessi, ma lo stesso mantenimento dell’attuale limite nella professione notarile o per le farmacie.
Si auspica che il compenso ai tirocinanti, da parte dello studio di appartenenza, sia fondato solo su base volontaristica, affinché la ritrosia dei professionisti a remunerare obbligatoriamente i praticanti non si tramuti prevedibilmente nella impossibilità per questi ultimi di trovare un professionista pronto a fargli svolgere il tirocinio. Auspicabile, infine, sarebbe la previsione di chiare modalità di controllo, da parte delle istituzioni governative, in ordine alla reale rappresentatività, e quindi al numero di iscritti, delle singole associazioni sindacali professionali – soprattutto giovanili – specie in sede di consultazioni governative e delle audizioni parlamentari.
In linea generale il ddl Mastella – pur rappresentando un positivo passo in avanti nella liberalizzazione delle professioni e mantenendo le importanti innovazioni della legge Bersani in favore dei giovani – appare refrattario riguardo alla parificazione, già un dogma nell’Ue, tra imprese e studi professionali ed alla introduzione di società miste, anche con apporto di capitale esterno, per tutte le professioni, anche non “tecniche”.
*presidente nazionale "ANPA - Giovani Legali Italiani"
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Pubblichiamo qui di seguito, con il Suo consenso, una mail inviataci dall' Avv. Gennaro D'andria che riporta il Suo personale pensiero sulla formazione obbligatoria ed a pagamento voluta dal CNF.
Gennaro d'Andria <
gennarodandria@yahoo.com> wrote:
Date: Thu, 1 Feb 2007 04:34:39 -0800 (PST)
From: Gennaro d'Andria <
gennarodandria@yahoo.com>
Subject: Formazione forense
To:
CAPEZZONE_D@camera.it,
BERSANI_P@camera.it,
segreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it CC:
info@aslaitalia.it C.A.
O.le Pierluigi Bersani
Ministro dello Sviluppo Econimico
On.le Daniele Capezzone
Presidente Commissione Attività Produttive della Camera
e p.cc
Asla - Associazione Studi Legali Associati
Con la presente intendo denunciare l'obbligo di "formazione continua" che il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente deciso di imporre a tutti gli iscritti (v. relativo regolamento in calce a questo messaggio).
In primo luogo, è evidente, per chi conosce un minimo la realtà forense italiana, che un tale obbligo si trasformerà presto in un mero adempimento burocratico senza alcun significato concreto, se non quello di far aumentare il potere degli ordini provinciali (o meglio dei loro organi direttivi), che saranno così dotati di un efficace strumento (i) per controllare e finanziare gli eventi "formativi"; (ii) per "minacciare di scomunica" e quindi tenere costantemente sotto scacco i numerosi colleghi che, per un motivo o per un altro, non potranno assolvere a tali obblighi di formazione nelle modalità prescelte dai singoli ordini (si pensi ai numerosissimi avvocati che lavorano o fanno pratica all'estero, a coloro essendo specializzati in attività prevalentemente stragiudiziali e di nicchia, potrebbero non avere l'interesse ed il tempo per partecipare agli eventi "convenzionati", o semplicemente a coloro che non vorranno pagare per eventi formativi ritenuti inutili o non rientranti nella propria sfera d'attività).
A mio avviso, l'elemento più preoccupante, in quanto pregiudica ulteriormente la deontologia liberale della professione, è che tale obbligo di formazione potrà essere assolto esclusivamente partecipando agli eventi "promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza forense".
Ciò vuol dire che da ora in poi gli ordini si arrogheranno il diritto di stabilire cosa è formativo e cosa non lo è!
Senza contare che tale previsione servirà agli stessi ordini per organizzare essi stessi eventi da finanziarsi o con i soldi degli iscritti costretti a parteciparvi, o con i fondi pubblici ogni qualvolta saranno reperiti finanziamenti ad hoc. Ritengo pertanto che sia interesse della collettività opporsi al tentativo del CNF di introdurre un tale strumento di controllo - che oserei definire di tipo paternalistico-clientelare - nei confronti della formazione degli iscritti. Tentativo tanto più grave perché mira a costituire un monopolio legale della cultura (di Stato), a scapito della formazione effettiva, che è quella che ogni avvocato sceglie liberamente in base alle proprie esigenze professionali ed inclinazioni personali.
Se poi gli ordini fossero davvero così bravi ad offrire formazione di qualità, allora si lasci la classe forense libera di decidere se partecipare agli eventi "accreditati" (e, quindi, se finanziarli); e se proprio si volesse mantenere in piedi questo singolare sistema di controllo della formazione, si
garantisca almeno la possibilità di far valere, ai fini della dimostrazione dell'assolvimento del relativo obbligo, la partecipazione ad eventi anche non accreditati. Nel mio settore (diritto della concorrenza), ad esempio, i convegni migliori si tengono spesso all'estero e costano diverse migliaia di euro...ebbene, sospetto che molti ordini ne ignorino totalmente l'esistenza, nonostante la (volontaria) presenza di numerosi e qualificati colleghi italiani.
Ringraziandovi per l'attenzione, Vi chiedo pertanto di attivarvi urgentemente per ottenere la modifica del regolamento del CNF in materia di formazione permanente.
Distinti saluti,
Gennaro d'Andria, avvocato in Roma.
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Pubblichiamo il regolamento del CNF per cui tutti si sarà obbligati a seguire dei corsi formativi (a pagamento) pena sanzioni disciplinari se non si raggiungeranno i crediti necesari.
Regolamento CNF 18.01.2007
IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
considerato
•) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
•) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale;
•) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense;
•) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
•) che l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;
•) che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;
•) che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Formazione professionale continua
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.
A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’albo.
L’anno formativo coincide con quello solare.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
L’unità di misura della formazione continua è il “credito formativo”.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli dell’Ordine con le modalità previste dal successivo art. 8.
L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico.
Articolo 3
Eventi formativi
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza forense:
a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine.
La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’Ordine.
L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati.
Articolo 4
Attività formative
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 15 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d).
Articolo 5
Esoneri
Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti universitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa.
Nei casi di:
– maternità
– grave malattia o infortunio
– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale
– altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense
l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica.
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.
Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine
Ciascun Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
In particolare, i Consigli dell’Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso dell’anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
I Consigli dell’Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’Ordine e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi.
Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dell’Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dell’anno solare successivo e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità che dovranno ssere contenute nella relazione illustrativa del programma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazione dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi.
Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell’Ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.
Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’Ordine a norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei programmi formativi organizzati dai Consigli dell’Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità delle formazione continua.
Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende approvato.
In caso di parere negativo, il Consiglio dell’Ordine è tenuto nei trenta giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale Forense.
Articolo 10
Norme di attuazione
Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.
Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.
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AVVOCATI PER CORRISPONDENZA, IL DILEMMA DELL'AGGIORNAMENTO
Aggiornamento si, aggiornamento no. I giovani avvocati dell' ANPA -Giovani legali italiani si preparano a lanciare una petizione contro l'obbligo, introdotto dal Cnf, alla formazione professionale continua.
«L'avvocato si forma ogni giorno nelle aule di tribunale e nello studio del singolo caso», afferma una nota che porta firma del segretario nazionale, Ivan Lusso. «Non sempre, infatti, i grandi teorici del diritto sono anche grandi avvocati, a cui è richiesto non solo studio ma coraggio, fantasia, imprenditorialità». Il mercato, secondo i giovani legali, dovrebbe separare il grano dalla pula perché l'avvocato che non si aggiorna, inevitabilmente, si emargina da solo.
Certo, la pensava così anche Adam Smith. Ma resta il problema della garanzia del cittadino. L'esistenza dell'Ordine e la sua funzione di "controllore" dell'accesso all'esercizio della professione ha un senso, nei termini in cui certifica che la persona che si fregia del titolo di avvocato, abbia la capacità, la competenza e la perizia necessarie all'esercizio di quella professione. Un avvocato deve essere aggiornato. E un cittadino/cliente non deve avere dubbi sulla validità del professionista a cui richiederà i servizi. La selezione darwiniana, infatti, rischia di avvenire sulla pelle della gente. E nessuno vorrebbe capitare tra le mani di un azzeccagarbugli diventato avvocato per corrispondenza!
Un capitolo a parte è rappresentato da come e dove viene fatto l'aggiornamento. L' ANPA , a tale proposito, fa notare che «è assolutamente non condivisibile il fatto che i crediti funzionali all'assolvimento della formazione obbligatoria debbano derivare da eventi indicati, promossi, organizzati solo dagli Organi Forensi o comunque che siano dai medesimi accreditati».
Inoltre, i giovani avvocati denunciano «la totale "via di fuga" garantita, nell'obbligo di formazione obbligatoria, ai professori universitari. I docenti universitari non solo non hanno alcun obbligo di superamento dell'esame di abilitazione alla professione d'avvocato, ma da adesso non avranno, a differenza degli altri avvocati, neppure l'obbligo di formazione continua relativamente alle materie d'insegnamento».
Questo secondo rilievo appare più sensato. Sarebbe ridicolo un avvocato «sottoposto a procedimento disciplinare dai propri colleghi (magari "esentati") per mancata formazione, ancorché lo stesso abbia potuto frequentare Master, Corsi di perfezionamento e specializzazione di grossa rilevanza, ancorché non accreditati dal Cnf, rispetto a chi si trova ad aver adempiuto il medesimo obbligo solo a mezzo della frequentazione di eventi "formativi" la cui utilità è, con un eufemismo, davvero "assai dubbia"».
L' ANPA annuncia una raccolta di firme per protestare contro questi obblighi. Ma la materia è davvero delicata.